Anno 2000
Numero 8
Data 20/03/2000
Abrogato No
Materia Acque e acquedotti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 marzo 2000, n. 39.
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Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 8

Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26.



Art. 1

(Proroga dei termini)


1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26 per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiana e freatica ai sensi dellarticolo 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 275, viene prorogato al 30 giugno 2006. (1) 




(1) Termine già prorogato dalle  ll.rr. 9/2001 e 25/2001 è stato così ulteriormente prorogato  dalla l.r. 8/2006, art. 3. Vedi la l.r. 18/99.


Art. 2

(Proroga dei termini)(2) 


[1.  La denuncia e la richiesta di concessione per i pozzi ad uso domestico o agricolo possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

2.   La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le Amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all’articolo 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290.]



(2) Articolo abrogato dalla l. r. 25/2001,  art. 3.