Regolamento Regionale 21 dicembre 2001, n. 11
Regolamento n. 4/2001: proposta di sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Visto lart. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione
dei Regolamenti regionali;
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Vista la L.R. 4/08/1999, n.
24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per
lesercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione
del decreto legislativo n. 114/98;
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Visto il Regolamento
Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e
criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di
vendita;
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Visto lart. 5 del suddetto
Regolamento Regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di Sviluppo delle
grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area
provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi
nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore
del Regolamento stesso;
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Vista la delibera di Giunta
Regionale n. 1861 dell 11/12/2001, con la quale si propone la sospensione degli
effetti delle norme concernenti le grandi strutture di
vendita;
EMANA
Il seguente
Regolamento: