Legge Regionale 8 aprile 1998, n. 12
Legge regionale 3 novembre 1982, n. 29. Disposizione in ordine alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di indennita' compensativa.(1)
Art. 11. La scadenza del 31 marzo di ogni anno, fissata allart. 4,
comma 5, della legge
regionale 3 novembre 1982, n. 29, quale termine ultimo per la presentazione
delle domande di indennità compensativa, è spostata al 31 maggio di ogni
anno.