Anno 1997
Numero 12
Data 28/03/1997
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 2 aprile 1997, n. 38.
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Legge Regionale 28 marzo 1997, n. 12

Modifiche della legge regionale " Misure urgenti per la formazione professionale" (approvata dal consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997)(1) 


(1) Abrogata dalla l.r. 15/2002, art. 36


Art. 1


[1. All art. 1 della legge regionale Misure urgenti per la formazione professionale, approvata dal consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere a) e b) del comma 1 sono cosi sostituite:

a) le risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualita del sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994/ 1999, cosi come programmate o eventualmente riprogrammate, sono assegnate sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3;

b) nonche - limitatamente alle attivita di tipo consolidato - con procedura di selezione che privilegi interventi la cui attuazione preveda l utilizzazione degli operatori di cui all albo e all elenco previsti dall art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;

2) al comma 2, le parole vengono ripartite nel modo seguente sono sostituite dalle parole vengono utilizzate.;

3) le lettere a) e b) dello stesso comma 2 sono cosi sostituite:

a) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previsti dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15 gennaio 1997. A tale fine, l efficacia dell art. 62 della legge regionale n. 3 del 1995 e sospesa limitatamente all anno 1997;

b) per le azioni proposte dagli enti gestori convenzionati e delegati - limitatamente alle attivita di tipo consolidato - con procedura di selezione aperta che privilegi interventi formativi la cui attuazione preveda l utilizzazione degli operatori di cui all albo e all elenco previsti dalla legge regionale n. 54 del 1978. Per la realizzazione di tali azioni possono essere utilizzate, altresi, le risorse rivenienti dalle disponibilita relative alle annualita 1994, 1995 e 1996. Contestualmente alle attivita formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il parametro or - corso - allievo da utilizzare per il relativo finanziamento.

2. L art. 3 (Cofinanziamento statale per l anno 1996) e soppresso.

3. Al comma 4 dell art. 4, il secondo periodo che inizia con le parole Per favorire e che termina con legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27 e soppresso.]




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.