Legge Regionale 13 luglio 1998, n. 18
Modifica del comma 13, dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.(1)
Art. 1(2)
[1. Il comma 13 dellart. 14 della legge regionale 16 maggio
1985, n. 27 è così sostituito:
13. Ai componenti del
comitato regionale tecnico amministrativo che non siano funzionari regionali in
servizio compete lindennità lorde di lire 150 mila (centocinquantamila) per
ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato. A tutti i componenti
spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la
partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo
proprio è dovuta una indennità forfetaria pari ad 1/5 del costo di un litro di
benzina supera vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonchè il
rimborso delleventuale pedaggio autostradale.]