Anno 1998
Numero 18
Data 13/07/1998
Abrogato
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 17 luglio 1998, n. 65
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 luglio 1998, n. 18

Modifica del comma 13, dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.(1) 


(1) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 11 maggio 2001, n. 13 “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici” che all’art. 27 ha esplicitamente abrogato la l.r. 27/85.


Art. 1

(2) 


[1. Il comma 13 dellart. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 è così sostituito:

13. Ai componenti del comitato regionale tecnico amministrativo che non siano funzionari regionali in servizio compete lindennità lorde di lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfetaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina supera vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso delleventuale pedaggio  autostradale.]



(2) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 11 maggio 2001, n. 13“Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici” che all’art.27 ha esplicitamente abrogato lal.r. 27/85.