Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 8
Modifica della legge regionale « norme in materia di organizzazione dell' Amministrazione regionale» approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 176 del 20 dicembre 1996.
Art. 11. Alla legge regionale Norme
in materia di organizzazione dell Amministrazione regionale, approvata dal
Consiglio regionale con delibera n. 176 del 20 dicembre 1996, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l articolo 28 e
abrogato;
b) il comma 3 dell art. 30 e
sostituito dal seguente:
3. I posti non coperti per
effetto del comma 2 sono attribuiti a personale dipendente appartenente alla
qualifica immediatamente inferiore in possesso dei requisiti culturali previsti
dalla tabella 3 allegata alla stessa legge regionale 4 maggio 1990, n. 22,
mediante concorso per titoli e colloquio. Qualora risulti un numero di candidati
inferiore al numero dei posti da coprire, al concorso sono ammessi i dipendenti
di ruolo appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore al posto da
coprire, purche in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica
funzionale di appartenenza e che abbiano svolto funzioni ricomprese nello stesso
profilo professionale per almeno tre anni, anche con compiti di responsabilita
di Unita operativa per la gestione di banche dati..