Legge Regionale 15 aprile 1997, n. 14
Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive".
Art. 11. Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e
secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria e pari a quello
determinato dal Comune in base alle leggi
regionali 12 febbraio 1979, n. 6 e 31
ottobre 1979, n. 66.
2. Il contributo e ridotto del 30% per le costruzioni che
siano destinate a prima abitazione dei richiedenti la sanatoria purche non
abbiano le caratteristiche di lusso di cui al dm 2 agosto 1969.
3. L abbattimento degli oneri di cui al comma 2 e altresi
consentito qualora le costruzioni abusive riguardino opere edilizie o impianti
pubblici, destinati ad attivita sportive, culturali o sanitarie o ad opere
religiose, nonche ad attivita industriali, artigianali o turistiche -
ricettive, agricole e agrituristiche assoggettate ad oneri di urbanizzazione,
con superficie utile non superiore a mq 750.