Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 Norme in materia di organizzazione dell' amministrazione regionale.(1)
TITOLO 1Principi generali
Art. 1Oggetto e scopo della legge. 1. La presente legge regola lattività della
Regione Puglia secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Lo scopo è quello di accrescere lefficienza
nelle attività, metodi e procedure secondo criteri di trasparenza, economicità e
flessibilità al fine di: a) contenere la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta; b) integrare gradualmente la disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato;
c) garantire la migliore tutela degli interessi
pubblici e dei diritti dei cittadini.
Art. 2Principi in materia di legislazione. 1. La Regione informa lazione legislativa ai
seguenti principi:
a) distribuzione delle funzioni secondo criteri
di organicità e complementarietà; completamento del disegno di legge
autonomistico con la più ampia valorizzazione del ruolo degli enti locali e la
regolamentazione dei rapporti con gli stessi;
b) potenziamento del processo di integrazione
comunitaria, mediante previsione e funzionamento di strutture appropriate;
c) individuazione di un complesso di regole
uniformi e valide sia per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati, non
escludendo la liberalizzazione delle attività a contenuto più propriamente
privatistico;
d) revisione periodica dellassetto organizzativo
e funzionale;
e) garanzia del diritto dei cittadini
allinformazione e allaccesso agli atti e alle strutture.
2. In coerenza con i principi di cui al comma 1
la Regione attua un processo continuo e permanente di riduzione, semplificazione
e aggiornamento del proprio sistema normativo per renderlo più accessibile,
trasparente e idoneo a garantire una maggiore chiarezza di rapporti tra
cittadini e istituzioni.
Art. 3Principi in materia di amministrazione.(2) 1. Il modello organizzativo regionale si ispira
ai seguenti principi:
a) scelta della programmazione come metodo di
intervento organico nella realtà socio-economica della Regione;
b) riconoscimento del ruolo di promozione delle
autonomie locali (Comuni, Province), sostegno alle iniziative di associazione e
integrazione tra enti locali per lo sviluppo del territorio e per la gestione
più efficiente di servizi, coerente determinazione degli indirizzi della Regione
secondo i principi di sussidiarietà;
c) partecipazione effettiva dei cittadini, degli
enti e dei gruppi sociali alla formazione di provvedimenti amministrativi
dinteresse generale;
d) distribuzione delle funzioni secondo criteri
di organicità e complementarietà;
e) snellimento delle procedure e massima
pubblicità degli atti del procedimento;
f) decentramento delle funzioni amministrative
agli enti locali, attraverso gli istituti dellattribuzione delle funzioni,
della delega e della sub-delega, previa intesa con le loro associazioni
regionali ovvero, in caso di delega specifica, anche con lente interessato;
g) qualità dei servizi, imparzialità e buon
andamento dellazione amministrativa, nonché economicità ed efficienza della
gestione;
h) separazione dellattività di direzione e di
indirizzo politico da quella di gestione amministrativa.
Art. 4Ripartizione delle competenze.(3) 1. Le funzioni amministrative e le attività di
diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni
attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del
presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali.
2. Gli organi di direzione politica della
Regione, nellambito delle rispettive competenze statutarie e legislative,
definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza
dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Alla dirigenza regionale spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa dellente, compresa ladozione degli atti
che impegnano la Regione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con
responsabilità della gestione e dei relativi risultati.
4. Per lesercizio delle funzioni di cui al comma
1 agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo
Statuto:
a) la definizione degli obiettivi da perseguire e
dei programmi da attuare, lindicazione delle priorità, lemanazione delle
direttive generali per lazione amministrativa e per la gestione, rivolte al
conseguimento degli obiettivi prefissati;
b) la verifica, anche in itinere, della
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali
impartite secondo quanto previsto dallart. 19;
c) gli atti a carattere normativo;
d) gli atti di programmazione e di
pianificazione;
e) la definizione degli accordi di programma ai
sensi dellart. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché degli accordi
e intese di programma previsti dalla normativa in vigore;
f) la formulazione dei criteri per la concessione
di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, nonché per la
determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni,
licenze e altri analoghi provvedimenti; (4)
g) gli atti di controllo sugli enti dipendenti e
sugli altri enti e organismi esterni alla Regione, con esclusione degli atti
espressamente demandati dalle leggi regionali alla competenza dei dirigenti;
h) gli atti concernenti inchieste e indagini;
i) gli atti di nomina dei rappresentanti
regionali in seno a enti e organismi esterni, nonché di nomina o di
autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni allamministrazione
nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
j) la costituzione o soppressione delle strutture
di livello dirigenziale e la nomina dei responsabili di tali strutture nel
rispetto della normativa contrattuale vigente;
k) gli altri atti loro attribuiti dalla legge
regionale.
Art. 5Funzione dirigenziale. 1. Nellambito delle rispettive attribuzioni,
definite dalla presente legge e dagli atti regolamentari e di indirizzo
politico, compete ai dirigenti:
a) lattuazione di obiettivi, programmi, priorità
e direttive generali fissati dagli organi di indirizzo politico;
b) la collaborazione ai suddetti organi
attraverso larticolazione di proposte relative agli atti di competenza degli
stessi, secondo conformi indirizzi ricevuti;
c) la direzione e lorganizzazione delle
strutture operative cui sono preposti, predisponendo programmi di lavoro;
d) lo svolgimento di attività di elaborazione
tecnica, di consulenza, studio e ricerca; lo svolgimento di attività di natura
tecnico-professionale; lesercizio di funzioni ispettive e di controllo;
e) la gestione finanziaria e amministrativa delle
attività loro affidate, con la diretta emanazione di atti amministrativi
definitivi anche a rilevanza esterna e che impegnino lamministrazione verso
terzi, con lassunzione dei relativi autonomi poteri di spesa e delle
corrispondenti responsabilità di impegno e liquidazione, nel rispetto della
normativa vigente in materia di contabilità e bilancio e garantendo
limparzialità e il buon andamento della amministrazione secondo i canoni della
economicità della gestione, della efficacia dellazione amministrativa e della
semplificazione e trasparenza delle procedure;
f) ogni altra attività attribuita dalla legge
regionale.
2. Le categorie di provvedimenti rientranti nelle
funzioni e nella responsabilità dei dirigenti desunte dal comma 1, sono
specificate, per le Aree e i Settori di competenza, dalla Giunta regionale e
dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propri atti
deliberativi.
Art. 61. I dirigenti, nellesercizio delle loro
funzioni, devono attenersi alle direttive emanate dagli organi competenti e
assicurare la rigorosa osservanza delle norme procedimentali previste dalla
legislazione vigente.
2. Ferma restando la responsabilità penale,
civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti
regionali, i dirigenti sono responsabili, nellesercizio delle proprie funzioni,
degli atti adottati e del buon andamento, dellimparzialità, della legittimità
ed economicità dellazione delle strutture organizzative alle quali sono
preposti, nonché della compatibilità finanziaria.
3. Per le finalità di cui al comma 2, i dirigenti
predeterminano con atto formale i criteri oggettivi, certi e verificabili, in
base ai quali deve essere provveduto alla istruttoria e alla adozione degli atti
di competenza, alla individuazione dei soggetti beneficiari o, comunque,
destinatari del provvedimento.
4. I dirigenti condividono a ogni effetto la
responsabilità delle direttive e degli atti cui hanno concorso e per i quali non
abbiano espresso il loro dissenso. Essi hanno il diritto e il dovere di
esprimere formalmente il loro eventuale dissenso per ragioni di legittimità;
sono tuttavia tenuti a eseguire le disposizioni che, nonostante il dissenso
espresso, vengono rinnovate per iscritto, salvo che non comportino atti
illeciti.
5. Gli atti adottati dai dirigenti sono trasmessi
in originale alla Segreteria della Giunta regionale. Gli stessi atti sono resi
pubblici mediante linserimento in apposito Albo da istituire presso le
rispettive Aree e/o Settori; lavvenuta pubblicazione, comunque, non esonera
dallobbligo della notifica degli atti ai soggetti interessati. Gli atti
adottati dai dirigenti del Consiglio regionale sono trasmessi in originale
allUfficio di Presidenza.
6. In caso di omissione o ritardo nellesercizio
dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per linteresse
pubblico, la Giunta e lUfficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze,
hanno facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti
che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso, la Giunta o lUfficio di
Presidenza procede allaccertamento delle relative responsabilità dirigenziali.
(•) Ai sensi della l.r. 1/2004, art. 59, iI titoli II e III della presente legge regionale e le loro successive modificazioni e integrazioni sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 “Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia”
TITOLO 2 Organizzazione strutturale (5)
(5) Ai sensi della l.r. 1/2004, art. 59, iI titoli II e III della presente legge regionale e le loro successive modificazioni e integrazioni sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 “Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia”
Art. 7Articolazione delle strutture organizzative regionali. 1. [Lorganizzazione amministrativa regionale, si
articola in:
a) strutture permanenti che attendono a funzioni
e attività di carattere continuativo, denominato Aree, Settori e Uffici;
b) strutture temporanee connesse alla
realizzazione di specifici progetti che hanno carattere di unicità nel quadro
delle attività regionali o che possono richiedere lintegrazione tra diverse
unità organizzative, denominate Strutture di progetto.
2. LArea è la struttura organizzativa
responsabile di attività omogenee definite in relazione agli obiettivi
strategici, alle risorse assegnate e ai conseguenti volumi di spesa. A ogni Area
è preposto un dirigente Coordinatore di Area.
3. Il Settore rappresenta larticolazione
dellArea. Ciascun Settore è definito con riferimento a funzioni specifiche,
anche a livello periferico, ed è dotato delle risorse umane e strumentali
necessarie. A ogni Settore è preposto un dirigente.
4. LUfficio rappresenta larticolazione del
Settore e/o dellArea ed è definito in relazione alle specifiche attività da
svolgere, anche a livello periferico. A ogni Ufficio è preposto un dirigente.
5. Nellambito delle strutture di Area e di
Settore possono essere costituite posizioni individuali per lo svolgimento di
funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, di studio e ricerca, di livello
dirigenziale.
6. Il Presidente della Giunta regionale si avvale
altresì di un autonomo Gabinetto, il cui responsabile opera con funzioni di
ausiliarietà per lesercizio delle sue attività istituzionali e con compiti di
raccordo e coordinamento dellattività complessiva della Regione per la
realizzazione degli obiettivi programmatici ](6)
Art. 8Aree di coordinamento.(7) (8) (9) [1. Sono
istituite sedici Aree di coordinamento, di cui quattro relative alle competenze
ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi istituzionali e
dodici per ricomprendere le materie di competenza regionale.
2. Le quattro Aree con funzioni ausiliarie e
strumentali per il funzionamento degli organi, di cui al comma 1, sono
articolate come di seguito:
a) Area del Consiglio regionale (comprendente i
seguenti ambiti di operatività):
- Segreteria del Consiglio
- Bilancio e ragioneria
- Personale e organizzazione
- Amministrazione e Provveditorato
- Affari legislativi e giuridici
- Commissioni consiliari permanenti
- Studi e pianificazione
- Documentazione
- Comunicazione e stampa
- Gruppi consiliari
- Difensore civico
b) Aree della Presidenza della Giunta regionale,
così suddivise:
1. Area delle funzioni regionali e degli affari
legislativi e giuridici (comprendente i seguenti ambiti di operatività):
- Segreteria della Presidenza
- Affari legislativi e istituzionali
- Legale e contenzioso
- Comunicazione e stampa
- Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni
- Trasferimento competenze statali
- Materie delegate agli enti locali e
territoriali
2. Area del Coordinamento delle politiche europee
(comprendente i seguenti ambiti di operatività):
- Affari sociali
- Risorse
- Rapporti Regione-Unione Europea
c) Area della Giunta regionale (comprendente i
seguenti ambiti di operatività): .(10)
- Segreteria della Giunta
- Struttura di raccordo e monitoraggio delle
corrispondenti strutture strumentali per la gestione, esistenti presso le
restanti Aree di coordinamento, competenti per:
- Ragioneria
- Economato
- Contratti e appalti
- Gestione delle risorse umane
- Sistemi informativi
- Controllo di gestione
3. Nellambito di ciascuna delle Aree di
coordinamento di cui al comma 2 possono essere costituiti non più di sette
Settori.
4. Il Consiglio regionale, con apposito
regolamento di attuazione, proposto dalla Giunta regionale, attribuisce alle
singole rimanenti dodici Aree di coordinamento le matrici di competenza della
Regione.
5. Ogni materia o gruppo di materie omogenee, in
relazione al grado di complessità e ampiezza dellattività da svolgere, potrà
essere strutturata su uno o più Settori, anche a livello periferico ove
necessari, a loro volta articolati in uno o più Uffici in relazione alle
esigenze operative. In ogni caso, nelle dodici Aree di cui al comma 4, non
possono essere costituiti più di settanta Settori.
6. Con regolamento del Consiglio regionale si
provvede a definire la declaratoria delle Aree di coordinamento, specificando le
attribuzioni dei singoli Settori che confluiscono in ciascuna Area. Lo stesso
regolamento determina il numero degli Uffici e delle posizioni di studio e
ricerca ricompresi in ciascuna Area e/o Settore.
7. In fase di prima applicazione, il regolamento
è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge]
(10) Vedi anche la l.r. 14/2004, art. 50(7) Con l'art. 12, della l. r. 22/00 è stato prevista l'istituzione, presso la Presidenza della G.R. , dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa.(8) L'art. 12, della l. r. 23/00 così dispone:
“ È istituito presso la
Presidenza della Giunta regionale il
Settore politiche migratorie, articolato in Ufficio Emigrazione e
Ufficio Immigrazione, cui è affidata la gestione degli interventi previsti
dalla presente legge e di quelli di cui allalegge regionale 11 maggio 1990, n.
29 Interventi a favore dei lavoratori
extracomunitari in Puglia “(9) La l. r. 28/01, art. 112 ha istituito l'area di Coordinamento per le politiche economiche e finanziarie.
Art. 9Principi organizzativi fondamentali. [1.
Lamministrazione regionale è ordinata mediante appositi regolamenti e/o atti di
organizzazione generale approvati dal Consiglio regionale.
2. I regolamenti e gli atti di organizzazione
devono definire non solo la struttura degli organismi interessati, ma anche i
principali meccanismi di funzionamento, con particolare riguardo:
a) al collegamento delle attività mediante
adeguati sistemi di comunicazione interna ed esterna;
b) ai sistemi informativi automatizzati;
c) alle procedure operative formalizzate;
d) ai sistemi di programmazione e controllo;
e) ai meccanismi di controllo di gestione.
3. I regolamenti e gli atti devono prevedere la
flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse
umane per assicurare, anche mediante processi di riconversione professionale e
di mobilità interna ed esterna, risposte adeguate al mutamento delle esigenze
operative.
4. Lindividuazione delle strutture operative
deve ispirarsi, di norma, ai seguenti criteri direttivi:
a) ripartizione delle competenze nella loro
interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
b) unificazione dei compiti, in modo da rendere
evidenti le responsabilità;
c) semplificazione e riduzione delle fasi dei
procedimenti amministrativi]
Art. 10Assegnazione quote di bilancio. [1. In
concomitanza con lentrata in vigore della legge di bilancio annuale, e comunque
entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, sentiti i dirigenti
Coordinatori di area, esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i
progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.
2. La Giunta regionale, entro lo stesso termine
di cui al comma 1, procede allassegnazione a ciascuna Area, o altra struttura
assimilabile per autonomia decisionale e operativa, di una specifica quota di
bilancio, individuando i corrispondenti capitoli, e ne dà comunicazione alle
competenti Commissioni consiliari. Analogamente opera lUfficio di Presidenza
per il bilancio del Consiglio regionale.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua
anche la quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al
costo del personale e allacquisizione di beni e servizi necessari per il pieno
adempimento dei compiti assegnati.
4. In attesa della legge di riordino delle
procedure della programmazione, del bilancio e della contabilità regionale, le
assegnazioni di quote di cui ai commi 2 e 3 sono determinati anche mediante
aggregazioni e disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza]
Art. 11Gruppi consiliari. [1. Per
lassolvimento delle funzioni statutarie, ciascun Gruppo consiliare si avvale di
un apposito Ufficio di segreteria del Gruppo. Tale Ufficio opera secondo
direttive impartite dal Presidente del Gruppo.
2. La dotazione organica di ciascun Gruppo
consiliare e le procedure per lassegnazione del personale sono disciplinate
dagli artt. 3
e 4
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3, come modificata dalla legge
regionale 6 aprile 1994, n. 12.
3. Il personale assegnato allUfficio di
segreteria del Gruppo è distaccato dalle strutture di appartenenza e rientra
obbligatoriamente presso le stesse alla cessazione dellincarico.
4. Al responsabile dellUfficio di segreteria del
Gruppo, se dirigente, compete il trattamento economico accessorio determinato ai
sensi dellart. 20]
Art. 12[1. Il dirigente
Coordinatore di Area:
a) assicura lunitarietà dazione dellArea;
b) formula proposte ai rispettivi organi titolari
dellindirizzo politico, anche ai fini dellelaborazione di programmi, di
direttive, di schemi di progetti di legge o atti di competenza degli organi
medesimi;
c) emana disposizioni per lattuazione degli
obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione
politica e ne verifica lattuazione dintesa con i dirigenti responsabili di
ciascun Settore;
d) coadiuva gli organi di direzione politica e i
Settori nella elaborazione delle iniziative legislative e regolamentari,
assicurando il coordinamento con la previgente normativa di settore;
e) cura la trasmissione degli atti dei Settori di
competenza dellArea alle strutture centralizzate, verificando la rispondenza
degli stessi atti agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli
organi di direzione politica;
f) esercita i poteri di spesa per il
funzionamento e per le iniziative collegate allattività dellArea, entro i
limiti delle quote di bilancio assegnate ai sensi dellart. 10;
g) promuove le condizioni per rendere effettivi i
diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dellazione amministrativa
e la snellezza dei procedimenti;
h) adotta gli atti di gestione del personale e
stipula per conto dellEnte i contratti individuali di lavoro per il personale
dalla prima allottava qualifica funzionale;
i) propone la promozione e resistenza alle liti
nonché conciliazioni e transazioni;
j) coordina le attività dei responsabili dei
procedimenti individuati con la legge regionale di attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241;
k) favorisce i principi della partecipazione,
riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti delle strutture aggregate
dellArea in apposite conferenze di servizio per lesame delle principali
problematiche organizzative]
Art. 13Conferenza di servizio di Area. [1. La
Conferenza di servizio di Area verifica di volta in volta la flessibilità
organizzativa dei Settori più funzionale agli indirizzi programmatici assunti
dalla struttura di coordinamento, nonché lefficienza delle procedure, il
controllo di gestione, il controllo di efficacia tramite la definizione dei
parametri di efficienza ed efficacia.
2. Alla Conferenza di servizio partecipano
normalmente i dirigenti dei Settori in essa ricompresi; possono anche essere
chiamati a partecipare i dirigenti degli Uffici e i responsabili di Unità
operative ricompresi nei singoli Settori, ove se ne ravvisi lutilità.
3. La Conferenza può essere integrata per
questioni interdisciplinari da dirigenti di Settori facenti capo ad altre
Aree]
Art. 14Funzioni dei dirigenti responsabili di Settore. [1. Il dirigente
responsabile di Settore, nellambito delle competenze della rispettiva
struttura, esercita i seguenti compiti: a) dintesa con il coordinatore, assiste gli
organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche
relative agli atti di loro competenza; b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal
dirigente di Area e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle
risorse; c) cura le attività del Settore ed emana gli atti
di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare i dirigenti
sottordinati e funzionari direttivi del Settore per lemanazione di atti di
conoscenza certificativi, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto
vincolato; stipula i contratti e le convenzioni; d) verifica e controlla gli adempimenti di
competenza del Settore; esercita al riguardo poteri sostitutivi nei casi
motivati di necessità o di urgenza; fornisce risposta ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti emanati; e) procede alla verifica periodica del carico di
lavoro e della produttività del Settore, previo eventuale esame con le
Organizzazioni sindacali ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali; f) provvede allattribuzione dei trattamenti
economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti
collettivi; g) risponde ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di propria competenza e alla richiesta di pareri agli organi
consultivi dellamministrazione; h) verifica e controlla lattività dei funzionari
responsabili degli uffici dipendenti dal Settore, anche con potere sostitutivo
in caso di inerzia degli stessi; i) dintesa con il coordinatore di Area organizza
il Settore; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra
le strutture centrali e periferiche, tra gli Uffici e le altre strutture
operative sottordinate; assegna gli affari da trattare; assicura losservanza
delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità;
promuove i procedimenti disciplinari;
j) individua i responsabili dei procedimenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura
losservanza delle altre norme del procedimento amministrativo, la
semplificazione e la trasparenza delle procedure, ivi compreso il rispetto dei
tempi previsti, il rispetto dei diritti dei cittadini, lefficacia dellazione
amministrativa]
Art. 15Funzioni del responsabile di Ufficio. [1. Il dirigente
responsabile di Ufficio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore
di cui allart. 14, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è
preposto.
2. Collabora con il responsabile della struttura
sovraordinata per lassistenza agli organi di direzione politica e per la
predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di
competenza degli organi stessi.
3. Relaziona periodicamente al dirigente del
relativo Settore sulla efficienza, economicità e razionalità delle procedure di
organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro, nonché sul grado di
soddisfazione degli utenti.
4. Può esercitare funzioni vicarie del dirigente
sovraordinato]
Art. 16Ufficio relazioni con il pubblico e sportelli del cittadino. [1. LUfficio
per le relazioni con il pubblico, struttura organizzativa centrale di
comunicazione articolata sul territorio, ha lo scopo di:
a) dare attuazione al principio della trasparenza
dellattività amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e a una
corretta informazione;
b) rilevare sistematicamente i bisogni e il
livello di soddisfazione dellutenza per i servizi erogati e collaborare per
adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità;
c) proporre adeguamenti e correttivi per favorire
lammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e
laggiornamento delle modalità con cui lamministrazione si propone allutenza;
d) collabora, in raccordo con lufficio
competente, alle iniziative in materia di comunicazione di pubblica utilità.
2. Per le attività di cui al comma 1, gli uffici
regionali sono tenuti a garantire la collaborazione e le informazioni richieste
dallUfficio per le relazioni con il pubblico, compreso laccesso ai documenti
amministrativi detenuti dagli uffici stessi.
3. LUfficio relazioni con il pubblico opera sul
territorio, anche attraverso collegamento telematico, avvalendosi di strutture
organizzative decentrate denominate Sportello del cittadino, cui sono affidati
i seguenti compiti:
a) fornire informazioni in ordine alle competenze
degli uffici regionali e ogni altra utile notizia in ordine al funzionamento
complessivo degli uffici regionali;
b) ricevere e verificare lammissibilità di
richieste degli operatori sia pubblici sia privati diretti alle strutture
centrali dellamministrazione regionale e inoltrarla agli uffici competenti;
c) provvedere allattività di ricerca e di
analisi finalizzate alla evidenziazione delle esigenze dellutenza e delle
carenze rilevate nella erogazione dei servizi;
d) provvedere alle altre attività affidate dalla
Giunta regionale e dallUfficio di Presidenza del Consiglio.
4. Le strutture organizzative di cui al presente
articolo sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. La
deliberazione istitutiva dello Sportello individua la sede operativa e ne
stabilisce lorganico]
Art. 17Strutture di progetto. [1. La Giunta
regionale può deliberare listituzione di strutture temporanee, denominate
Strutture di progetto, per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la
realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità e
complessità, per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o
sperimentali. Le Strutture di progetto operano tramite limpiego coordinato di
più strutture organizzative, anche appartenenti a diverse Aree.
2. Per le esigenze funzionali dellArea del
Consiglio regionale la Giunta delibera, su conforme proposta dellUfficio di
Presidenza del Consiglio, listituzione della Struttura di progetto di cui al
comma 1.
3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 cessano alla
scadenza dei termini predeterminati con latto di costituzione e, comunque, con
ladempimento dei compiti affidati.
4. Latto istitutivo delle Strutture di progetto
indica la struttura operativa, fra quelle previste dalla presente legge, alla
quale lufficio medesimo è equiparato e/o sottordinato]
TITOLO 3 Disciplina della dirigenza regionale (11)
(11) Ai sensi della l.r. 1/2004, art. 59, iI titoli II e III della presente legge regionale e le loro successive modificazioni e integrazioni sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 “Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia”
Art. 18Incarichi dirigenziali. [1. Ciascuno dei
dirigenti è di norma incaricato, secondo i criteri di cui ai successivi articoli
e in conformità ai principi fissati dal C.C.N.L. dellarea della dirigenza,
dellesercizio di funzioni inerenti uno dei seguenti diversificati livelli di
responsabilità:
a) dirigente Coordinatore di Area;
b) dirigente di Settore;
c) dirigente di Ufficio.
2. Allinterno delle strutture organizzative così
come definite dallart. 7, possono essere attribuiti incarichi di direzione di
programmi e progetti di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed
elaborazione.
3. Lincarico di Capo Gabinetto è equiparato a
quello di dirigente Coordinatore di Area.
4. I Coordinatori delle Aree di cui allart. 8,
comma 2, lettere a), b), punto 1, e c) assumono, rispettivamente, il titolo di
Segretario generale del Consiglio, Segretario generale della Presidenza e
Segretario generale della Giunta].
Art. 19Conferimento di incarichi dirigenziali. [1. La Giunta
regionale, sentito lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, formula in
via preventiva i criteri per laffidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali a personale regionale con qualifica dirigenziale nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti,
applicando il criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti
requisiti:
a) formazione culturale adeguata alle funzioni da
affidare;
b) professionalità acquisita nello svolgimento di
attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assolvere le responsabilità
connesse con le funzioni da attribuire, anche in relazione ai risultati
conseguiti in precedenza.
3. Lincarico di Coordinatore di Area può essere
altresì conferito a persone esterne allAmministrazione, assunte, ai sensi
dellart. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
nei limiti stabiliti dal C.C.N.L. dellarea della dirigenza, con contratto di
diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni,
rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di
volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti
per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato
per figure dirigenziali equivalenti (12)
4. Oltre al termine naturale di cui al comma 3,
lincasso cessa di diritto dopo sessanta giorni dalla elezione rispettivamente
della nuova Giunta e del Presidente del Consiglio. Se le funzioni di
coordinatore vengono espletate da un dirigente regionale, lo stesso è sostituito
temporaneamente da altro dirigente e, al termine dellincarico, riassume la
titolarità delle funzioni di provenienza.
5. Gli incarichi di Coordinatore di Area sono
conferiti con atti della Giunta regionale o dellUfficio di Presidenza del
Consiglio, secondo le rispettive competenze, che contengono le linee di
indirizzo politico generale, lindicazione delle quote di bilancio di cui
allart. 10, le risorse umane e strumentali assegnate allArea.
6. Gli incarichi di dirigente di Settore e/o di
Ufficio sono conferiti dalla Giunta regionale. Per i Settori e/o Uffici del
Consiglio, la Giunta conferisce gli incarichi su proposta dellUfficio di
Presidenza.
7. Gli incarichi di direzione di programmi e
progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed
elaborazione, sono conferiti su proposta del dirigente sovraordinato, con atti
monocratici del dirigente di Area, in relazione alle direttive generali
impartite per ogni Area dagli organi di direzione politica.
8. Il provvedimento di incarico deve contenere
lindicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle
strutture e dei soggetti di cui si avvale nonché di quelle a cui deve
rispondere.
9. Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni o per un
diverso periodo stabilito in relazione alla natura dellincarico e sono
rinnovabili.
10. Il rinnovo dellincarico è disposto con
provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente
nel periodo concluso in relazione al conseguimento degli obiettivi e
allattuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia
raggiunto nelle attività affidategli.
11. Al fine di rispondere a specifiche esigenze
organizzative e funzionali possono essere conferiti gli incarichi di cui al
presente articolo a personale di qualifica funzionale equiparabile alla
qualifica dirigenziale del ruolo regionale, proveniente dai ruoli di altra
pubblica Amministrazione, in posizione di comando. Tali incarichi non possono
superare la quota del cinque per cento della dotazione organica della qualifica
dirigenziale]
(12) La l.r. 7/2005, art. 2, comma 2 così dispone:
“
L'articolo 19, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 7 (Norme in
materia di organizzazione dell'amministrazione regionale), s'interpreta alla
luce del modello organizzativo regionale in essere, sia della Giunta che del
Consiglio, nel senso che per l'attribuzione della direzione dei Settori è
applicabile quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, e
successive modificazioni e integrazioni. “
Art. 20Trattamento economico della dirigenza. [1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per larea dirigenziale del comparto. Il trattamento
economico accessorio, correlato alla tipologia degli incarichi previsti
dallart. 19, è determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.
2. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche
ai fini della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale per
larea della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità operativa della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane a disposizione;
c) dimensione e qualità dei referenti e dei
destinatari, interni ed esterni, dellattività della struttura.
3. La graduatoria delle posizioni è aggiornata
ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la
loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle
responsabilità e lassegnazione delle risorse.
4. Le valutazioni di cui ai commi che precedono
sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di istituzione delle strutture
di cui alla presente legge.
5. Dalla data di adozione dei provvedimenti di
conferimento degli incarichi cessano di essere corrisposte le indennità di
funzione previste dallart. 2
della legge
regionale 8 gennaio 1992, n. 1.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 5 è
abrogato lart. 2
della legge
regionale 8 gennaio 1992, n. 1 (Provvedimento provvisorio in
materia di indennità di direzione e di funzione) ]
Art. 21Nucleo di valutazione. [1. Ai fini del
miglioramento dellarea amministrativa nonché per la verifica dei risultati
conseguiti da ciascun dirigente, è istituito un Nucleo di valutazione con il
compito di considerare e verificare, mediante valutazioni comparative dei costi
e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica
gestione delle risorse finanziarie.
2. Il Nucleo di valutazione è composto da tre
esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni
allAmministrazione regionale, da individuarsi anche mediante convenzione con
ditte o società specializzate. È nominato con deliberazione della Giunta
regionale, di concerto con lUfficio di Presidenza del Consiglio e rimane in
carica per un periodo di tre anni.
3. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza della
Giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della
propria attività esclusivamente agli organi di direzione politica. Per
lespletamento dei compiti istituzionali del Nucleo viene assegnato, con decreto
del Presidente della Giunta, di personale.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun
dirigente presenta una relazione sullattività svolta nellanno precedente. La
relazione è rimessa al dirigente del Settore sovraordinato.
5. Nei successivi trenta giorni, il dirigente
Coordinatore di Area trasmette al Nucleo di valutazione, sulla scorta della
documentazione di cui al comma 4, unitamente a una propria relazione generale
sullandamento, nellanno precedente, dellArea cui è preposto e delle singole
articolazioni organizzative a essa interne. Per lArea del Consiglio, la
relativa documentazione è trasmessa allUfficio di Presidenza del Consiglio, che
provvede al successivo invio alla Giunta regionale.
6. Il Nucleo determina annualmente, anche su
indicazione della Giunta regionale, i parametri di riferimento del controllo
nonché le modalità cui devono attenersi i dirigenti per le relazioni di cui ai
commi 4 e 5. Ai fini della verifica, il Nucleo ha accesso ai documenti
amministrativi, può richiedere relazioni integrative e procedere ad audizioni
informative anche in contraddittorio. Annualmente il Nucleo elabora e inoltra un
rapporto di gestione al Presidente della Giunta, che lo illustra al Consiglio
regionale in sede di discussione dei documenti di bilancio.
7. Con regolamento consiliare , su proposta della Giunta regionale,
sono disciplinati:
a) le modalità di funzionamento del Nucleo di
valutazione;
b) i sistemi di valutazione;
c) la relazione interattiva con la struttura di
raccordo e monitoraggio istituita nellArea di coordinamento della Giunta
regionale per il controllo di gestione e le corrispondenti strutture
strumentali istituite presso ciascuna Area di coordinamento](13)
(13) Il Regolamento regionale n.3/2001, riportato nel volume II, ha disciplinato le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti.
TITOLO 4Pianta organica
Art. 22Dotazione organica della Regione Puglia.(14) (15) 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali della Regione Puglia, determinata sulla base della ricognizione di tutto il personale in servizio e della rilevazione dei carichi di lavoro, come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinata secondo la Tabella A allegata alla presente legge, afferente alle strutture organizzative del Consiglio e della Giunta. 2. La dotazione organica della qualifica unica dirigenziale viene determinata in n. 500 posti in conseguenza di una riduzione del dieci per cento rispetto al personale con qualifica dirigenziale in servizio alla data del 31 agosto 1993. Successivamente alladozione degli atti di organizzazione di cui allart. 8 della presente legge, viene determinata la dotazione organica definitiva della qualifica dirigenziale, provvedendo a eventuale ulteriore riduzione conseguente al riordino delle strutture e alla nuova ripartizione delle competenze. 3. In relazione ai vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, lorgano istituzionale competente provvede alladeguamento dellorganico globale di cui alla Tabella A, con specifico riferimento ai processi di delega o trasferimento di funzioni, allevoluzione della domanda di servizi, allevoluzione istituzionale nonché alle conseguenti esigenze organizzative. In ogni caso, laumento o la diminuzione dellorganico devono essere funzionali alle ristrutturazioni organizzative e conseguenti alle rilevazione dei carichi di lavoro. Tali operazioni sono effettuate previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali. (16) 4. Qualora ladeguamento dellorganico comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge di variazione al bilancio.
(14) La l.r. 9/2000, art. 16 così dispone:
“1.
Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano per i
giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei
confronti dei dipendenti e degli amministratori regionali.
2. In ogni caso, anche per ipotesi di patrocinio prestato da più difensori,
non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente superiori ad un unico
onorario massimo con esclusione di qualsiasi maggiorazione.”(15) Vedi anche le ll.rr. 20/2002,
art. 43; 14/2004, art. 59 ; 1/2005, artt. 55 e 56; 7/2005 ; 12/2005, art.
18. (16) Vedi anche la l.r. 28/2000, art. 4.
Art. 23Inquadramento del personale non di ruolo.(17) 1. Entro i limiti della dotazione organica della
Regione, stabilita dalla Tabella A di cui allart. 22, e previo superamento di
prova concorsuale, la Giunta regionale provvede allinquadramento nel ruolo
unico regionale delle seguenti categorie di personale non di ruolo già
retribuite con oneri a carico del bilancio regionale:
a) n. 164 operai addetti alle attività forestali
già con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge
regionale 27 maggio 1982, n. 22
(Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della
Regione Puglia); b) operai addetti alle medesime attività forestali che hanno comunque maturato il diritto al passaggio a tempo indeterminato nel rapporto di lavoro con la Regione; (18) (20) c) operai a tempo indeterminato addetti ai servizi irrigui di cui allart. 12, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1994, n. 32, nonché a sentenze passate in giudicato ed eseguite con provvedimenti della Giunta regionale; (19) d) unità di personale già dipendente dalla Regione e riassunto in servizio in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali; e) unità di personale ex legge 10 giugno 1977, n. 285 in servizio presso gli uffici della Regione e non ancora collocato in ruolo ai sensi della legge 16 maggio, 1984, n. 138; f) unità di personale ex legge 10 giugno 1977, n. 285, attualmente in servizio presso la Regione in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, non ancora collocati in ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138. 2. Con atto della Giunta regionale vengono stabiliti i posti messi a concorso per ciascuna qualifica funzionale, i relativi profili professionali, la composizione delle Commissioni di concorso nonché le modalità e i contenuti delle prove concorsuali.
(17) Il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 14/98, integrato dalla l.r. 17/99, art. 31, così dispone:
“2.
Sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di inquadramento del
personale addetto alla gestione degli impianti irrigui di cui all'art. 5, comma
2, della legge regionale n. 15 del 1994, almeno il 50 per cento della dotazione
finanziaria prevista in termini di competenza e di cassa per il cap. 131072
"Trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per le gestioni di
impianti irrigui regionali" è utilizzato per il pagamento delle competenze
salariali al suddetto personale.
E’
data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia,
limitatamente all’esercizio finanziario 1999, la corresponsione, in nome e per
conto dei medesimi, dei salari al personale operaio addetto alla gestione degli
impianti irrigui regionali sulla base di appositi tabulati nominativi
predisposti dai suddetti Consorzi. Le somme eventualmente erogate secondo le
modalità di cui sopra costituiscono quota parte delle anticipazioni delle spese
di gestione di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1994.”(18) Vedi la l.r. 9/2000, art. 19 che così dispone;
“Fino
all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 23 della l.r. 7/1997, il
personale di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 23 della l.r.
7/1997 deve effettuare almeno cento ottantuno giornate lavorative annue.”(19) Vedi anche la l.r. 9/2000, art. 18(20) Vedi la l.r. 23/2003, art. 2,
comma 1 che così dispone:
Art. 24Inquadramento nel ruolo regionale del personale appartenente alle categorie
protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482 in servizio presso la Regione. 1. Nei limiti della dotazione organica della Regione stabilita dalla Tabella A di cui allart. 22, il personale appartenente alle categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482, di II qualifica funzionale (n. 23) e IV q.f. (n. 30), in servizio presso la Regione Puglia da data antecedente al 31 dicembre 1991 per effetto di decisioni giurisdizionali cautelari, è inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione Puglia dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Previo formale provvedimento di Giunta regionale, il rapporto di lavoro con le unità di personale di cui al comma 1, regolato ex art. 14, C.C.N.L./95, è costituito sulla base della corrispondente qualifica già rivestita nel rapporto di lavoro con la Regione e nel rispetto delle aliquote complessive previste dal comma 1 dellart. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482. 3. Successivamente allinquadramento del personale di cui al presente articolo, ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dellart. 36 e dallart. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3bis. Il personale di cui al comma 1 può partecipare alle procedure concorsuali previste dagli artt. 30 e 32 della presente legge. (21)
Art. 251. Le procedure di cui allart. 90
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, come sostituito dallart. 4
della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 23, sono definitivamente concluse e
sono fatti salvi gli atti amministrativi esecutivi e la medesima norma è
abrogata.
Art. 26Dotazione organica degli enti strumentali. 1. Il ruolo dellEnte regionale di sviluppo agricolo della Regione Puglia
(E.R.S.A.P.) è soppresso in conseguenza di quanto disposto dallart. 35
della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9. Il personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico
della Regione Puglia con decorrenza dalla data di soppressione dellEnte e
ricompreso, con la qualifica funzionale in godimento, nella Tabella A di cui
allart. 22. Lo stesso personale conserva la posizione giuridica e il
trattamento economico e previdenziale acquisiti alla data di trasferimento. (22) (23) 2. Le dotazioni organiche degli Enti per il
diritto agli studi universitari (E.D.I.S.U.) di cui allart. 41
della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari)
sono provvisoriamente determinate secondo le allegate Tabelle B e C
afferenti rispettivamente agli E.D.I.S.U. di Bari e Lecce.
3. La dotazione organica del ruolo regionale
delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.) di cui allart. 26
della
legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento
dellamministrazione turistica regionale in attuazione dellart. 4 della
legge 17 maggio 1983, n. 217) è determinata secondo lallegata Tabella
D afferente complessivamente alle Aziende di Promozione Turistica delle
province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
(22) La l.r. 36/99, art. 1, comma 1, così dispone:“ Il collocamento nel ruolo regionale del personale
ex AREF, previsto dall'articolo 31 della legge regionale 27 febbraio 1995, n.
7, e del personale ex ERSAP, previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7, avviene nella qualifica funzionale equivalente
e conseguentemente equiparabile a quella in godimento presso l'ex AREF e l'ex
ERSAP.”Vedi anche le ll.rr. 9/93 e 7/95, art. 31(23) La l.r.
1/2000, art. 6, così dispone;
“Le disposizioni di cui al comma 1, secondo e terzo
capo verso, dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e
successive modificazioni e integrazioni si applicano altresì nei confronti del
personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso ERSAP ed attualmente
retribuito con oneri a carico del bilancio regionale.”
TITOLO 5Norme transitorie e finali
Art. 27Norma di perequazione. 1. Ai sensi e per gli effetti dallart. 28
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21, va considerato utile il servizio
prestato dal 15 aprile 1981 al 31 dicembre 1982 presso gli uffici regionale da
parte del personale di cui alla legge
regionale 28 gennaio 1981, n. 12 e alla legge
regionale 28 gennaio 1981, n. 13 cui detta norma non è stata ancora
applicata.
Art. 28(24) [1. In attesa dell emanazione di una legge sull
Avvocatura regionale, al fine di contenere le spese legali, i dipendenti di VII
qualifica funzionale iscritti all Albo degli avvocati o procuratori sono
abilitati a rappresentare e difendere la Regione.]
Art. 29Attività informatica. 1. Ai fini del miglioramento dellerogazione dei
servizi, della trasparenza dellazione amministrativa, dellaccesso facilitato
alle informazioni a supporto delle decisioni pubbliche, del contenimento dei
costi dellazione amministrativa, in sintonia con le previsioni di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la Regione intende
provvedere con proprio personale dipendente alla progettazione, allo sviluppo e
alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati a integrazione e
potenziamento delle attuali attività informatiche per:
a) definire un sistema informatico aperto e in
grado di dialogare con i sistemi informativi dellAmministrazione pubblica e
dellUnione europea in modo da consentire lintegrazione e linterconnessione
dei sistemi locali e remoti;
b) garantire il rispetto degli standard di
elaborazione dati definiti in armonia con le normative comunitarie;
c) promuovere laccesso alle informazioni, nelle
modalità definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte dei
cittadini, degli enti locali, delle imprese e dei titolari di professioni.
Art. 30Istituzione dei profili professionali dellArea informatica.(25) 1. Nellambito della dotazione organica di cui alla Tabella A della presente legge, sono istituti i seguenti profili professionali dellArea informatica: a) n. 5 posti del profilo professionale di Analista di sistema della VIII qualifica funzionale; b) n. 10 posti del profilo professionale di Analista di procedure della VII qualifica funzionale; c) n. 20 posti del profilo professionale di Analista della VII qualifica funzionale; d) n. 40 posti del profilo professionale di Programmatore della VI qualifica funzionale; e) n. 600 posti del profilo professionale di Addetto alla registrazione dei dati della V qualifica funzionale. ((26) ) 2. Alla copertura dei posti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, ai
sensi dellart. 33,
comma 2, della legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22, si provvede mediante
lattribuzione del profilo - nellambito della qualifica funzionale posseduta -
ai dipendenti di ruolo che svolgono funzioni proprie dei profili dellArea
informatica individuati nella Tabella 3 allegata alla stessa legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22. 3. I posti non coperti per effetto del comma 2 sono attribuiti a personale
dipendente appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso dei
requisiti culturali previsti dalla tabella 3 allegata alla stessa legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22, mediante concorso per titoli e
colloquio. Qualora risulti un numero di candidati inferiore al numero dei posti
da coprire, al concorso sono ammessi i dipendenti di ruolo appartenenti alla
qualifica immediatamente inferiore al posto da coprire, purché in possesso del
titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza e che
abbiano svolto funzioni ricomprese nello stesso profilo professionale per almeno
tre anni, anche con compiti di responsabilità di Unità operativa per la gestione
di banche dati (27) 4. I posti di Addetto alla registrazione dati
della qualifica funzionale V di cui alla lettera e) del comma 1 sono attribuiti
ai vincitori del corso-concorso con colloquio e prova pratica finale riservato a
personale dipendente appartenente alle qualifiche funzionali inferiori in
possesso dei requisiti culturali previsti dalla Tabella 3 allegata alla legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22. 5. Al corso-concorso di cui al comma 4 sono
ammessi un numero di candidati pari al numero dei posti da attribuire aumentato
del venti per cento. In caso di carenza del numero di candidati necessari, sono
ammessi al corso-concorso i dipendenti che già svolgono funzioni di addetto alla
registrazione dati in sistemi informatici e/o che abbiano espletato mansioni di
dattilografia. 6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari
per lespletamento delle procedure di inquadramento e per lo svolgimento dei
concorsi e/o corsi-concorsi previsti dal presente articolo, previo confronto con
le Organizzazioni sindacali.
7. Per quanto non previsto si applicano le
disposizioni vigenti in materia di accesso.
Art. 31Prima istituzione della quinta qualifica funzionale. 1. Nellambito della dotazione organica di cui
alla Tabella A, i posti di quinta qualifica funzionale sono così suddivisi:
a) n. 170 posti da destinarsi a profili
professionali attinenti a funzioni tecniche e di vigilanza secondo quanto
previsto dallart. 8
della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26 e dellallegato A del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b) n. 630 posti per il profilo professionale di
Addetto alla registrazione dei dati di cui allart. 30, comma 1, lettera c).
2. I posti di quinta qualifica funzionale di cui
al comma 1, lettera a), sono attribuiti con le procedure previste dallart. 32.
Art. 32Prima copertura delle vacanze di organico. 1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale
determina il numero dei posti vacanti del ruolo organico di ciascuna qualifica,
così come determinati dalla Tabella A di cui allart. 22. Sempre in sede di
prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data della sua
entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del
processo di trasferimento di funzioni al sistema delle Autonomie locali, si
provvede alla loro copertura secondo le modalità di cui al presente articolo, ai
sensi dellart. 39
della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalla successiva legge
regionale 13 aprile 1988, n. 13, art.61
e legge
regionale 5 maggio 1990, n. 22, art. 46,
comma 2, in quanto detta norma non è mai stata applicata dalla Regione Puglia (29) 2. I posti risultanti vacanti in ogni qualifica funzionale, in progressione
successiva, a partire dallottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono
coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche
della quinta allottava, mediante corsi-concorso riservati al personale
inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con unanzianità di
effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del
titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza; per i
profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la
qualifica funzionale immediatamente superiore, ai sensi dellart. 35,
comma 3, della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26.(28) (32) 3. Nel computo dei posti vacanti di cui al comma 1 non sono considerati quelli destinati ai profili professionali individuati ai sensi degli artt. 23, 24 e 30 e comma 1 dellart. 26. (30) 4. Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi
di cui al comma 2 i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale per effetto
dellart. 26, comma 1, che avevano effettuato i concorsi di cui allart. 39
della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26 nellente di provenienza.
5. Le norme di cui al presente articolo potranno
essere applicate per il personale degli Enti per il diritto agli studi
universitari (E.D.I.S.U.) e delle Aziende di promozione turistica di cui
allart. 26, commi 2 e 3, che non ha beneficiato delle stesse disposizioni
presso gli enti del precedente ordinamento entro i limiti delle dotazioni
organiche di ciascun ente strumentale definite rispettivamente dalla legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari)
e dalla legge
regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento amministrazione
turistica regionale). (31)
(28) Il comma 1, dell’art. 11 della l.r. 15/99 così dispone:
"1.
Le disposizioni dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1997,
n. 7, in
base alle quali, per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto
livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, si applicano
altresì al personale amministrativo ex Azienda regionale per l'equilibrio
faunistico (AREF) già inquadrato nella quinta qualifica funzionale."(29) La Corte Costituzionale con sentenza n. 373/2002 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente art. 32 comma 1 e dell’art. 39 della l.r. 26/84 nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.(30) Comma così integrato dalla l.r. 14/98, art. 68.(31) Comma così sostituito dalla l.r. 14/98, art. 68.(32) I commi 4 e 5 dell’art. 2 della l.r. 6/2000 così
dispongono:
"4.
Alla copertura dei posti vacanti in organico di cui alla tabella precedente si
provvede utilizzando le graduatorie dei rispettivi concorsi espletati e/o in
corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.
Le graduatorie di cui al comma 4 hanno validità ventiquattro mesi."
Art. 33Compimento procedura concorsuale. 1. Adempimento di quanto previsto dal comma 2
dellart. 36
della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26, il contingente della II qualifica
dirigenziale viene stabilito in n. 72 posti così come determinati dal bando di
concorso indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio
1987, n. 467. Lo stesso concorso è portato a compimento, ai sensi dellart. 25
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Sino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti attuativi della presente legge, le strutture non assegnate ai
vincitori cessati dal servizio attivo sono conferite ai dirigenti secondo
lordine di collocazione in graduatoria.
Art. 34Abrogazione e rinvio. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge. 2. In particolare, a decorrere dalla data di
adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui allart. 8, oltre alle
disposizioni individuate dallart. 20 della presente legge, sono abrogati: a) il Titolo II (Uffici del Consiglio regionale),
a eccezione dellart. 9
della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, così come modificato
dallarticolo unico della legge
regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Segreterie particolari del
Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti e del Comitato per il piano); il Titolo III
(Uffici della Giunta regionale), a eccezione degli artt. 21 e 23 relativi alla
disciplina delle Segreterie particolari del Presidente, del Vice Presidente e
degli Assessori; il Titolo IV (Uffici degli organi di controllo sugli atti degli
enti locali e Uffici regionali del Contenzioso) e il Titolo V (Principi
dellordinamento amministrativo), nonché gli artt. 39
(Attribuzioni del Coordinatore di Settore), 40
(Attribuzioni del Coordinatore di Ufficio), 42
(Attribuzioni del personale della 7ª fascia funzionale), 49
(Nomina dei coordinatori), 50
(Accesso alle fasce funzionali) e 51
(Mansioni) della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18; b) lart. 11
(Funzioni di coordinamento) della legge
regionale 13 marzo 1980, n. 16; c) gli artt. 12
(Funzione dirigenziale), 13
(Attribuzioni e compiti dei dirigenti), 14
(Responsabilità dei dirigenti), 15
(Prima qualifica funzionale dirigenziale), 16
(Seconda qualifica funzionale dirigenziale) e 17
(Funzione di coordinamento) della legge
regionale 9 maggio 1984, n. 26; d) gli artt. 39
(Principi generali), 40
(Mobilità dei dirigenti), 41
(Responsabilità dei dirigenti), 42
(Accesso alle qualifiche dirigenziali) e 43
(Contingente della I qualifica dirigenziale) della legge
regionale 13 aprile 1988, n. 13; e) lart. 38
(Responsabilità per lesercizio delle funzioni dirigenziali) della legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22; f) [la legge
regionale 31 dicembre 1991, n. 16 Adeguamento alle disposizioni
di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Elevazione limiti di età per collocamento
a riposo dirigenti della Regione Puglia)] (33)
3. Dalla medesima data di cui al comma 2 sono
altresì soppresse tutte le strutture costituite ai sensi di legge regionali o
altre disposizioni regionali di disciplina settoriale.
Art. 35Norma finanziaria. 1. La spesa necessaria per la nuova dotazione
organica è di lire 170.534.411.940.
2. Gli oneri finanziari complessivi necessari per
lapplicazione della presente legge dovranno essere comunque contenuti nei
limiti di cui allart. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
ossia della spesa per la retribuzione determinata al 31 agosto 1993, ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ammontante a lire 174.935.313.800.
Tabella A Dotazione organica della Regione Puglia TABELLA A (•) (Art. 22, comma 1) - Qualifica seconda posti n. 70 - Qualifica terza posti n. 570 - Qualifica quarta posti n. 400 - Qualifica quinta posti n. 770 - Qualifica sesta posti n. 1.000 - Qualifica settima posti n. 1.350 - Qualifica ottava posti n. 690 - Dirigente posti n. 450 totale posti n. 5.300
Tabella B Dotazione organica Ente Diritto agli Studi
Universitari di Bari TABELLA B (Art. 26, comma 2)
- Qualifica seconda posti n. 3 - Qualifica terza posti n. 25 - Qualifica quarta posti n. 150 - Qualifica quinta posti n. --- - Qualifica sesta posti n. 27 - Qualifica settima posti n. 17 - Qualifica ottava posti n. 6 - Dirigente posti n. 1 totale posti n. 229
Tabella C Dotazione organica Ente Diritto agli Studi
Universitari di Lecce TABELLA C (Art. 26, comma 2)
- Qualifica seconda posti n. 9 - Qualifica terza posti n. 17 - Qualifica quarta posti n. 10 - Qualifica quinta posti n. --- - Qualifica sesta posti n. 10 - Qualifica settima posti n. 4 - Qualifica ottava posti n. 2 - Dirigente posti n. 2 totale posti n. 54
Tabella D Ruolo unico regionale
Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) TABELLA D (Art. 26, comma 3)
- Qualifica seconda posti n. 18 - Qualifica terza posti n. 6 - Qualifica quarta posti n. 32 - Qualifica quinta posti n. 2 - Qualifica sesta posti n. 57 - Qualifica settima posti n. 12 - Qualifica ottava posti n. 14 - Dirigente posti n. 2 totale posti n. 140
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