Legge Regionale 6 luglio 1999, n. 21
Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32.(1)
(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 33/2006 che ha abrogato la l.r. 32/85
Art. 1(Finalità)(2)
[1. La presente legge concerne lutilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive, ancorchè oggetto dei benefici di cui alla legge
regionale 16 maggio 1985, n. 32, nei quali si esercitano attività motorio - ricreative, ginniche di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle fondazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
2. Nelle strutture di cui al comma 1, la responsabilità e la funzione di istruttore deve essere affidata a personale fornito di diploma ISEF o titolo universitario equipollente.]
(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 33/2006 che ha abrogato la l.r. 32/85