Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7
Modifica alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.
Art. 11.
All’articolo 4, comma 7, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è
aggiunto il seguente comma 8:
8.
La quota relativa alla concessione è ridotta del settantacinque per cento
qualora il pozzo insista in appezzamento inferiore a cinque ettari, del
cinquanta per cento se inferiore a due ettari.