Legge Regionale 8 marzo 2000, n. 5
Esodo volontario dirigenti regionali.
Art. 11. Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2000 e che presentino o confermino domanda di cessazione del servizio entro il 30 giugno 2000, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva una tantum pari al quaranta per cento della retribuzione lorda di qualifica, compresa lindennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero percepito fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Limporto massimo dellindennità di cui al comma 1 non potrà superare, in ogni caso, le ventiquattro mensilità, intere della retribuzione lorda di qualifica, compresa lindennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999.
3. La presente normativa non si applica ai dirigenti che abbiano già usufruito delle proroghe previste e che debbano ancora prestare meno di due anni di servizio.