Anno 1998
Numero 11
Data 02/04/1998
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 aprile 1998, n. 33. (*) Legge abrogata dall'art. 20 della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi", nelle parti concernenti la disciplina delle competenze in materia di boschi e foreste.
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Legge Regionale 2 aprile 1998, n. 11

Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.(1) 


(1) La l.r.18/2000  art. 20, comma 1 ha abrogato presente legge nelle parti concernenti la disciplina delle competenze in materia di boschi e foreste.


Art. 1


1. La presente legge, in attuazione della legge 15 marzo 1997, 59 - art. 4, comma 5 -, disciplina il conferimento alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e alle Comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, trasferite alla Regione con decreto legislativo 4 giugno 1997, 143 e individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.




Art. 2


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o del conferimento di ulteriori funzioni da parte dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, con appositi regolamenti individua le materie che restano riservate alla competenza regionale e quelle che sono trasferite, delegate o attribuite agli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dallart. 4, comma 3, della citata legge n. 59 del 1997.


Art. 3


1. La Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché di gestione del sistema informativo di supporto allesercizio di tali poteri, tenendo conto della necessità di permanenza in capo alla Regione medesima di alcune funzioni secondo quanto riportato allart. 2, esercita fra l’altro le funzioni concernenti:

a. il concorso all’elaborazione e allattuazione delle politiche comunitarie e nazionali;

b. l’attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative delle procedure di programmazione;

c. la tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale, ivi compresi quelli di vigilanza e di controllo, nonchè i progetti di filiere agroindustriali di interesse regionale.




Art. 4


1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allart. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con deliberazioni del Consiglio regionale provvede, dintesa con gli enti locali, al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni conferite.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.