Anno 2001
Numero 26
Data 04/09/2001
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 settembre 2001, n. 137.
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Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 26

Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi.(1) 


(1) Vedi la l.r. 17/2007. Vedi anche la l.r. 25/2007, art. 9 e s. m. e i.


Art. 1


1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l’ammontare del tributo speciale di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi è così determinato:

A. RIFIUTI SPECIALI TAL QUALI

A.1 euro 10 (dieci) per i rifiuti speciali pericolosi;

A.2 euro 6 (sei) per gli altri rifiuti non pericolosi;

A.3 euro 4 (quattro) per i rifiuti misti da costruzioni e demolizioni.

B. RIFIUTI URBANI TAL QUALI

B.1 euro 20 (venti) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche;

B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita lautorità di bacino o di ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito. (2) 



(2) Lettera così sostituita dalla l. r. 31/2001, art. 5.


Art. 2


1. Ai fini del calcolo del tributo si tiene conto anche della frazione di tonnellata fino a tre decimali. I registri di cui all’articolo 3, comma 28, della legge n. 549 del 1995, devono riportare il peso dei rifiuti, conferiti in discarica, espresso in tonnellate e/o frazioni di esse, al fine di agevolare le operazioni di verifica.

2. Analoga indicazione deve essere riportata nella dichiarazione annuale di cui all’articolo 3, comma 30, della legge n. 549 del 1995.