Legge Regionale 25 luglio 2001, n. 19
Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 1(2)
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 429 del 29-10-2002
[1. Al fine
di disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente
attrezzate di cui allarticolo 26 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, censisce le aree, le zone e i
nuclei industriali già esistenti sul territorio regionale per individuare, con
la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle
infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della
sicurezza e dellambiente.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale decreta lo
scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi
reali alle imprese operanti in Puglia e contestualmente nomina un Commissario e
due sub - Commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per
ciascun Consorzio, i quali assumono, per la durata di mesi sei, tutti i compiti
e le funzioni dei disciolti organi. (3)
3. Gli organi straordinari dei Consorzi come
sopra costituiti, coordinati mediante periodiche conferenze promosse
dallAssessore allindustria, commercio e artigianato con la partecipazione di
altre pubbliche amministrazioni interessate, per il conseguimento delle finalità
di cui al comma 1:
a) provvedono alla ricognizione del patrimonio
proponendo, ove necessaria, ladozione di atti di competenza regionale o di
altre pubbliche amministrazioni ed enti interessati;
b) rilevano lammontare delle attività e delle
passività;
c) censiscono le aree assegnate e non
utilizzate, nonché gli opifici e stabilimenti inattivi;
d) determinano i criteri di riparto a carico
delle aziende insediate dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e
impianti a servizio delle stesse, fissando le relative modalità di riscossione;
e) determinano i canoni e le tariffe per la
fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;
f) adottano i diversi regolamenti che
disciplinano lorganizzazione e lattività del Consorzio. ]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007,art. 19
(3) Vedi quanto disposto al comma 2 dell'art. 7 della L.R.
2/2003