Legge Regionale 14 gennaio 1999, n. 1 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 1999, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, è
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 1999 sulla
base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 1998, come
approvati con la legge
regionale 6 maggio 1998, n.14 e successive modificazioni.
Art. 21. L’autorizzazione di cui all’art.1 è limitata ad un
dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui
all’elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio
del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove
si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di
impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2. In applicazione del comma 3 dell’art. 50
della legge
regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni è
sospesa, dal 1° gennaio 1999 e per la durata dell’esercizio provvisorio,
l’esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.
Art. 3(1) [1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata,
assegnate alla Regione per l’anno 1999, possono essere impegnate a condizione
che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a
termini dellart.53 della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine di consentire la tempestiva approvazione del
piano di formazione professionale per l’anno 1999-2000, la Giunta regionale è
autorizzata a impegnare sull’apposito capitolo 0961015 la quota a carico della
Regione di cofinanziamento sino all’importo massimo del previsto 5 per cento
dell’ammontare dei finanziamenti statali e comunitari a tale scopo
complessivamente attribuibili.
3. All’art. 5, comma 1, della legge regionale 11 gennaio
1994, n. 1, già prorogato dall’art. 3, comma 3, della legge regionale 14 gennaio
1998, n. 1, l’espressione quivi contenuta con esclusione delle viene
sostituita con la seguente: ivi comprese le.]
(1) Abrogato dall’art. 36
della l.r.
15/2002
Art. 41. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo
1110050, istituito con lart. 32
della legge
regionale 3 giugno 1996, n.6, incrementato della somma di lire 30 miliardi,
è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art.
32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell’esercizio
finanziario di cui alla presente legge.
Art. 5(Disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale)(2) 1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 93, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunità europea, la Regione notifica alla
Commissione europea ogni proposta relativa all’istituzione o modifica di regimi
di aiuto, secondo le procedure previste dall’ordinamento.
2. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad
adempiere all’obbligo di cui al comma 1. A tal fine notifica le proposte, sia di
iniziativa della Giunta che di iniziativa consiliare o popolare, immediatamente
dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare.
3. Le leggi approvate dal Consiglio regionale prima che sia
concluso il prescritto esame di compatibilità da parte della Commissione europea
ai sensi dell’art. 93 del Trattato CE devono contenere la clausola di
sospensione dell’efficacia sino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Pugliadell’esito dell’esame suddetto limitatamente agli
articoli che prevedono la concessione e l’erogazione di aiuti. (3)
(2) Vedi anche la l.r. 10/2004, con la quale è stata emanata la "Disciplina dei regimi di aiuto" (3) Comma così integrato dalla l.r. 17/99, art. 32.
Art. 6(Adeguamento della legislazione regionale) 1.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti un prospetto delle
disposizioni regionali vigenti il cui adeguamento è imposto dall’esistenza degli
obblighi comunitari, con particolare riferimento agli artt. 92 e 93 del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
Art. 77. Le norme transitorie di tutela delle aree di particolare
interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono
prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale
tematico Paesaggio e beni ambientali, già adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 6946 dell’11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31
marzo 1999. ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI omissis
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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