Anno 2001
Numero 34
Data 17/12/2001
Abrogato No
Materia Programmazione;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 19 dicembre 2001, n. 182.
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Legge Regionale 17 dicembre 2001, n. 34

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia



Art. 1

(Finalità)



 1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dellIstituto nazionale di statistica di cui al disposto dellarticolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dellarticolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.




Art. 2

(Sistema statistico regionale)


1. Per le finalità di cui allarticolo 1 la Regione istituisce il Sistema statistico regionale di seguito denominato SISTAR Puglia.

 2.Le attività del SISTAR Puglia sono volte a:

 a)fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi alla Regione Puglia;

b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale della Regione;

c) porre in essere le intese atte a garantire e assicurare l’interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione e ad assicurare, inoltre, l’integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del d. lgs. 112/1998;

d)  sensibilizzare, promuovere e incentivare lo sviluppo degli Uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili;

e)  sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.

 3.Il SISTAR Puglia è costituito:

 a) dallUfficio statistico regionale, di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, a cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dellunicità di indirizzo tecnico e metodologico;

b) dagli Uffici di statistica costituiti ai sensi del d. lgs. 322/1989, operanti presso le Province, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

c) dagli Uffici di statistica degli altri soggetti operanti sul territorio regionale che, avendone fatto richiesta, siano ammessi con specifico atto formale di Giunta.

 4. LUfficio statistico regionale è parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente dellISTAT per la Regione Puglia; assicura lesecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al programma statistico nazionale e ai protocolli dintesa eventualmente sottoscritti.




Art. 3


1.  Nel rispetto degli adempimenti previsti dal d. lgs. 322/1989 in materia di programma statistico nazionale, la Regione, sulla base delle proposte degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, definisce il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse.

 2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

 3. Il programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal Comitato di cui all’articolo 5, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui allarticolo 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 e sono trasmessi allISTAT ai fini della valutazione in ordine allinserimento nel programma statistico nazionale.  




Art. 4

(Strutture operative del Sistema statistico della Puglia)


1. Il SISTAR Puglia, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale del Comitato tecnico-scientifico per lattività statistica regionale di cui all’articolo 5.

 2. Ai componenti del Comitato di cui allarticolo 5, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti locali aderenti al sistema informativo statistico della Puglia, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute formalmente convocate, il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.




Art. 5

(Comitato tecnico-scientifico per lattività statistica regionale)


1. E istituito il Comitato tecnico-scientifico per lattività statistica regionale composto da:

a) il dirigente responsabile dellUfficio statistico regionale, nella qualità di Presidente;

b) il dirigente responsabile dellUfficio informatico - Servizio cartografico della Regione;

c) i referenti statistici da individuarsi presso ogni Assessorato;

d) i rappresentanti degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, da individuarsi come di seguito:

d1) un rappresentante di ciascuna Provincia;

d2) un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;

d3) cinque rappresentanti dei Comuni non capoluoghi di Provincia, designati dallANCI;

d4) un rappresentante delle Comunità montane, designato dallUNCEM;

d5) cinque rappresentanti degli altri enti facenti parte del SISTAR, da individuarsi con atto di nomina dei componenti il Comitato;

e) un rappresentante dellISTAT regionale;

f) un docente universitario esperto in statistica;

g) il dirigente responsabile del Settore ragioneria;

h) il dirigente responsabile del Settore programmazione;

i) il dirigente responsabile, o suo delegato, della realizzazione e gestione della RUPA regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, nomina i componenti del Comitato, su designazione degli enti facenti parte del SISTAR Puglia.


3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dallUfficio statistico regionale.


4. Il Comitato tecnico-scientifico per lattività statistica regionale:

a) elabora e approva un proprio regolamento interno;

b) predispone e aggiorna il programma statistico regionale;

c) supporta lUfficio statistico regionale per gli aspetti di attuazione e gestione del programma statistico regionale;

d) promuove la costituzione, anche in forma consortile, degli Uffici statistici comunali e ne supporta

lattività sul piano tecnico-scientifico;

e) promuove la sottoscrizione di protocolli di base informativa e/o statistica;

f) propone, previo accordo con il Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale, iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica nonché soluzioni tecniche a problematiche emergenti e lintroduzione di metodologie innovative nellambito dellattività statistica regionale;

g) promuove intese e/o convenzionamenti con enti, amministrazioni e associazioni presenti sul territorio.


5. Il Comitato tecnico-scientifico per lattività statistica regionale dura in carica per lintera legislatura regionale e opera, in ogni caso, fino alla costituzione del nuovo Comitato.






Art. 6

(Obbligo di fornire i dati statistici)


1. E fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire allUfficio statistico della Regione Puglia i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale, in attuazione della legislazione in materia.

 2. I soggetti che, per sè o come rappresentanti degli enti e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative, nella misura e con le modalità previste dallarticolo 11 del d. lgs 322/1989.

 3. Le violazioni sono accertate dallUfficio regionale di statistica e le relative sanzioni sono irrogate dal Settore finanze della Regione Puglia.




Art. 7

(Tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico)


1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni e sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in quanto applicabile.






Art. 8

(Accesso ai dati statistici)


1. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni di cui allarticolo 10 del d.lgs. 322/1989.

2. E istituito, nellambito dellUfficio statistico di cui al regolam. Reg. 2/2000, uno Sportello di informazione statistica a disposizione dellutenza per garantire laccesso allinformazione raccolta nellambito dei programmi statistici nazionali e regionali.






Art. 9

(Organizzazione e strumenti operativi)


1. Il responsabile dellUfficio statistico deve essere un funzionario dirigente che abbia precedenti esperienze per aver diretto Uffici di statistica e avere svolto ricerche in campo economico e statistico. Il responsabile dellUfficio deve essere munito di laurea conseguita in discipline statistiche o affini o anche in discipline diverse qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. AllUfficio statistico regionale viene assicurata lassegnazione di idonei strumenti per la produzione, lelaborazione e la gestione dei dati; per laccesso alle banche dati dellISTAT e di altri organismi pubblici e privati; per la diffusione e la circolazione dellinformazione anche interna ai settori regionali.






Art. 10

(Adesione al Centro interregionale per il sistema

informativo e il sistema statistico - CISIS)


1. La Regione Puglia aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente dellufficio statistico o suo delegato.






Art. 11

(Norma finanziaria)


1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dalla prima applicazione della presente legge si provvede, per lesercizio finanziario 2001, utilizzando lo stanziamento del cap. 1084040 Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dellinformazione statistica regionale.

2. Per gli esercizi futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.





Art. 12

(Norme abrogative)


1. E abrogato larticolo 9 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44, limitatamente alla parte in cui è prevista la costituzione dellUfficio statistico come articolazione del Settore programmazione. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia non compatibili con le norme della presente legge.