Anno 2002
Numero 1
Data 11/02/2002
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 febbraio 2002, n. 23.
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Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 1

Norme di prima applicazione dell'art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese.



TITOLO 1

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE





Art. 1

(Finalità)


1. La presente legge disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del turismo. 



Art. 2

(Funzioni della Regione)


1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale;
b) promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché dell’immagine delle diverse componenti dell’offerta turistica presenti sul territorio regionale;
c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica, nell’ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;
d) istituzione dell’Osservatorio regionale sul turismo nell’ambito del sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;
e) realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l’Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.
2. Per le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un Comitato consultivo, del quale fanno parte l’Assessore regionale competente, un rappresentante regionale dell’UPI, dell’ANCI e dell’UNCEM e i rappresentanti di categorie operanti nel settore turistico. Il Comitato è convocato e presieduto dall’Assessore regionale al turismo.



Art. 3

(Programmi regionali)


1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n.13, con cadenza triennale approva le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati:
a. gli obiettivi dell’intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero;
b. le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.
2. La Giunta regionale, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, approva il piano regionale annuale degli interventi per la promozione turistica locale, la cui realizzazione è affidata all’Agenzia regionale del turismo (ARET), prevista dall’articolo 6, nonché agli enti locali e/o operatori privati che presentino specifici progetti finalizzati allo sviluppo del turismo locale.
3. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 2, la Regione può affidare specifici incarichi di studio, ricerca e progettazione a istituti universitari, ad altri enti e organismi e agenzie specializzate nelle materie di intervento regionali.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dell’anno di riferimento, la Giunta delibera l’assegnazione all’ARET delle risorse vincolate da destinarsi specificatamente:
a. alla realizzazione dei progetti di intervento previsti dal piano annuale di promozione turistica locale;
b. al funzionamento dell’ARET. 



TITOLO 2

NORME REGIONALI DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135





Art. 4

(Valorizzazione e sviluppo del sistema turistico regionale)


1. La Regione Puglia persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale   e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi.
2. La Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 135/2001, con regolamento dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla suddetta legge e a quelli contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 



Art. 5

(Sistemi turistici locali)


1. La Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i sistemi turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, al fine di favorire l’integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico.
 2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le modalità e la misura dei finanziamenti dei progetti di             sviluppo dei sistemi turistici locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica istituito presso il Ministero dell’industria e con riferimento alle seguenti finalità:
a. sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b. attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
c. sostenere l’innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 135/2001;
d. sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotti, nonché alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;
e. promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero. 



TITOLO 3

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO (ARET)





Art. 6

(Organizzazione dell’ARET)


1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, con sede legale in Bari, l’ARET quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione.
2. L’ARET ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale,  dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
3. La gestione finanziaria dell’ARET è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
4. L’organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell’ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dal Direttore generale entro novanta giorni dalla nomina e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al turismo. Il regolamento definisce le norme di contabilità dell’ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità regionale.



Art. 7

(Compiti dell’ARET)


1. L’ARET svolge attività di promozione locale, di qualificazione e di sviluppo turistico del territorio regionale.
2. In particolare l’ARET:
a. realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli enti locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
b. mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, provvede all’istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di IAT. A tal fine restano validamente operanti gli IAT già istituiti ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1996, n.23;
c. svolge attività di consulenza tecnico-amministrativa per la predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti da altri soggetti pubblici e privati;
d. svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali;
e. raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla Regione Puglia, i dati statistici concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
f. svolge attività di tutela e di assistenza ai turisti operando in conformità a quanto stabilito dall’articolo 6;
g. collabora con l’Assessorato regionale al turismo al fine della realizzazione e del funzionamento dei sistemi turistici locali secondo quanto stabilito dall’articolo 4;
h. provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce e dei prezzi delle strutture di cui alla precedente lettera g) sulla base delle previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n.29;
i. provvede all’istituzione e tenuta dell’Albo regionale delle associazioni turistiche pro loco e quant’altro stabilito dalla legge regionale 11 maggio 1990, n.27;
j. esercita le funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attività turistiche;
k. provvede all’accertamento dei requisiti di idoneità per l’abilitazione all’attività di agenzia di viaggi e turismo nonché alla tenuta e aggiornamento del Registro regionale dei direttori tecnici;
l. provvede alla gestione della banca dati del Centro servizi turismo culturale collegato in rete telematica con i Centri di altre Regioni;
m. provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione. 



Art. 8

(Organi dell’ARET)


1. Sono organi dell’ARET:
a. il Direttore generale;
b. il Collegio sindacale.



Art. 9

(Il Direttore generale)


1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima adottata su proposta dell’Assessore al turismo. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione, organizzazione e gestione di servizi e in possesso dei seguenti requisiti:
a. diploma di laurea;
b. attività di direzione in enti o aziende di medie o di grandi dimensioni svolta per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci anni.
2. Valgono per il Direttore generale dell’Agenzia le norme sulla incompatibilità previste per gli amministratori e i dipendenti regionali.
3. L’incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevedrà modalità per l’espletamento di tale servizio, ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.
4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell’ARET, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.
5. Al Direttore generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta regionale. 



Art. 10

(Il Collegio sindacale)


1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al turismo, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.
2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia entro e non oltre dieci giorni  dalla nomina di cui al comma 1.
3. I sindaci durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi. Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale.
4. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell’ARET provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore al turismo, apposite relazioni annuali sull’attività svolta.
5. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e in relazione a quelle delle sedute ordinarie.
6. I componenti del Collegio dei revisori decadono allorché perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati e non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo.



Art. 11

(Controllo sugli atti dell’ARET)


1. Il controllo sugli atti dell’ARET è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n.22 in materia di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione. La Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore regionale al turismo, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento dell’ARET.



Art. 12

(Finanziamenti)


1. La dotazione finanziaria dell’ARET è determinata da:
a. apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al piano di attività assegnato;
b. proventi derivanti dall’attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;
c. donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all’Agenzia;
d. finanziamenti ottenuti per l’esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell’ambito delle materie di competenza dell’ARET. 



TITOLO 4

SOPPRESSIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA DI BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO





Art. 13

(Soppressione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto)


1. Le Aziende di promozione turistica (APT), già istituite ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione con l’applicazione delle norme del codice civile.
2. Il Direttore generale dell’ARET è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro nove mesi dal suo insediamento presenta alla Giunta regionale distinti piani di liquidazione. Successivamente all’approvazione dei piani di liquidazione e della estinzione dei rapporti giuridici curati dal Commissario liquidatore, con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l’estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli IAT validamente costituiti e operanti ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 23/1996 passano alle dipendenze funzionali dell’ARET e i loro compiti vengono ridefiniti con atto del Direttore generale dell’Agenzia, d’intesa con gli enti partecipanti agli accordi di programma istitutivi.
4. Sono istituiti altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, IAT con gli stessi compiti definiti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 3.
5. Gli IAT dei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto svolgono funzioni di coordinamento tra gli IAT delle      rispettive province.



Art. 14

(Assegnazione beni all’ARET)


1. I beni immobili e le attrezzature residuati alla liquidazione delle APT provinciali sono di proprietà della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale può concedere in comodato all’ARET, per le finalità della presente legge, i beni residuati alla liquidazione delle APT.



Art. 15

(Personale)


1. Il personale di ruolo già appartenente alla dotazione organica delle APT di cui all’articolo 26, comma 2, della l.r.23/1996 è trasferito nel ruolo organico dell’ARET, definito con atto del Direttore generale e per la prima volta con quello adottato ai sensi del precedente articolo 6.
2. Il personale trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento nonché l’anzianità già maturata all’atto del trasferimento.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell’ARET è disciplinato dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n.7 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché dai Contratti di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essa dipendenti. 



TITOLO 5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI





Art. 16

(Norme finanziarie)


1. All’onere annuo derivante dall’applicazione della presente legge quantificato in euro 516456,90 (lire 1 miliardo) per il corrente esercizio si farà fronte con lo stanziamento previsto al capitolo di spesa n.4310.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.



Art. 17

(Abrogazione)


1. La l.r. 23/1996 avente ad oggetto Riordinamento dell’amministrazione turistica regionale in attuazione dell’articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n.217, è abrogata a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’insediamento del Direttore generale dell’ARET.