Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 24
Modifica degli artt. 12 e 43 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 «Testo unificato ed aggiornaro di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici».(1)
(1) Implicitamente abrogata dalla l.r. 13/2001, art. 27 Art. 1(2)
[1. Il comma 1 dellart. 43
(Aggiudicazione dei lavori) della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, viene
così modificato:
l. Alla esecuzione delle opere
di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante
imprese iscritte allalbo regionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese
artigiane iscritte, per categorie relative allopera, nellapposito albo delle
imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive
modificazioni, qualora limporto dei lavori a base dasta non superi lire 500
milioni. 2. Allart. 12, comma 6, della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27,
le parole avverso tale parere è ammesso ricorso al Presidente della Giunta
sono soppresse.]
(2) Implicitamente abrogata dalla l.r. 13/2001, art. 27