Legge Regionale 8 marzo 2000, n. 6 Riduzione dotazione organica.
Art. 1(Finalità) 1. Ai fini del contenimento della spesa per il personale e di migliorare la funzionalità della Regione Puglia, la presente legge ne riduce la dotazione organica e articola la distribuzione tra i livelli in modo più funzionale alle mutate esigenze organizzative.
Art. 2(Dotazione
organica) 1. La dotazione organica della Regione
Puglia è ridotta di duecento unità.
2. I posti di cui all’articolo 30,
comma 1, lettera b), della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7 sono ridotti a dieci. I posti di cui
all’articolo 30,
comma 1, lettera c), della l.r.
7/1997 sono ridotti a venti. I posti di cui all’articolo 30,
comma 1, lettera d), della l.r.
7/1997 sono ridotti a quaranta. I posti di cui all’articolo 30,
comma 1, lettera e), della l.r.
7/1997 sono ridotti a seicento.
3. La tabella A di cui all’articolo 22,
comma 1, della l.r.
7/1997 è così modificata:
qualifica seconda posti
n. |
70 |
qualifica terza posti
n. |
570 |
qualifica quarta posti
n. |
400 |
qualifica quinta posti
n. |
770 |
qualifica sesta posti
n. |
1000 |
qualifica settima posti
n. |
1350 |
qualifica ottava posti
n. |
690 |
dirigente posti
n. |
450 |
TOTALE posti n.
|
5300 |
4. Alla copertura dei posti vacanti in
organico di cui alla tabella precedente si provvede utilizzando le graduatorie
dei rispettivi concorsi espletati e/o in corso di espletamento, alla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Le graduatorie di cui al comma 4 hanno
validità ventiquattro mesi.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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