Anno 1997
Numero 15
Data 12/05/1997
Abrogato
Materia Protezione civile;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 58 del 20 maggio 1997
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Legge Regionale 12 maggio 1997, n. 15

Norme in materia di bruciatura delle stoppie



Art. 1


[1. La presente legge disciplina tempi, metodi e condizioni per laccensione e la bruciatura delle stoppie sullintero territorio della Regione Puglia. Ogni altra regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente legge o integrativa della stessa.(1) 



(1) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.


Art. 2


[1. Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1° luglio.

2. I sindaci dei Comuni interessati, sentite le associazioni di categoria, le associazioni venatorie e quelle ambientaliste, provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare pubblicità a quanto stabilito dal comma 1.

3. Le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.

4. È sempre vietata laccensione e bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.(2) 



(2) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.


Art. 3


[1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico o privato, i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una “precesa” o “fascia protettiva”, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree cir-costanti e/o confinanti. La larghezza della “precesa” o “fascia protettiva” deve essere non inferiore a quindici metri lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti. (3) 

2. In ogni caso gli enti o privati che siano proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta lestensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica laccensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.

3. I proprietari dei boschi sono tenuti a effettuare a loro cura le precese.

4. Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.

5. Tali limiti di sicurezza e il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.

6. Loperazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione.(4) 



(3) Comma così sostituito dalla l.r. 10/2009, art. 14
(4) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.


Art. 4


1. Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine di salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate di precese o fasce protettive, a cura degli enti di appartenenza. 




Art. 5


[1. La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

(5) 

(5) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.


Art. 6


[1. I proprietari, i conduttori e affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento.]  

(6) 

(6) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.


Art. 7


[1. È vietato bruciare foglie secche, sterpi etc. se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed è vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nellattraversamento dei boschi, cespuglieti, ginestreti, etc.]  

(7) 

(7) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.


Art. 8


[1. Nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione.](8) 

(8) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.


Art. 9


[1. La Regione Puglia, nellambito delle iniziative tese alla salvaguardia dellambiente, curerà adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire limmediato intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendi.](9) 

(9) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.


Art. 10


[1. La Regione Puglia, durante tutto il periodo in cui si pratica laccensione delle stoppie, favorirà listituzione tra la Protezione civile, il Corpo forestale dello Stato e i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di un apposito servizio atto ad assicurare una prevenzione antincendio anche mediante distaccamenti operativi opportunamente ubicati.] (10) 

(10) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.


Art. 11


[1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative del pagamento di una somma:

a) da lire 500 mila a lire 2 milioni 500 mila per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;

b) da lire 1 milione a lire 5 milioni per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

c) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge;

d) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore.](11) 



(11) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.


Art. 12


[1. Con lentrata in vigore della presente legge è abrogato lart. 40 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10.. (12)(13) 



(12) La l.r. 10/84 è stata abrogata dalla l.r. 27/98, art.63
(13) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. n. 38/2016. art. 13.