Anno 2001
Numero 1
Data 04/01/2001
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 8 gennaio 2001, n. 3, Suppl.
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Nessun allegato

Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 1

Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 "Norme di funzionamento dei Gruppi consiliari", modificata e integrata dalla legge regionale 6 aprile 1994, n. 12.



Art. 1

(Modifica articolo 3 l.r. 3/1994)


1. L’articolo 3 della l.r. 3/1994, così come modificato dalla l.r. 12/1994, è così modificato:

1. Ciascun Gruppo si avvale di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:

a) due dipendenti per i Gruppi di un solo consigliere;

b) tre dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sino a cinque consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere;

c) quattro dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da sei a dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere;

d) cinque dipendenti per ciascun Gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale, da oltre dieci consiglieri, più una unità aggiuntiva per ogni consigliere.

2. Per la determinazione del numero delle unità aggiuntive da assegnare a ciascun Gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.

3. A ogni Gruppo è altresì assegnata una ulteriore unità, appartenente all’organico della Regione Puglia, che assolve alle funzioni di segretario particolare del Presidente del Gruppo.

4. Il Presidente del Gruppo conferisce l’incarico di responsabile dell’Ufficio a una unità di cui al comma 1 già in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria ‘D’ o in possesso dei     requisiti per l’inquadramento nella medesima posizione.

5. Il personale distaccato dalla struttura di appartenenza è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.

6. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, che disciplinano la presenza e l’orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

7. La Giunta regionale assicura l’espletamento delle procedure previste dalla presente normativa.



(•) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 3/94


Art. 2

(Modifica articolo 5 l.r. 3/1994 - Contributi)


1. L’articolo 5 della l.r. 3/1994 è così modificato:

1. Per l’assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all’inizio di ogni anno, con deliberazione della Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:

a) una quota di:

1) lire 1 milione 800 mila ai Gruppi comprendenti un consigliere;

2) lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;

3) lire 5 milioni ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;

4) lire 5 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;

b)  una quota fissa di lire 500 mila per ogni consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all’aggiornamento culturale e scientifico:

1) lire 500 mila ai Gruppi comprendenti un consigliere;

2) lire 2 milioni ai Gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;

3) lire 3 milioni 500 mila ai Gruppi comprendenti fino a dieci consiglieri;

4) lire 4 milioni ai Gruppi comprendenti oltre dieci consiglieri;

d) per le spese telefoniche:

1) una quota annua fissa di lire 3 milioni 500 mila per ciascun Gruppo;

2) una quota annua di lire 3 milioni 500 mila per ogni consigliere comprendente il Gruppo.

2. Per la determinazione delle assegnazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di governo.

3.  All’inizio di ogni legislatura, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi, l’Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.




Art. 3

(Norma finanziaria)


1.    All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si fa fronte, a partire dall’esercizio finanziario 2001, con la legge annuale di approvazione del bilancio di previsione.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.