Anno 1999
Numero 28
Data 06/09/1999
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 settembre 1999, n. 94.
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Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 28

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.(1) 


(1) Vedi la l.r. 9/2011  che istituisce l’Autorità idrica pugliese.


Art. 1

Finalità e oggetto.


1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche, la Regione Puglia, al fine di garantire lesplicazione dellazione amministrativa e della gestione del Servizio idrico integrato (SII) in funzione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, disciplina con la presente legge gli adempimenti e le procedure di propria competenza riguardanti:

a)      la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), per la gestione del SII, costituito dallinsieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque usate, ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);(2) 

a bis) In attuazione dell’articolo 99, comma 2, del d.lgs. n.152/2006, con regolamento regionale sono adottate norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate secondo le norme tecniche dettate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n.185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152); (3) 

b)      la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;

c)      le modalità per lorganizzazione e la gestione del SII.



(2) Lettera così integrata dalla l.r. 27/2008, art. 1.
(3) Lettera inserita dalla l.r. 27/2008, art. 1.


Art. 2

Delimitazione degli A.T.O.


1. [  In sede di prima attuazione della presente legge,] (4)   tenuto conto dellinterconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso anche ai sensi del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 141, ai fini di quanto previsto dallarticolo 1, lettera a), lATO è costituito dallintero territorio regionale.  (5) 



(4) Periodo abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 2.
(5) Comma così integrato dalla l. r. 7/2002, art. 47.


Art. 3

Modifica degli A.T.O.(6) 


[ 1. La delimitazione di cui allarticolo 2 può essere modificata al fine di ottimizzare la gestione del servizio e per armonizzare gli ambiti alle scelte programmatiche regionali che prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata, Puglia centrale, Penisola jonico-salentina.

2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Province interessate.

3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le Province esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si considerano espressi favorevolmente.] (•) 



(6) Articolo abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. \1.


Art. 4

Competenze regionali.


1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sullattività delle Autorità dAmbito di cui allarticolo 6.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, dal piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006, in sede di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e per la definizione degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni contermini ai sensi dellarticolo 17 della legge n. 36 del 1994 per quanto riguarda lapprovvigionamento e la realizzazione e gestione delle infrastrutture interregionali per gli usi civili. (7) 



(7) Comma così modificato dalla l.r. 27/2008, art. 2.


Art. 5

Modalità e forme di cooperazione.


1. I Comuni e le Province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge n. 36 del 1994 in materia di organizzazione del SII, così come di seguito riportato:

a)      specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del SII da garantirsi agli utenti;

b)      adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per ladeguamento del SII alla domanda dellutenza;

c)      determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, definizione del piano finanziario relativo al programma dinterventi di cui alla lettera b);

d)     scelta delle modalità di gestione del SII, nellambito degli istituti previsti dallarticolo 22, comma 3, lettere b), c), e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dallarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

e)      salvaguardia degli organismi esistenti secondo larticolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;

f)       compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d);

g)      vigilanza e controlli sulla gestione del servizio e sullosservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione di cui allarticolo 11 della legge n. 36 del 1994.

2. Nellesercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio integrato.

[ 3.    I comuni e le province ricadenti nell’ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del Sistema idrico integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Regione.] (8) 

[ 4. Decorsi sessanta giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, la stessa è stipulata entro i successivi sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui allarticolo 32, comma 2, lettera d), della legge n. 142 del 1990 e dal Presidente della Giunta regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.] (9) 



(8) Comma già sostituito dalla l.r. 8/2007, art. 1 è stato successivamente abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 1
(9) Comma abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 1


Art. 6

(10) 


[ 1. Con la convenzione di cui allarticolo 5, i Comuni e le Province appartenenti allATO istituiscono un organismo comune per lorganizzazione del SII denominato Autorità dAmbito.

2. Sono organi dellAutorità dAmbito:

a) Lassemblea;

b) il comitato esecutivo;

c) il Presidente.

3. La convenzione prevista dal precedente art. 5 stabilisce le funzioni e compiti, le modalità di funzionamento degli organi e di costituzione del comitato esecutivo e di nomina del Presidente, nonché lorganizzazione degli uffici dellAutorità dAmbito. Nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dellAutorità dambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui allart.15. Per quanto non previsto dalla convenzione, il funzionamento degli organi dellAutorità dAmbito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dallAssemblea.]  



(10) Articolo già sostituito dalla l.r. 7/2002, art. 47 fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della presente legge e allo scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata dalla l. 448/2001, art.25, comma 4, è stato successivamente abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c.


Art. 7

Rappresentatività dellAutorità dambito(11) 


[ 1. LAssemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province convenzionati appartenenti allATO è composta:

a) dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza;

b)  dal Presidente, o dallAssessore delegato, della Provincia o delle Province, senza diritto di voto. ]   




(11) Articolo abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 1


Art. 8

Convenzione tra lAutorità dambito e il soggetto gestore del S.I.I. - Casi di pluralità di gestori(12) 


[ 1. In attuazione dellarticolo 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra lAutorità dAmbito e il soggetto gestore del SII sono regolati da apposita convenzione.

2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, lAutorità dAmbito procede agli adempimenti previsti dallarticolo 11, comma 2 e 3, della legge n. 36 del 1994, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui allarticolo 5, comma 2, della presente legge.

4. Il gestore del SII è unico per lintero ambito. LAutorità dAmbito può tuttavia provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in tal caso, lAutorità dAmbito individuerà il soggetto gestore che svolgerà le funzioni di coordinamento del servizio.

5. Alla gestione delle infrastrutture interregionali si provvederà attraverso gli accordi di programma secondo le modalità di cui allarticolo 17 della legge n. 36 del 1994.



(12) Articolo abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 1


Art. 9

Acquedotti e opere di competenza regionale(13) 


[ 1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dellarticolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono affidati in uso allAutorità dAmbito ai fini della istituzione del SII.

2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 11 maggio 199, n. 141, può avvalersi dellAcquedotto pugliese S.p.a. per la definitiva ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1. Alladozione degli atti formali di affidamento in uso provvederà la Giunta regionale.]   (14) 



(13) Articolo già modificato dalla l. r. 7/2002, art. 47 è stato successivamente abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 1
(14) Vedi anche le ll.rr. 18/99 e 17/2000


Art. 10

Accordi di programma(15) 


[ 1. In applicazione dellarticolo 17 della legge n. 36 del 1994, per la definizione di programmi di intervento e per lattuazione delle opere relative, che richiedano lazione integrata della Regione Puglia e di altra Regione limitrofa, la Regione Puglia e il Presidente dellAutorità dAmbito, dintesa con la Regione stessa, hanno facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e a ogni altro adempimento connesso.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui allarticolo 27 della legge n. 142 del 1990.]  



(15) Articolo abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 1


Art. 11

Tariffa dAmbito.


1. La tariffa di cui allarticolo 5, comma 1, lettera e), è unica per tutto il territorio dellAmbito ed è determinata sulla scorta dei criteri di cui allarticolo 13 della legge n. 36 del 1994. In caso di disaggregazione del territorio regionale in più ambiti, data la particolarità del sistema idrico interconnesso (approvvigionamento e vettoriamento) a servizio dellintero territorio regionale, le tariffe che andranno a determinarsi in ciascun Ambito dovranno tener conto della incidenza di detto elemento di costo base che sarà unico in tutta la Regione.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del SII.

3. Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa agli utenti secondo quanto stabilito dallarticolo 5 della legge n. 36 del 1994.

4. In attuazione dellarticolo 13 della legge n. 36 del 1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base dei criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a particolari situazioni territoriali, idrogeologiche e di fasce o di categorie di utenza.




Art. 12

Organo di garanzia.


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai sensi dellarticolo 21, comma 5, della legge n. 36 del 1994, definisce la struttura di un organismo di garanzia per le finalità del comma 1 del citato articolo, nonchè le attribuzioni del medesimo e le modalità operative con cui lo stesso tiene i rapporti con il Comitato per la vigilanza nelluso delle risorse idriche di cui al citato articolo 21, con gli ATO e con le Autorità di Bacino.




Art. 13

Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche.


1. È istituito il Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche con sede presso lAssessorato competente in materia di risorse idriche.

2. Il Comitato costituisce organo consultivo della Giunta regionale per gli adempimenti connessi allattuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative allATO, alla gestione del SII, alla regolamentazione delle interferenze tra gli eventuali ATO, nonchè alla formazione e allaggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali e organizzativi.

3. Del Comitato fanno parte:

a)      il Coordinatore dellArea competente per materia;

b)      il dirigente del Settore risorse naturali della Regione Puglia;

c)      il dirigente dellUfficio utilizzazione risorse idriche della Regione Puglia;

d)     il dirigente del Settore tutela delle acque della Regione Puglia;(16) 

e)      tre funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati uno dallAssessore regionale allagricoltura, uno dallAssessore allambiente e uno dallAssessore regionale ai lavori pubblici;

f)       i segretari generali delle Autorità di Bacino interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale;

g)      sei esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici, designati dal Consiglio regionale;

h)      un esperto designato dallUnione province italiane (UPI) e dallAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionali.

4. Il Comitato è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, è presieduto dallAssessore regionale competente in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in carica cinque anni.

5. Il regolamento di funzionamento del Comitato è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

6. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del Settore risorse naturali, il segretario del Comitato e il personale dellufficio di segreteria.

7. È abrogato larticolo 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24. Le competenze e le attività del COTRI vengono trasferite al Comitato di cui al presente articolo.

7 bis. Ai componenti esterni del Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, che non siano funzionari regionali in servizio, compete l’indennità lorda di euro 77,46 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari al 20 per cento del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso dell’eventuale pedaggio autostradale. (17) 



(16) Lettera così modificata dalla l.r. 27/2008, art. 3
(17) Comma  aggiunto dalla l.r. 18/2008, art. 17


Art. 14

Personale(18) 


[ 1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del SII del personale di cui allarticolo 12, comma 3, della legge n. 36 del 1994.] 





(18) Articolo abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 1


Art. 15

Disposizioni finanziarie


[ 1. Fino alloperatività della nuova organizzazione dellAutorità dAmbito di cui allarticolo 6 le spese connesse alla sua attuazione sono a carico della Regione e gravano sul capitolo n. 621035 Spese per la prima attuazione della legge n. 36 del 1994, che viene impinguato, in termini di competenza e cassa, di lire 100 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 621079 Realizzazione di un sistema integrato di controllo qualitativo delle risorse idriche L.R. n. 24/1983, del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1999.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute in base al comma 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico- operative da prevedersi negli ATO. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti.



(•) Articolo abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 1


Art. 16

Norma transitoria.


1. In relazione alla specificità dellATO unico, così come definito dallarticolo 2 della presente legge, comprendente tutti i 257 Comuni della Regione, e alle modalità attraverso le quali viene assicurato attualmente il SII,  con lAcquedotto pugliese S.p.a. ai sensi del D. L.gs. 11 maggio 1999 n. 141, la Regione, nellambito delle competenze ad essa riservate dallarticolo 4 e dal comma 2 dellarticolo 8, eserciterà le funzioni di programmazione e controllo sullaffidamento della gestione del SII da parte dellAutorità dAmbito. (21) 

[ 1 bis L’Autorità d’ambito denominata “ATO Puglia”, costituita con convenzione in data 20 dicembre 2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000.] (19) 

[ 1 ter          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione introduce nello schema di convenzione, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2002, n. 1724 (Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 316 dell’8 ottobre 2002. Presa d’atto e approvazione convenzione), le modifiche necessarie intese ad adeguarne il contenuto all’articolo 31, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Ai fini della stipula della convenzione nel testo modificato si applica l’articolo 5, comma 4, della presente legge.] (20) 




(19) Comma aggiunto  dalla l.r. 8/2007, art. 2 e successivamente abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 1.
(20) Comma aggiunto  dalla l.r. 8/2007, art. 2 e successivamente abrogato dalla l.r. 9/2011, art. 14, c. 1.
(21) Comma così modificato dalla l.r. 7/2002, art. 47 fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della presente legge e allo scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata dalla l. 448/2001, art. 25, comma 4.