Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 3 Ambiti territoriali di caccia (ATC).(1)
(1) Vedi la l.r. 13
agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma,
per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la
regolamentazione dell'attività venatoria"
IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO
IL VISTO
DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEI TERMINI DI
LEGGE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
Il seguente
regolamento:
Art. 1Generalità.(2) [1. La Regione Puglia istituisce Ambiti Territoriali di Caccia ripartendo il
proprio territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia programmata, ai sensi
dellart. 14
della L.R.
n. 27/1998 così come modificato dalla L.R.
29 luglio 2004, n. 12 (3) 2. Nei successivi articoli gli Ambiti Territoriali di Caccia sono denominati semplicemente ATC.]
Art. 2Istituzione.(4) [1. Con lapprovazione del piano faunistico regionale sono istituiti gli
A.T.C. (5)
2. Le Province territorialmente competenti si avvalgono, per la
gestione degli A.T.C., di appositi Comitati di gestione .(6)
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di
costituzione e nomina dei Comitati di gestione, la loro durata, i successivi
rinnovi, laccesso di cacciatori e la gestione degli A.T.C.
4. Lattività venatoria negli A.T.C. della Regione Puglia è
consentita nel rispetto delle norme vigenti e del calendario venatorio annuale. ]
Art. 3Caratteristiche.(7) [1. LA.T.C. deve essere possibilmente omogeneo e delimitato da confini naturali
o rilevanti opere ove possibile, in caso contrario di tabelle poste a cura del
Comitato di gestione con scritta rossa su fondo bianco. (8) ]
Art. 4Comitato di gestione.(9) [1. Ai Comitati di gestione, di natura pubblicistica, è affidata la gestione,
per finalità faunistico-venatorie, dei territori destinati alla caccia
programmata ricadenti negli A.T.C.
2. Il Comitato di gestione è composto da venti membri di cui:
a) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio
dellA.T.C.; b) sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute
a livello nazionale e regionale ai sensi dellarticolo 62
della legge
regionale n. 27 del 1998, ove presenti in forma organizzata sul territorio
dellA.T.C.; c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale più rappresentative presenti nel Consiglio nazionale per lambiente,
designati dalle organizzazioni provinciali o regionali; d) quattro rappresentanti degli enti locali territoriali, di
cui uno dellAmministrazione provinciale e tre dei Commi con maggior territorio
agro-silvo-pastorale ricadente nellA.T.C.
3. Ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia
inferiore al numero dei rappresentanti previsti dalle lettere a), b) e c) del
comma 2 per la parte residua i componenti saranno attribuiti alle associazioni
e/o organizzazioni della stessa categoria:
a) alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative sul territorio
dellA.T.C.; b) alle associazioni venatorie maggiormente rappresentative e organizzate sul
territorio (A.T.C.; c) alle associazioni ambientaliste più rappresentative sul
territorio (A.T.C.).
4. Ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia
superiore al numero dei rappresentanti revisti dalle lettere a), b) e c) del
comma 2, i posti saranno assegnati alle associazioni e/o organizzazioni, uno per
ciascuna, più rappresentative e organizzate sul territorio dellA.T.C.
5. Ove sorgono controversie sul numero dei rappresentanti delle
associazioni e/o organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2,
sarà lAmministrazione provinciale competente a stabilire le assegnazioni,
sentito il Comitato tecnico venatorio provinciale.
6. I componenti il Comitato di gestione di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2 devono essere residenti in Comuni ricadenti nellA.T.C. ed
essere eletti e/o designati, a livello provinciale, allinterno delle rispettive
associazioni e/o organizzazioni. Inoltre i componenti di cui alla lettera a)
devono essere proprietari o conduttori di fondi ricadenti nellA.T.C. mentre i
componenti di cui alla lettera b) devono essere iscritti e residenti nellA.T.C.
scelto prioritariamente.
7. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2 devono
essere residenti nellA.T.C. esperti in materia di caccia e consiglieri o
funzionari degli enti locali designanti.
8. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia entro
trenta giorni dalla richiesta di designazione dei rappresentanti, in base alle
deliberazioni e/o verbali di elezioni pervenuti, dura in carica cinque anni e i
suoi membri possono essere rieletti o designati per due volte consecutive ma non
contemporaneamente in più A.T.C.. I componenti possono essere sostituiti
dallente, dallassociazione o dallorganizzazione che li ha designati. I
componenti del Comitato di gestione non possono far parte del Comitato tecnico
provinciale come sancito dallart. 6,
comma 7, della legge
regionale n. 27 del 1998.
9. Ove non pervengano le designazioni nel termine di cui al
comma 8, il Presidente dellAmministrazione provinciale provvederà alla diffida
e messa in mora delle organizzazioni, associazioni ed enti locali inadempienti
dando un termine perentorio di trenta giorni per ottemperare. Scaduto detto
termine, lAmministrazione provinciale provvederà, per i componenti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2, ad integrare il Comitato per la parte residua
in base alle indicazioni delle associazioni e/o organizzazioni che abbiano già
designato i propri rappresentanti e secondo la maggiore rappresentatività sul
territorio dellA.T.C. Resta inteso che i rappresentanti non designati di cui
sopra dovranno essere surrogati da componenti della stessa categoria. Per quanto
attiene gli enti locali lAmministrazione provinciale chiederà prioritariamente
allA.N.C.I. e, ove ancora non si ottemperi, alla Regione la nomina di un
Commissario ad acta per lottemperanza di quanto previsto dal presente
regolamento. In caso di mancata designazione di tutti i venti componenti, il
Comitato sarà nominato dalla Provincia alla scadenza del termine fissato dalla
diffida e messa in mora di cui al presente comma, quando le designazioni
pervenute raggiungano il quorum di almeno undici membri.
10. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della
maggioranza dei membri nominati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente che presiede il
Comitato. Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti nominati.
11. I componenti del Comitato di gestione, entro quindici
giorni dalla nomina, eleggono, a maggioranza ed a scrutinio segreto, il
Presidente, il vice Presidente, il Direttore tecnico, il Segretario
amministrativo ed il Tesoriere. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in
caso di assenza o di vacanza.
12. La partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito,
salvo rimborso delle sole spese chilometriche nella misura di 1/5 del costo del
carburante. (10)
13. Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla nomina,
provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, che preveda esclusivamente
modalità e criteri di gestione contabile, incarichi e mansioni dei componenti il
Comitato stesso. Il regolamento interno è redatto ed approvato dal Comitato di
gestione sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Regione sentiti i
Comitati tecnici venatori provinciali e regionale.
14. Il Presidente dellAmministrazione provinciale competente,
sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, può sciogliere il
Comitato di gestione per gravi violazioni delle leggi vigenti, del regolamento,
delle direttive regionali e provinciali e/o del programma di intervento annuale
di cui allarticolo 5, per mancata approvazione del bilancio di previsione,
nonché per irregolarità nella rendicontazione accertate dal Collegio dei
revisori dei conti. In tal caso il Presidente dellAmministrazione provinciale
nomina un Commissario ad acta per assolvere lordinaria amministrazione fino a
quando non venga costituito un nuovo Comitato nei modi previsti e comunque entro
centoventi giorni.
15. Il Comitato di gestione elegge la propria sede nel Comune
che occupa una ubicazione centrale dellA.T.C. su indicazione della Provincia
territorialmente competente. ]
Art. 5Compiti del Comitato di gestione.(11) [1. Il Comitato di gestione, sulla base del fondo di dotazione
finanziaria di cui allarticolo 10 e nel rispetto delle norme del presente
regolamento, della normativa vigente ed in attuazione delle direttive regionali
e provinciali in materia: 1) predispone annualmente, entro il mese di luglio della
relativa stagione venatoria, il programma di intervento sul territorio destinato
a caccia programmata da sottoporre allAssemblea di cui allarticolo 6 per il
prescritto parere ed alla Provincia per la presa datto; 2) promuove ed organizza annualmente le attività di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica stanziale,
programma gli interventi per i miglioramenti dellabitat; 3) provvede allattività di ripopolamento sulle indicazioni del
piano faunistico-venatorio regionale e con lautorizzazione delle Province
territorialmente competenti; inoltre, provvede a creare strutture di
ambientamento per la fauna selvatica stanziale; 4) collabora, su richiesta della Provincia, alla gestione
tecnica delle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione e centri
pubblici di allevamento di fauna selvatica allo stato naturale, presenti
allinterno dellA.T.C.; 5) approva, entro il 31 ottobre dellanno in corso, il bilancio
preventivo ed entro il mese di febbraio dellanno successivo quello consuntivo.
Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere trasmessi
allAmministrazione provinciale, unitamente al programma di interventi di cui al
punto 1, entro e non oltre trenta giorni dalla loro approvazione. I termini di
cui sopra sono perentori ed in caso di inottemperanza lAmministrazione
provinciale provvede a nominare un Commissario ad acta per tale incombenza,
entro trenta giorni dai termini stabiliti;
6) provvede allindividuazione e allattribuzione di incentivi
economici con le somme stanziate dallarticolo, 10 comma 3, lettera a), ai
proprietari o ai conduttori dei fondi rustici che si impegnino in opere di
miglioramento, ai fini faunistici, del loro territorio, nonché allerogazione
dei contributi in conto danni previsti dal citato articolo; 7) provvede alla compilazione della graduatoria dei cacciatori extra-provinciali
ammessi allesercizio venatorio alla fauna stanziale ed alla graduatoria dei
cacciatori extra-regionali ammessi allesercizio venatorio alla fauna migratoria
per un massimo di venti giornate. (12) 8) provvede, nel rispetto dei posti assegnabili con il Programma venatorio, a rilasciare autorizzazioni: a) Ai cacciatori extraprovinciali rispettando lordine cronologico delle richieste pervenute. Nel caso in cui le richieste eccedano i posti assegnabili, procedono al sorteggio; b) Ai cacciatori extraregionali, con priorità ai cacciatori residenti in Regioni limitrofe con le quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata, valutando successivamente le ulteriori domande e procedendo, sempre con sorteggio, se le istanze pervenute superano Ai cacciatori residenti negli altri Comuni della stessa provincia;(17) 9) [provvede, ove ne riscontri la possibilità, ad ammettere nei rispettivi
territori un numero di cacciatori residenti nella Regione superiore alla densità
sancita dal d.m. di cui allart. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, purché siano accertati dallo stesso Comitato, previo censimenti,
modificazioni positive della popolazione faunistica. La precitata determinazione
deve essere deliberata dal Comitato con formale provvedimento e trasmessa entro
quindici giorni allAmministrazione provinciale per il nulla osta di esecutività
della deliberazione in parola] ; (13) 10) provvede a rilasciare permessi giornalieri in attuazione della L.R n. 12 del 29.07.2004- art.14, comma 5 (14) ); 11) [provvede agli adempimenti di cui allarticolo 14,
comma 4 della legge
regionale n. 27 del 1998 secondo le modalità e termini previsti dal
successivo art. 6];(15) 12) [provvede, in attuazione di quanto previsto dalla Regione con il programma
venatorio, a riservare, previa intesa con lAmministrazione provinciale, un
numero di autorizzazioni allaccesso per i neo cacciatori residenti nei comuni
dellA.T.C. non superiore al 2 per cento dei cacciatori ammissibili nel proprio
A.T.C.];(16) 13) provvede a segnalare allAmministrazione provinciale
competente le assenze ingiustificate di componenti del Comitato di gestione, che
non siano stati presenti a tre sedute consecutive. LAmministrazione provinciale
dichiara, con delibera motivata, leventuale decadenza dei succitati componenti
e provvede con le modalità di cui ai punti precedenti alla loro sostituzione a
seguito di nuova designazione da parte delle associazioni, organizzazioni o enti
locali territoriali. Eguale procedura è applicata al singolo componente che
abbia commesso gravi irregolarità amministrativo-contabili; 14) può avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita
di progetti mirati e riportati nel programma di intervento annuale; 15) provvede alla nomina e al coordinamento di gruppi di
lavoro. I gruppi di lavori, i cui membri esercitano unattività di volontariato
a titolo gratuito, saranno composti da cacciatori, agricoltori, ambientalisti
residenti nei comuni ricadenti nellA.T.C. per eseguire sul proprio territorio
censimenti, accudire voliere e recinti di ambientamento della fauna, effettuare
ripopolamenti; 16) richiede, con piani mensili, allAmministrazione provinciale competente
per territorio una vigilanza particolareggiata su aree specifiche;
17) opera in conformità del presente regolamento, della normativa in materia
e dei compiti assegnati dalla Provincia. ]
(11) Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7. (12) Numero così sostituito dall'art. 4,
comma 1, Reg.
18 ottobre 2004, n. 4. Il testo originario era così formulato: «7) provvede
alla compilazione della graduatoria degli ammessi all'esercizio venatorio
dell'A.T.C. secondo quanto previsto dagli articoli successivi.». (13) Numero soppresso dall'art. 4,
comma 4, Reg.
18 ottobre 2004, n. 4.(14) Numero così sostituito dal comma 3 dell’art. 4 del Regolamento reg. 4/2004(15) Punto soppresso dall'art. 4,
comma 4, Reg.
18 ottobre 2004, n. 4.(16) Punto soppresso dall'art. 4,
comma 4, Reg. 18 ottobre 2004, n. 4. (17) Punto così sostituito dall'art. 4,
comma 2, Reg.
18 ottobre 2004, n. 4. Il testo originario era così formulato: «8) provvede,
sulla base del numero dei cacciatori ammissibili nell'A.T.C. dal piano
faunistico-venatorio regionale e con la suddivisione dei posti assegnabili
ripartiti nel programma venatorio regionale annuale, a rilasciare autorizzazioni
all'esercizio dell'attività venatoria per ogni stagione venatoria, garantendo il
seguente ordine di priorità: cacciatori residenti in
Regione: a) ai cacciatori residenti nei Comuni ricadenti
nell'A.T.C.; b) ai cacciatori residenti nei Comuni della
stessa provincia confinanti con l'A.T.C.; c) ai
cacciatori residenti negli altri Comuni della stessa provincia; d) ai cacciatori residenti nella Regione. cacciatori non residenti in Regione: ai sensi
dell'art. 14,
comma 5, della legge
regionale n. 27 del 1998, nel limite massimo del 4 per cento dei cacciatori
ammissibili e secondo le prescrizioni del programma venatorio regionale:
a) ai cacciatori nativi nell'A.T.C. ed emigrati;
b) ai cacciatori non residenti che svolgano accertata
attività lavorativa o di servizio in Puglia; c) ai
cacciatori, proprietari e conduttori di terreni agricoli non inferiori a 1 Ha
coltivati o 10 Ha a pascolo ricadenti nell'A.T.C.; d) ai
residenti di altre regioni confinanti con le quali esistono rapporti di
reciprocità convenzionata; e) ai residenti in altre
regioni con i quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata; f) ai cacciatori di altri Stati con i quali esistono trattati
internazionali con criteri di reciprocità e comunque nel rispetto delle leggi
vigenti.».
Art. 6Mobilità esercizio venatorio alla fauna migratoria.(18) (19) [1. Il numero dei posti per la mobilità allesercizio venatorio alla sola
fauna migratrice non dovrà superare il 10 per cento per ogni A.T.C. del numero
dei cacciatori che lo stesso può contenere.
2. Ai cacciatori residenti in Regione che abbiano versato il
contributo di partecipazione al proprio A.T.C. di residenza o a quello scelto
prioritariamente nella Regione potranno essere assegnati massimo venti giornate
di caccia alla migratoria in forma gratuita da poter usufruire con un massimo di
dieci giornate nellA.T.C. o negli A.T.C. di ogni singola provincia.
3. Le autorizzazioni saranno rilasciate dalla terza domenica di
settembre. Ogni cacciatore interessato effettuerà istanza al Comitato di
gestione dellA.T.C. prescelto a mezzo raccomandata A.R. - a partire dal 1°
settembre e almeno quindici giorni antecedenti il primo giorno utile richiesto
per lattività venatoria, indicando il mese ed i giorni prescelti (max cinque
giorni per ogni mese nella stessa Provincia). I Comitati di gestione, nel
rispetto cronologico delle date di spedizione delle istanze ed in casi di
contemporaneità delle stesse applicando i criteri di priorità di cui al
precedente articolo, rilasceranno le autorizzazioni trascrivendo i giorni
usufruibili per lattività venatoria nellapposito spazio riservato sul
tesserino venatorio regionale. Nellistanza linteressato potrà indicare
giornate alternative a quelle richieste. Le trascrizioni sul tesserino venatorio
regionale serviranno in fase di controllo da parte della vigilanza e di
riscontro da parte dei Comitati di gestione nel rilasciare ulteriori
autorizzazioni. LAutorizzazione è subordinata allesibizione della regolarità
della documentazione di rito. Le giornate autorizzate ed eventualmente non
utilizzate si intenderanno non più ripetibili ai fini del pacchetto delle venti
giornate assegnate. Ogni A.T.C. potrà aumentare il plafond del 10 per cento con
eventuali disponibilità di posti di accesso non assegnati sino al numero dei
cacciatori ammissibili per ogni singolo A.T.C. I Comitati di gestione dovranno
approntare un programma computerizzato per la gestione del numero totale di
accessi riservati per quanto sopra]
Art. 7Assemblea di zona.(20) [1. Almeno due volte lanno il Comitato di gestione, a mezzo di avviso pubblico,
riunisce in assemblea i cacciatori residenti nella Provincia territorialmente
competente, i proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi e gli ambientalisti
delle associazioni, di cui allarticolo 4, tutti residenti nei comuni
dellA.T.C., una prima volta in settembre per esporre il programma di interventi
annuali sul territorio ed acquisire il parere una seconda volta in febbraio, per
le valutazioni dellandamento della gestione (21) . Copia
del verbale delle assemblee deve essere trasmessa allAmministrazione
provinciale competente entro trenta giorni dallassemblea. ]
Art. 8Criteri di ammissione allesercizio venatorio.(22) (23) [1. Ai cacciatori residenti nella Regione Puglia spetta di
diritto lesercizio della caccia programmata alla fauna stanziale nellA.T.C.
della propria Provincia di residenza con la possibilità di avere accesso in
altri A.T.C. di altre Province previo consenso dellOrgano di Gestione, nel
rispetto della capienza dellAmbito di Caccia determinata con il Programma
Venatorio, con riferimento alla densità venatoria prestabilita.
2. Per lautorizzazione di accesso negli Ambiti di altre
Province, per lesercizio alla caccia programmata alla fauna stanziale, il
cacciatore richiedente dovrà inoltrare al Comitato dellA.T.C. prescelto,
domanda in carta semplice, dal 1° febbraio al 31 marzo dellanno in corso a
mezzo Raccomandata AR. La domanda deve essere corredata del certificato di
residenza, della fotocopia del porto darmi e licenza di caccia, in corso di
validità, o relative autocertificazioni (fa fede il timbro postale di partenza).
Nel caso che il rinnovo del porto darmi sia in corso, il richiedente segnalerà
detta circostanza nella istanza, riservandosi di esibire la fotocopia ad
acquisizione di detta autorizzazione.
3. I cacciatori extra-regionali che intendono esercitare la
caccia alla fauna migratoria come da L.R.
29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 5, devono inoltrare domanda allA.T.C.
prescelto nei termini e modalità di cui al comma precedente.
4. Il Comitato di Gestione entro il 31 maggio successivo,
elabora la graduatoria degli ammessi sulla base delle domande pervenute e con i
criteri prefissati. Avverso la graduatoria, esposta per quindici giorni
consecutivi allAlbo Pretorio della Provincia competente, è ammesso ricorso in
carta semplice al Presidente della Provincia entro dieci giorni dal termine
dellesposizione allAlbo. Il Presidente della Provincia provvederà, nel termine
perentorio di dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.
5. I cacciatori ammessi devono versare entro il 30 giugno il
contributo di partecipazione alle spese di gestione dei territori dellA.T.C.
destinati alla caccia programmata, nella misura predeterminata dalla Regione.
6. Il Comitato di Gestione, a partire dal 15 luglio, rilascerà
le autorizzazioni annuali ai cacciatori residenti in altre Province della
Regione ed autorizzati allesercizio della caccia programmata alla fauna
stanziale, ad esibizione del versamento.
7. I cacciatori residenti nellA.T.C. della propria Provincia
di residenza, senza effettuare alcuna domanda al Comitato di Gestione, saranno
autorizzati di diritto allaccesso nel proprio A.T.C., purché abbiano versato
entro il 30 giugno il contributo dovuto come da ricevuta di versamento in
proprio possesso ed esibita in fase di controllo.
8. I cacciatori extra-regionali ammessi nellA.T.C. prescelto
avranno diritto allesercizio della caccia alla sola fauna migratoria
esclusivamente nellA.T.C. autorizzato e per venti giornate di caccia a partire
dalla terza domenica di settembre. Le autorizzazioni saranno rilasciate a
partire dal 1° settembre previa presentazione della ricevuta di versamento.
9. A tutti i cacciatori residenti in Puglia, in possesso del
versamento effettuato allA.T.C. di appartenenza della propria Provincia di
residenza, è consentito laccesso in tutti gli A.T.C. della Regione, per
lesercizio venatorio alla fauna migratoria ai sensi della L.R.
29 luglio 2004, n. 12 art. 14, comma 2.
10. Il cacciatore residente in Regione ha diritto
alladdestramento dei cani da caccia nei periodi di preapertura della stagione
venatoria così come stabilito dal Calendario Venatorio Regionale.
11. Il rimborso della quota del contributo versato, al
cacciatore che non intende più effettuare la caccia alla fauna stanziale in
altri A.T.C. della Regione, nei quali era stato autorizzato, oltre quello della
Provincia di residenza, avverrà solo se sarà inoltrata domanda di rimborso
effettuata a mezzo di raccomandata A.R. da inviarsi prima dellinizio della
stagione venatoria e con la riconsegna dellautorizzazione, ove già ritirata.
12. Tutti i posti resisi disponibili, in quanto non assegnati,
sia per la caccia alla stanziale ai cacciatori residenti in Regione, legge
regionale n. 27 del 1998 art.
14, comma 4, che per la caccia alla fauna migratoria ai cacciatori
extra-regionali, legge
regionale n. 27 del 1998 art. 14,
comma 5, saranno utilizzati come permessi giornalieri e rilasciati su richiesta
scritta, previo versamento della quota di partecipazione alle spese di gestione
del territorio fissato con il Programma Venatorio.]
Art. 9Quote di partecipazione.(24) [1. La quota di partecipazione prevista dallart.9,
comma 16, lettera d), della legge
regionale n. 27 del 1998 viene versata su apposito c.c.p. allA.T.C. in cui
il cacciatore è stato ammesso per limporto stabilito dalla Regione. Uguale
disciplina per i permessi giornalieri a pagamento. ]
Art. 10Gestione finanziaria.(25) [1. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione è composto da: a) le quote versate dai cacciatori utilizzatori dellATC; b) i contributi stanziati dalla Regione con il programma venatorio regionale; c) gli eventuali contributi stanziati dallAmministrazione provinciale; d) gli eventuali residui attivi dellesercizio precedente; e) gli introiti vari. 2. Ogni Comitato per il finanziamento del programma annuale di interventi e delle spese di gestione ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dai fondi accertati di cui al comma 1. 3. Nel bilancio preventivo di spesa, deliberato nelle forme e con le modalità di cui allarticolo 5, deve essere prevista quale quota parte dellintera entrata: a) il 20 per cento per interventi sul territorio al fine di migliorare la presenza faunistica e precisamente: 1) coltivazioni a perdere; 2) ripristino zone umide; 3) coltivazione di siepi e cespugli; 4) fondi di abbeveraggio; 5) miglioramento dell’habitat di aree non inferiori a 01 (uno) Ha, con priorità, nei relativi bandi, a progetti inerenti superfici maggiori, anche se di diversi proprietari, purchè accorpati.(26) b) il 45 per cento per lacquisto di fauna selvatica per ripopolamento oltre leventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale; c) il 10 per cento per strutture di ambientamento della fauna stanziale oltre leventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale; d) il 25 per cento per spese di gestione. 4. È data facoltà al Comitato di gestione previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, apportare, con motivata deliberazione, variazioni alle percentuali di cui al comma 3 per far fronte a spese indifferibili ed urgenti sopravvenute nonchè straordinarie e di prima attuazione. La relativa deliberazione è trasmessa entro trenta giorni dalladozione allAmministrazione provinciale per la presa datto, condizione di esecutività del provvedimento. Il bilancio dellesercizio deve chiudersi rigorosamente in pareggio, salvo eventuali residui attivi per le spese non sostenute. 5. I componenti del Comitato di gestione dellATC rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nel bilancio preventivo e per importi eccedenti le spese autorizzate. 6. Non sono responsabili delle obbligazioni di cui al comma 5 i componenti assenti e quelli che in sede di approvazione abbiano, con espressa motivazione, votato contro il provvedimento medesimo.]
Art. 11Collegio provinciale dei sindaci revisori.(27) [1. Il Presidente della Provincia nomina un Collegio dei
Revisori dei Conti, con il compito di controllare la regolarità della gestione
contabile del Comitato di Gestione dellA.T.C. . (28) 2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi,
iscritti allAlbo regionale dei sindaci revisori e due componenti supplenti.
3. I compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai sindaci
revisori sono a carico della Provincia con i fondi stanziati dal programma
venatorio regionale.
4. I sindaci revisori possono assistere alle riunioni del
Comitato di gestione ed esprimono parere obbligatorio per quanto concerne le
variazioni di spesa.]
(27) Regolamento abrogato dal R.R.
5/2021,
art.15,
comma 7. (28) Comma così sostituito dall'art. 8,
Reg.
18 ottobre 2004, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Il
Presidente della Provincia nomina un Collegio di revisori con il compito di
controllare la regolarità della gestione contabile di tutti i Comitati degli
A.T.C. ricadenti nel proprio ambito provinciale. Il Collegio dei revisori è
unico per tutti gli A.T.C. ricadenti nel territorio provinciale.».
Art. 12Vigilanza venatoria.(29) [1. La vigilanza venatoria nellA.T.C. è svolta, oltre che dagli agenti
dipendenti dallAmministrazione provinciale, dalle guardie volontarie ai sensi
dellarticolo 44,
comma 1, lettera b), della legge
regionale n. 27 del 1998. 2. Lattività di vigilanza nellA.T.C. coordinata
dal Presidente della Provincia territorialmente competente. ]
Art. 13Sanzioni.(30) [1. E fatto divieto ai cacciatori che non siano stati ammessi
allesercizio venatorio allinterno dellA.T.C. esercitare qualsiasi forma di
caccia nellA.T.C. stesso. 2. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con
la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, prevista
dallarticolo 49,
comma 1, lettera d), della legge
regionale n. 27 del 1998. 3. I cacciatori ammessi nellA.T.C., non autorizzati
allabbattimento di fauna stanziale o quelli autorizzati ma che abbiano
abbattuto fauna stanziale in periodo della stagione venatoria non consentito,
sono obbligati al risarcimento danni per ogni capo abbattuto come di seguito
riportato, oltre le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia: a) lire 100 mila per ogni fagiano b) lire 150 mila per ogni starna c) lire 300 mila per ogni coturnice orientale o pernice rossa d) lire un milione per ogni lepre e) lire 500 mila per ogni cinghiale f) lire un milione per ogni capriolo o daino o muflone o cervo.
4. Ai trasgressori di cui ai precedenti commi nonché a coloro i
quali sia comminata la sanzione per luso dei richiami acustici vietati ai sensi
dellarticolo 32,
comma 8, della legge
regionale n. 27 del 1998, il Comitato di gestione provvede al ritiro
dellautorizzazione per la stagione in corso. In caso di recidiva
lestromissione dallA.T.C. è prevista per un periodo minimo di anni tre.
5. Ai fini dellapplicazione del presente articolo si fa
espresso riferimento allarticolo 51
della legge
regionale n. 27 del 1998. ]
Art. 14Attuazione regolamento.(31) [1. Le Amministrazioni provinciali, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, dichiarano decaduti i
Comitati di gestione già insediati, provvedendo alle nuove nomine ai sensi della
presente normativa su designazione delle associazioni, enti e categorie
interessate e con i criteri di cui allarticolo 4.
2. In caso di inosservanza, la Regione provvede alla nomina di
un Commissario. I Comitati di gestione dichiarati decaduti restano in carica non
oltre sessanta giorni dalla decadenza, in regime di prorogatio, sino
allinsediamento del nuovo organo, per lo svolgimento della gestione ordinaria.
Con la decadenza dei Comitati di gestione i componenti degli stessi possono
essere rieletti per una sola volta, ai sensi dellarticolo 4, comma 8. ]
Art. 15Abrogazione. 1. Il presente regolamento abroga la disciplina del Reg.
2 giugno 1994, n 1.
ALLEGATI L.11.2.1992, n. 157
|