Anno 2000
Numero 19
Data 30/11/2000
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 dicembre 2000, n. 147.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 19

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche.(1) 


(1) Vedi la l.r. 17/2007. Vedi anche il Reg. reg. 24/2007


Art. 1

(Finalità)


1. La presente legge individua, in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche, le funzioni amministrative riservato alle competenze regionali e quelle attribuite o delegate agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Titolo II, Capo VI, articolo 34, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.






Art. 2

(Funzioni della Regione)


1. Sono esercitate dalla Regione le seguenti funzioni amministrative:

  1. elaborazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE) finalizzato allindividuazione delle aree dove lattività estrattiva è prioritaria, ivi comprese le zone sottoposte a vincoli urbanistici paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali lattività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;
  2. concessione ed erogazione degli ausilii finanziari previsti da leggi dello Stato;
  3. concessioni ai sensi dellarticolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
  4. determinazione delle tariffe entro i limiti fissati dallarticolo 33, lett. i), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  5. determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per la coltivazione di cave;
  6. compiti di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti;
  7. compiti di polizia mineraria relativi alle risorse geotermiche sulla terraferma..

2.  Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura regionale di cui allarticolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.  




Art. 3

(Funzioni delle Province)(2) 


1. Sono esercitate dalle Provincie le funzioni amministrative in materia di:

a)     autorizzazioni, permessi di ricerca, concessioni di coltivazioni minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, secondo gli indirizzi programmatici della Regione;

b)     gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Regione, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dellindustria, commercio e artigianato.






(2) Vedi anche la l.r. 36/2008 artt. 7 e 14


Art. 4

(Funzioni della Regione)


1. Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, allelettricità, allenergia nucleare, al petrolio e al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dellarticolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dellarticolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Per far fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Regione destina con legge di bilancio almeno la quota delluno per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dellarticolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per lattuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. La Regione riferisce annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 per il rispettivo territorio




(•) Vedi anche la l.r. 14/2001, art. 49


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.