Anno 2001
Numero 4
Data 04/01/2001
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 gennaio 2001, n. 5.
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Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 4

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi".(1) 


(1) Legge implicitamente abrogata dalla l.r. 11/2004


Art. 1


[1. L’articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 è così modificato:

1. Allo scopo di favorire l’attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, n. 26, con il quale l’Associazione italiana ciechi di guerra ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate associazioni nazionali riconosciute:]

a) Unione italiana ciechi           

b) Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti

c) Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro 

d) Associazione nazionale vittime civili di guerra

e) Unione mutilati per servizio

f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra                                                                      

g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili                                                                       

h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra                                   

i) Associazione italiana ciechi di guerra                                                                                   

                                                            

                       

23 per cento

9 per cento

 

9 per cento

4 per cento

13 per cento

18 per cento

15 per cento

5 per cento

 

4 per cento