Anno 2000
Numero 7
Data 20/03/2000
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 marzo 2000, n. 39.
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Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7

Modifica alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.



Art. 1


1.         All’articolo 4, comma 7, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto il seguente comma 8:

8.        La quota relativa alla concessione è ridotta del settantacinque per cento qualora il pozzo insista in appezzamento inferiore a cinque ettari, del cinquanta per cento se inferiore a due ettari. 




Art. 2


1.         In calce al comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto quanto segue:

Qualora il concessionario abbia in dotazione o installi una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento prevista dalla concessione, l’obbligo dell’installazione dell’apparecchio contalimitatore decade ovvero, nel caso in cui le esigenze idriche aziendali o di comunioni di aziende siano variate in aumento, decade l’obbligo dell’installazione dell’apparecchio contalimitatore, previa relazione tecnico-agronomica e idrogeologica che asseveri la effettiva aumentata richiesta di acqua e la compatibile capacità idrica della falda.




Art. 3


1.         All’articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunto il seguente comma 5:

5.        Al fine di assicurare la funzionalità degli impianti irrigui esistenti la portata emungibile di cui al comma 4 è fissata nella misura minima di 10 litri/secondo per ettaro per tutte le colture intensive.