Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 26
Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi.(1)
(1) Vedi la l.r. 17/2007. Vedi anche la l.r. 25/2007, art. 9 e s. m. e i.
Art. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l’ammontare del tributo speciale di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi è così determinato:
A. RIFIUTI SPECIALI TAL QUALI
A.1 euro 10 (dieci) per i rifiuti speciali pericolosi;
A.2 euro 6 (sei) per gli altri rifiuti non pericolosi;
A.3 euro 4 (quattro) per i rifiuti misti da costruzioni e demolizioni.
B. RIFIUTI URBANI TAL QUALI
B.1 euro 20 (venti) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche;
B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita lautorità di bacino o di ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito. (2)
(2) Lettera così sostituita dalla l. r. 31/2001, art. 5.