Anno 1998
Numero 17
Data 13/07/1998
Abrogato
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 luglio 1998, n. 65. La presente legge è stata abrogata dall’art. 3, comma 1, terzo alinea, L.R. 24 luglio 2012, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 13 luglio 1998, n. 17

Modifica dell'art.. 3, comma 10, della Legge Regionale 17 gennaio 1980, n. 8.  (1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 22/2012, art. 3


Art. 1

(2) 


[1. Il comma 10 dellart. 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8, è così sostituito:

  10. Ai componenti del Comitato urbanistico regionale che non siano funzionari regionali in servizio, compete lindennità di lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato e dei Comitati ristretti di cui alla legge regionale 4 luglio 1994, 24. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfetaria pari ad 115 del costo di un litro di benzina supera vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso delleventuale pedaggio autostradale.]



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 22/2012, art. 3