Anno 1999
Numero 21
Data 06/07/1999
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 luglio 1999, n. 72.
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 luglio 1999, n. 21

Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32.(1) 


(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 33/2006 che ha  abrogato la l.r. 32/85


Art. 1

(Finalità)(2) 


[1. La presente legge concerne lutilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive, ancorchè oggetto dei benefici di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32, nei quali si esercitano attività motorio - ricreative, ginniche di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle fondazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

 2. Nelle strutture di cui al comma 1, la responsabilità e la funzione di istruttore deve essere affidata a personale fornito di diploma ISEF o titolo universitario equipollente.]




(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 33/2006 che ha  abrogato la l.r. 32/85