Anno 2001
Numero 7
Data 10/01/2001
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 gennaio 2001, n. 5.
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Nessun allegato

Legge Regionale 10 gennaio 2001, n. 7

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.



Art. 1


1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2001, e comunque non oltre il 30 aprile 2001, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 2001 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 2000, come approvati con la legge regionale 12 aprile 2000, n.9 e successive modificazioni e integrazioni.




Art. 2


1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione dell’articolo 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2001 e per la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.




Art. 3


1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnati alla Regione per l’anno 2001, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla ragioneria della Regione a termine dell’articolo 53 della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata l’esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio.




Art. 4


1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l’articolo 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n.6, gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo articolo 32, può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell’esercizio finanziario di cui alla presente legge.


Art. 5


1. Il termine massimo previsto dall’articolo 6, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 33 è prorogato al 30 giugno 2001.


Art. 6


1. All’articolo 44 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 le parole termine di sei mesi sono sostituite dalle seguenti: termine di dodici mesi.(1) 

(1) Termine già prorogato dalla l. r. 32/01 art. 25 è stato ulteriormente così prorogato dalla l.r. 20/2002, art. 37


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.