Legge Regionale 25 settembre 2000, n. 14
Abrogazione legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11. La legge
regionale 20 gennaio 1998, n. 3 Norme urgenti per l’accelerazione delle
procedure connesse all’attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione
di opere pubbliche realizzate dallo stato e amministrazioni centrali e
successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
2. Sono fatti salvi i procedimenti
amministrativi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge
risulti:
- per le opere pubbliche, adottata la variante
urbanistica con delibera del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 4
della l.r.
3/1998;
- per le opere di pubblico interesse, conclusa
positivamente la conferenza di servizi di cui all’articolo 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.