Anno 2001
Numero 27
Data 16/11/2001
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 19 novembre 2001, n. 168. * In relazione alla presente legge vedi quanto disposto dall'art. 52 (integrazione alla l.r. 19 novembre 2002, n. 27) della l.r. 1/2004
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 27

Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo.(1) 


(1) Vedi anche la l. r. 1/2004, art. 52


Art. 1


1. L’albo e l’elenco del personale di cui allarticolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54  e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 54/1978  sono abrogate.

3. La Regione Puglia riconosce agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale iscritto nellalbo o nellelenco di cui al comma 1 il costo relativo alla corresponsione di una indennità una tantum, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, destinata agli operatori che, avendo maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo, presentino domanda di cessazione dal servizio allente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.(3) 

4. Lindennità di cui al comma 3 viene attribuita nella misura di lire 4 milioni per ciascuno degli anni che separano loperatore al conseguimento del sessantacinquesimo anno di età, con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e, comunque, fino a un massimo di lire 28 milioni. ((4) ) ((5) ) (2) 

5. La Regione Puglia riconosce, altresì, agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale che, già iscritto nellalbo e nellelenco di cui al comma 1, non abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo e che presenti domanda di cessazione dal servizio allente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei criteri per lutilizzo degli operatori nei Centri territoriali per limpiego, un contributo una tantum pari a lire 4 milioni per ciascuno degli anni mancanti al conseguimento del sessantacinquesimo anno di età,  (3) (4)   con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e fino a un massimo di lire 80 milioni.  (2)

6. La Regione Puglia corrisponderà direttamente ai formatori, in nome e per conto degli enti gestori, le indennità e i contributi di cui ai precedenti commi sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dagli stessi enti - da trasmettere entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 5 - e contenenti i relativi conteggi, limporto delle eventuali ritenute di legge, la firma per accettazione dei formatori destinatari con la espressa rinuncia da parte degli stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione, limpegno dellente a ricomprendere la manovra di esodo che interessa le proprie strutture nel progetto di cui allarticolo 2. I benefici di cui sopra saranno erogati con apposito atto del Settore formazione professionale entro novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti tabulati.

7. La Giunta regionale, a conclusione del percorso attuativo del presente articolo, attuerà, sentite le Organizzazioni sindacali, le iniziative da assumere per lutilizzazione degli operatori che non abbiano usufruito dei benefici di cui ai commi 3 e 5. ((6) )



(2) Vedi anche la l. r. 14/2004, art. 62
(3) Con l’art. 3 della l. r. 15/2002 è stata disposta la riapertura dei termini per la durata di 30 gg. a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa.
(4) Così modificato dalla l. r. 15/2002, art. 34,comma 2.
(5) Vedi anche il comma 3 dell’art. 34 della l. r. 15/2002.
(6) Vedi anche la l. r. 14/2004, art. 62


Art. 2

(Misure di sostegno per laccreditamento delle strutture formative)


1. Allo scopo di sostenere laccreditamento delle sedi formative degli enti gestori che hanno operato in regime di convenzione con la Regione Puglia, la Giunta regionale riconosce ai predetti organismi un contributo straordinario una tantum determinato sulla base di un progetto di ristrutturazione presentato dagli enti, finalizzato al superamento delle carenze e delle criticità che possono pregiudicare laccreditamento delle sedi formative stesse. (7) 

2. I progetti devono indicare:

a)      le linee di sviluppo che si intendono perseguire;

b)      le strategie per la rimozione delle criticità relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie;

c)      le risorse finanziarie occorrenti;

d)     i tempi di realizzazione.

3. Il contributo sarà determinato sulla base del progetto di cui al comma 2, da valutare entro il 31 marzo 2002 da parte di apposita commissione composta da tre componenti, anche esterni, dotati di specifiche competenze. A tal fine le azioni finanziabili dovranno in particolare assumere a riferimento i criteri adottati dalla Giunta regionale con specifico provvedimento, sentite le parti sociali.

4. Lonere di cui al presente articolo sarà contenuto entro il limite massimo delle somme complessivamente derivanti:

a)      dagli introiti rivenienti da operazioni e iniziative già finanziate dalla Regione Puglia a    carico del bilancio autonomo, nel periodo di operatività del Quadro comunitario di sostegno 1994/1999, e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale in sede di chiusura del predetto programma;

b)      da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi derivanti da impegni già assunti a carico del bilancio autonomo per le medesime attività;

c)      da eventuali risorse aggiuntive, rispetto a quelle già assegnate con il Decreto del Ministro  del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, provenienti dallo Stato per le medesime finalità previste  dallarticolo 118, comma 9, della legge 29 dicembre 2000, n. 388.

c bis) dalle somme impegnate per le esigenze di cui allart. 1 e rimaste inutilizzate alla chiusura delle operazioni di esodo degli operatori. (8) 

5. Il contributo di cui innanzi potrà essere corrisposto a condizione che lorganismo:

a)      presenti espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione o nei quali la Regione è chiamata in causa;

b)      abbia regolarmente provveduto a corrispondere ai formatori in albo che abbiano esercitato la facoltà di cui allarticolo 1 il trattamento di fine rapporto.

6.  La Regione Puglia si riserva la facoltà di disporre al riguardo specifici controlli ed erogherà allente gestore interessato il contributo di cui al presente articolo in due rate annuali, previa presentazione di apposita fidejussione, ad avvenuta approvazione del progetto di ristrutturazione e a presentazione della dichiarazione e degli elementi di cui al comma 5.

7.  Gli enti gestori cui viene destinato il contributo straordinario una tantum di cui alla presente legge dovranno presentare alla Regione Puglia, entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto, apposito rendiconto.

7 bis). Qualora il progetto di ristrutturazione presentato dagli enti gestori di formazione non venga dichiarato ammissibile dall’apposita prevista Commissione di valutazione, l’indennità di incentivazione all’esodo in favore degli operatori viene comunque corrisposta da parte della regione: Al relativo onere si farà fronte con le risorse di cui al successivo articolo 3, lettera b). (9) 



(7) Vedi anche la l. r. 32/2001, artt. 26 e 27
(8) Lettera aggiunta dalla l.r. 20/2002, art. 20
(9) Comma aggiunto dalla l.r. 20/2002, art. 20


Art. 3

(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dallapplicazione dellarticolo 1 della presente legge, quantificati in complessive £. 39 miliardi 800 milioni, trovano copertura:

a. quanto a lire 9.117.098.000 con imputazione ai capitoli di nuova istituzione, della parte entrata e della parte spesa, finanziati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;

b. quanto a lire 30.682.902.000 mediante istituzione nel bilancio di previsione 2001 di apposito capitolo di nuova istituzione avente a oggetto Indennità e contributo una tantum di incentivazione allesodo dei formatori in albo, con uno stanziamento di pari importo e con contestuale riduzione per lire 30.682.902.000 dello stanziamento previsto nell’esercizio 2001 sul capitolo 1121028.

2.Alla spesa derivante dallapplicazione dellarticolo 2 della presente legge si farà fronte con lutilizzazione di tutte o parte delle risorse finanziarie provenienti dagli introiti previsti al comma 4 del medesimo articolo 2.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.