Legge Regionale 2 aprile 1998, n. 11 Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.(1)
(1) La l.r.18/2000 art. 20, comma 1 ha abrogato presente legge nelle parti concernenti la disciplina delle competenze in materia di boschi e foreste. Art. 11. La presente legge, in attuazione della legge 15 marzo 1997, 59 - art. 4,
comma 5 -, disciplina il conferimento alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e
alle Comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
foreste, caccia e pesca, trasferite alla Regione con decreto legislativo 4
giugno 1997, 143 e individua le funzioni in dette materie riservate alla
competenza regionale.
Art. 21. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge o del conferimento di
ulteriori funzioni da parte dello Stato in attuazione del decreto legislativo n.
143 del 1997, con appositi regolamenti individua le materie che restano
riservate alla competenza regionale e quelle che sono trasferite, delegate o
attribuite agli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dallart. 4,
comma 3, della citata legge n. 59 del 1997.
Art. 31. La Regione, fermi restando i propri generali poteri
normativi, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché di
gestione del sistema informativo di supporto allesercizio di tali poteri,
tenendo conto della necessità di permanenza in capo alla Regione medesima di
alcune funzioni secondo quanto riportato allart. 2, esercita fra l’altro le
funzioni concernenti:
a. il concorso all’elaborazione e allattuazione delle
politiche comunitarie e nazionali;
b. l’attuazione di specifici programmi regionali,
interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative delle
procedure di programmazione;
c. la tutela di specifici interessi unitari di carattere
regionale, ivi compresi quelli di vigilanza e di controllo, nonchè i progetti di
filiere agroindustriali di interesse regionale.
Art. 41. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui allart. 4, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con deliberazioni del Consiglio
regionale provvede, dintesa con gli enti locali, al trasferimento delle risorse
umane, finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni
conferite.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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