Anno 2002
Numero 20
Data 09/12/2002
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 9 dicembre 2002, n. 156 suppl.
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Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 20

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002



TITOLO 1

NORME DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO 2002





Art. 1

(Finalità)


1.       Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2002, approvato con legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2001, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
 
2.       Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 289.215.863,00 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2002 viene rideterminato in euro 332.858.714,69 e destinato per la quota incrementale al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.
 
3.       Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2. 



Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1.       Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 risulta modificato in euro 14.277.433.832,89 in termini di competenza e in euro 21.538.367.940,20 in termini di cassa per l’entrata e in euro 14.277.433.832,89 in termini di competenza e in euro 21.538.367.940,20 in termini di cassa per la spesa.



TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO





CAPO 1

DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA





Art. 3

(Integrazione dell’articolo 18 della l.r. 7/2002)


1.       Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:
 
“4 bis. Ad avvenuta definizione e conseguente conclusione delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei disavanzi sanitari 2000 e precedenti per la quota rimasta a carico della Regione, le eventuali disponibilità finanziarie provenienti dalle operazioni di emissione obbligazionaria di cui al presente articolo che risultassero residuali e aggiuntive rispetto alle esigenze sanitarie di ripiano saranno destinate alle operazioni preliminari e di primo impianto della nuova sede della Regione in Bari.”.



Art. 4

(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie)


1.       Le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, sono confermate per l’anno 2003.
 
2.       Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, di quelle contenute nei provvedimenti regionali di esecuzione delle norme statali di individuazione dei livelli essenziali di assistenza e negli altri provvedimenti esecutivi della legge 16 novembre 2001, n. 405, costituisce ulteriore elemento di valutazione dei Direttori generali delle aziende sanitarie.



Art. 5

(Proroga di termini)


 
1.       Le disposizioni di cui all’articolo 6 della l.r. 32/2001, aventi scadenza 31 dicembre 2002, sono prorogate al 31 dicembre 2003.
 
2.       Le scadenze delle disposizioni di cui all’articolo 12 della l.r. 32/2001 sono prorogate di un anno.
 
3.       Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all’articolo 11, comma 8, della l.r. 32/2001 è prorogato fino alla realizzazione delle procedure per l’accreditamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.



Art. 6

(Indicazioni in materia di bilancio preventivo per l’esercizio 2003 e tetti di spesa)


1.       Ai fini della predisposizione, nei termini, del bilancio preventivo per l’esercizio 2003, le aziende sanitarie, nelle more dell’approvazione del riparto del fondo sanitario regionale (FSR), iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l’anno 2002 con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2002, n. 1073.
 
2.       Sono confermati i tetti di remunerazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti ecclesiastici previsti per l’anno 2002.
 
3.       Le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per l’erogazione diretta dei farmaci.
 
4.       Per le stesse aziende sanitarie, enti ecclesiastici e IRCCS, con il documento di programmazione economico-funzionale e di riparto del FSR 2003, potranno essere riadeguati i limiti di remunerazione, anche in diminuzione, in relazione sia all’attuazione della rete ospedaliera sia al livello e appropriatezza delle prestazioni erogate nell’anno 2002.
 
5.       Il valore economico delle prestazioni riconosciute, costituente tetto di spesa per la Regione nei confronti delle aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS ed enti ecclesiastici, deve intendersi remunerativo di ogni elemento di costo, ivi comprese le variazioni degli accordi di lavoro dei dipendenti e gli oneri per l’esclusività.
 
6.       Eventuali riparti del fondo sanitario nazionale alle regioni per i titoli di cui sopra devono intendersi come mere modalità di riparto alle regioni stesse.
 
7.       L’Agenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma di 2 milioni di euro come da l.r. 7/2002.



Art. 7

(Dotazioni organiche)


1.       La dotazione di personale del ruolo sanitario adibito alle centrali operative del sistema di emergenza – urgenza sanitaria deve intendersi aggiuntiva rispetto alla dotazione organica delle rispettive aziende sanitarie, nei limiti autorizzati dalla Giunta regionale.
 
2.       La prima assegnazione del personale, di cui al comma 1, deve essere notificata all’Assessorato alla sanità della Regione Puglia. Ogni successiva variazione nominativa dovrà essere autorizzata dalla Giunta regionale.
 
3.       I Direttori generali delle aziende sanitarie provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche in esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n.1087, 30 settembre 2002, n.1429, 8 agosto 2002, n.1161 e degli altri atti di programmazione regionale, entro novanta giorni dalla data di emanazione da parte della Giunta regionale dei criteri per la definizione dei relativi modelli organizzativi, da adottarsi entro il 31 marzo 2003.
 
4.       Dalla data di avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche cessano di avere efficacia i limiti e i vincoli alle assunzioni di personale di cui alle leggi regionali 21 dicembre 2000, n. 28 e  32/2001.
 
5.       Ai fini della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, di cui ai commi precedenti, le aziende sanitarie procederanno prioritariamente alla mobilità del personale in esubero, a norma dell’articolo 3 della legge 405/2001 e con le modalità previste negli accordi regionali con le organizzazioni sindacali recepiti dalla Giunta regionale.
 
6.       Le procedure di cui al comma 5 potranno essere avviate previa adozione di piani attuativi nel rispetto dei criteri previsti dai punti 4, 5 e 6 della deliberazione della Giunta regionale 1087/2002.



Art. 8

(Disposizioni in materia di ricavi e spesa)


1.       In continuità con le disposizioni per il contenimento della spesa recate dalla l.r 28/2000 e dalla l.r. 32/2001, l’Assessore regionale alla sanità detta tempestive istruzioni alle aziende ed enti del servizio sanitario per la predisposizione di allegati al bilancio economico preventivo atti a dimostrare che tutti i costi da sostenere, nel rispetto del vincolo di bilancio, sono indispensabili ad assicurare i livelli essenziali di assistenza.
 
2.       Le aziende e gli istituti del servizio sanitario pubblico procedono al riesame di tutti i rapporti contrattuali e convenzionali comunque originati e in qualsiasi forma instaurati o stipulati e revocano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in violazione di norme o di disposizioni amministrative. L’inadempienza delle disposizioni di cui al presente comma è causa di decadenza del Direttore generale
 
3.       Gli stessi soggetti di cui al comma 2 verificano l’eventuale sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 1467 del codice civile anche in dipendenza dell’attuazione del piano di riordino ospedaliero adottato con deliberazione della Giunta regionale 1087/2002 come integrata con deliberazione 1429/2002.
 
4.       Al bilancio economico preventivo per l’esercizio 2003 è allegato uno specifico prospetto contenente l’elenco e la composizione dei costi concretamente governabili dall’azienda, atta a far conseguire nell’arco di un triennio un risparmio di spesa non inferiore all’ammontare della perdita accertata nell’esercizio 2001. A tal fine si sommano le perdite delle aziende accorpate.
 
5.       Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria o nazionale, a seconda dell’importo dell’appalto o della fornitura, i contratti scaduti o rescissi possono essere  rinnovati o aggiudicati con procedura ad evidenza pubblica a condizione che tutti gli atti presupposti o conseguenti contengano chiaramente l’indicazione del tetto massimo annuale fatturabile per tutte le forniture o prestazioni, anche straordinarie, nel rigoroso rispetto degli obiettivi di risparmio indicati nel prospetto di cui al comma 4.
 
6.       Nel caso che un servizio, a seguito delle differenti vicende dei rapporti originari, risulti affidato a più ditte con contratti, alcuni già scaduti e altri scadenti nel biennio in corso alla data del bando o della licitazione, deve essere indetta un’unica gara con decorrenza contrattuale frazionata e scadenza triennale unificata. L’eventuale divisione in lotti deve essere giustificata da concrete esigenze funzionali.
 
7.       Nei contratti a esecuzione continuata o periodica l’azienda deve riservarsi espressamente il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1373, commi 1 e 2, c.c. con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.
 
8.       I costi per l’acquisizione di beni e servizi non possono superare nel 2003 il 98 per cento di quelli sostenuti nell’anno 2001.
 
9.       Il comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 32/2001 è abrogato.



Art. 9

(Disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie)


1.       I Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali adeguano i tetti di spesa per l’anno 2003 per prestazioni erogate dalle strutture transitoriamente accreditate in relazione agli adempimenti di cui all’articolo 11 della l.r. 32/2001, con le riduzioni connesse alle esclusioni e limitazioni contenute negli atti di definizione dei livelli essenziali di assistenza e nel rispetto delle intese intervenute a livello regionale e approvate dalla Giunta regionale.



Art. 10

(Nuclei di valutazione)


1.       L’articolo 14 della l.r. 32/2001 deve essere interpretato nel senso che la definitiva attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, deve considerarsi realizzata con l’adozione dell’atto aziendale e la ricostituzione degli organismi deputati alle tipologie di controllo previste nel decreto legislativo stesso.
 
2.       Le incompatibilità di cui all’articolo 14 della l.r. 32/2001 sono estese ai componenti degli organismi che nell’ambito della nuova organizzazione dei controlli sostituiscono i nuclei di valutazione, ovvero, ai componenti degli stessi nuclei o servizi di controllo interno, se confermati. In ogni caso, nell’atto aziendale vanno  specificatamente  individuate le funzioni dei suddetti organismi collegiali.
 
3.       La funzione di Direttore generale, amministrativo e sanitario, o equiparati, delle aziende sanitarie, ARES, ARPA e IRCCS pubblici è incompatibile con quella di componente dei nuclei di valutazione.



Art. 11

(Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali)


1.       Per le finalità previste dall’articolo 18 della l.r. 7/2002, i commissari incaricati delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali (USL) ex articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1994, n.38, relativamente alle predette  gestioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, con accertamento alla data del 31 dicembre 2002, provvedono ai seguenti adempimenti:
 
a) ricognizione dei debiti, elencati in apposito prospetto contenente, per ciascuna delle soppresse USL, per creditore, il titolo giustificativo del debito, l’oggetto della prestazione, l’importo originario e l’importo dovuto alla data della rilevazione, con evidenza per ciascun titolo del debito, della natura, dell’ammontare per sorte capitale, per interessi e spese, comprese quelle legali, accessorie e/o comunque connesse allo stesso, nonché dello stato dell’eventuale contenzioso e/o dell’azione di recupero in atto da parte del terzo;
 
b) ricognizione dei crediti in apposito elenco, per debitore, contenente per ciascun titolo di credito l’importo originario, la data di maturazione, la causale e il motivo della mancata riscossione, alla data della rilevazione, con evidenza per ciascun titolo di credito, della natura, dell’ammontare per sorte capitale, per interessi e spese, comprese quelle legali, accessorie e/o comunque connesse allo stesso, nonché dello stato del contenzioso e/o dell’azione di recupero in atto;
 
c) situazione patrimoniale delle partite reciproche in dare e in avere tra le soppresse USL e aziende USL ed esposizione delle somme disponibili in Tesoreria alla suddetta data del 31 dicembre 2002 per ciascuna gestione stralcio.
 
2.       Relativamente alle reciproche partite creditorie e debitorie tra le soppresse USL provenienti dalle diverse gestioni liquidatorie, i commissari procederanno alla integrale estinzione delle stesse.
 
3.       Gli elenchi di cui al comma 1 dovranno essere trasmessi alla Regione Puglia – ARES – entro i successivi dieci giorni dalla data della ricognizione.



Art. 12

(Disposizioni sul controllo degli atti delle aziende sanitarie)


1.       A decorrere dal 1° dicembre 2002 i compiti affidati dalle norme regionali in materia di controllo degli atti delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico e, in particolare, dall’articolo 20, comma 8, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, dalla deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 1988, n. 3286, sono così ripartiti:
 
Settore sanità:
 
a) determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa del personale.
 
ARES:
 
a) bilancio pluriennale, bilancio economico preventivo e bilancio d’esercizio.
 
b) programmi di spesa pluriennale.
 
2.       Ai fini di cui al comma 1 l’ARES può integrare il proprio organico di n. 3 unità, di cui una di posizione dirigenziale, e/o utilizzare la consulenza di professionisti o società o altro organismo, dotati di specifica competenza nel settore o abilitati alla certificazione dei bilanci.



Art. 13

(Disposizioni transitorie)


1.       Gli interventi assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici previsti dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26, sono considerati interventi di natura assistenziale da assicurare nell’ambito del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 13, con copertura finanziaria attribuita all’anno di riferimento.
 
2.       Nelle more dell’approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, le aziende USL anticipano gli oneri relativi agli interventi assistenziali sulla base delle disposizioni vigenti.



Art. 14

(Integrazioni e modifiche legge regionale 13 agosto 2001, n. 24)


1.       Alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:
 
a) l’art. 6, è così sostituito:
 
“Art. 6 (Il Collegio sindacale)
 
1.  Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2.  Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell’agenzia.
3.  In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.
4.  I Sindaci durano in carica tre anni e non sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in misura pari al 50 per cento di quanto previsto dalla normativa per i collegi sindacali delle aziende sanitarie.
5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell’ARES provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.
6. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie.“.
 
b) dopo il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 24/2001 è aggiunto il seguente:
 
“4 bis. Il Direttore generale in relazione alle modalità organizzative, nell’atto aziendale, può diversamente modulare le aree e servizi di supporto anche eventualmente prevedendo modalità organizzative flessibili di tipo dipartimentale, unità di staff o strutture di progetto, fermo restando il numero complessivo delle strutture e funzioni dirigenziali.”.
 
c) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 24/2001 è aggiunto il seguente:
 
“3 bis. Per specifici progetti e ricerche il Direttore generale può, altresì, conferire borse di studio per la durata di un anno rinnovabili una sola volta.”.
 
d) il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:
 
“3. Al Direttore generale si applica quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6, per il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).”.
 



Art. 15

(Modifiche legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6)


1.       Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 “Sistema regionale della prevenzione - Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)” sono soppresse le seguenti parole “e di nota istruttoria del Settore ragioneria”.



Art. 16

(Modifiche legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)


1.       Il comma 2 dell’articolo 22 “Modifiche alla l.r. 25/1996” della l.r. 7/2002 è abrogato.


2.       Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 25/1996, modificato dall’articolo 70 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:
 
“2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati dall’articolo 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui.”.



Art. 17

(Acconti su rimborso ex l.r. 25/1996)


1.       Le aziende USL possono concedere acconti sul rimborso spettante al cittadino in attesa di trapianto o che ha già subìto un trapianto o al donatore o all’accompagnatore (ai sensi della l.r. 25/1996), per le prestazioni effettuate in Italia o all’estero.
 
2.       Gli acconti di cui al comma 1 non possono superare il 90 per cento del prevedibile rimborso.



Art. 18

(Livelli di assistenza)


1.       La Regione Puglia garantisce i livelli di assistenza di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 502, e successive modificazioni, le cui prestazioni sono indicate nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, con le esclusioni di cui agli allegati 2A, 2B e 2C e con le indicazioni e linee guida di cui agli allegati successivi.
 
2.       Il livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro è garantito attraverso i  Dipartimenti di prevenzione delle aziende USL.
 
3.       Il livello di assistenza territoriale è garantito dai distretti così come articolati con deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2002, n. 1161, nonché dalle strutture territoriali sovradistrettuali di cui al piano sanitario regionale 2002/2004.
 
4.       Le prestazioni di cui all’allegato 2A al d.p.c.m. 29 novembre 2001 di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica e ultrasuonoterapia, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono incluse nell’allegato 2B.
 
5.       Entro il 31 dicembre 2002 la Giunta regionale individua le specifiche indicazioni cliniche secondo le quali possono essere erogate le prestazioni incluse nell’allegato 2B, come integrato al comma 4.
 
6.       Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non, sono rilasciate con onere a carico del  Servizio sanitario regionale (SSR) per i minori di anni 18.
 
7.       Il livello di assistenza ospedaliera è garantito dalle aziende ospedaliero-universitarie, dagli IRCCS pubblici e privati, dalle strutture ospedaliere private e dai presidi ospedalieri delle aziende sanitarie locali, costituiti da uno o più stabilimenti  funzionalmente accorpati, così come individuati con deliberazione della Giunta regionale  n. 1087/2002, modificata con deliberazione 1429/2002, dotati delle discipline ivi previste.



Art. 19

(Modifiche l.r. 38/1994)


1.       Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dai seguenti:
 
“4. Le aziende sanitarie possono attivare anticipazioni bancarie con l’istituto di credito a cui è affidato il servizio di tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare per le stesse fissato dal documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria.
 
4 bis. Le aziende sanitarie possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio aventi specifica destinazione, con la deliberazione del Direttore generale relativa all’anticipazione bancaria. L’utilizzo è effettuato dal tesoriere su specifiche richieste dell’Area per la gestione delle risorse finanziarie delle aziende sanitarie.
 
“4 ter. Il ricorso all’utilizzo dei contributi in conto esercizio a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 2, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione bancaria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza dei contributi in conto esercizio vincolati.”.



CAPO 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE





Art. 20

(Integrazioni legge regionale 19 novembre 2001, n. 27)


1.       Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 27/2001 è aggiunta la seguente:
 
“c bis) dalle somme impegnate per le esigenze di cui all’articolo 1 e rimaste inutilizzate alla chiusura delle operazioni di esodo degli operatori.”.
 
2.       Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 27, è aggiunto il seguente:
 
“7 bis. Qualora il progetto di ristrutturazione presentato dagli enti gestori di formazione non venga dichiarato ammissibile dall’apposita prevista Commissione di valutazione, l’indennità di incentivazione all’esodo in favore degli operatori viene comunque corrisposta da parte della Regione. Al relativo onere si farà fronte con le risorse di cui al successivo articolo 3, lettera b).”.



Art. 21

(Centro di formazione professionale – CNOS. Riconoscimento costi sostenuti dalla Provincia di Lecce)


1.       In relazione all’avvenuto trasferimento alla Provincia di Lecce, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32, delle funzioni concernenti la gestione del centro di formazione professionale CNOS Polivalente di Lecce e del relativo personale, la Regione Puglia riconosce i costi sostenuti dalla predetta Provincia in ordine alle retribuzioni del personale trasferito e alle spese generali di mantenimento della struttura.
 
2.       Tale riconoscimento decorre dalla data di cessazione del rapporto convenzionale tra la Regione Puglia e il CNOS Polivalente e fino alla data di completamento del processo di trasferimento delle funzioni così come definito dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002 n. 15, e avviene a seguito di presentazione, da parte della Provincia di Lecce, di apposita rendicontazione delle spese sostenute e previa verifica da parte dei competenti servizi regionali.
 
3.       Nel bilancio di previsione 2002 è iscritto specifico capitolo, nell’apposita unità previsionale di base, con uno stanziamento di 500 mila euro, che la Regione corrisponderà alla Provincia di Lecce a titolo di acconto.
 
4.       In sede di approvazione del bilancio di previsione 2003 si provvederà a iscrivere sul capitolo di cui al comma 3 uno stanziamento commisurato alle somme riconosciute in sede di riscontro del rendiconto presentato, al netto dell’acconto già corrisposto.



CAPO 3

DISPOSIZIONI VARIE





Art. 22

(Acquisizione dell’immobile quale sede di delegazione regionale nella Capitale)


1.       La Giunta regionale è autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di euro 3 milioni 750 mila per l’acquisto di un immobile in Roma da adibire a delegazione regionale nella Capitale.
 
2.       La Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri, le modalità e le condizioni delle relative operazioni d’acquisizione.
 
3.       Al fine di sostenere le spese relative alle operazioni preliminari di acquisto derivanti dal pagamento delle anticipazioni da corrispondere a titolo di caparra confirmatoria è stanziata in apposito capitolo del bilancio 2002 la somma di euro 990 mila.
 



Art. 23

(Avvio procedure realizzazione nuova sede Consiglio regionale)


1.       Al fine di sostenere le spese connesse alle procedure di selezione del progetto preliminare per la realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale, ivi comprese quelle preordinate all’acquisizione delle relative aree, è stanziata, in apposito capitolo di bilancio 2002, la somma di euro 380 mila.



Art. 24

(Concorso nelle spese consortili)


1.       Al fine di sostenere le operazioni di risanamento finanziario dei consorzi di bonifica pugliesi la Regione, a saldo e compensazione di ogni eventuale pendenza, concorre al pagamento degli interessi derivanti dal consolidamento delle passività onerose dei predetti organismi provenienti, in particolare, dalla gestione degli impianti irrigui regionali.
 
2.       In relazione ai mutui di consolidamento a tal fine attivati, da stipulare da ciascun consorzio a tasso fisso, mediante un piano di ammortamento fino a un massimo di venti anni per un importo pari all’ammontare dei disavanzi risultanti dai rispettivi conti consuntivi al 31 dicembre 2001, il tasso di concorso pubblico nel pagamento degli interessi è pari all’80 per cento del tasso globale fisso di riferimento applicato ai mutui stessi.
 
3.       Al relativo onere si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione per l’esercizio 2003 e successivi, con uno stanziamento da definire in sede di attivazione delle operazioni di consolidamento di cui al presente articolo.
 
4.       Il Settore ragioneria provvede al pagamento delle rate di concorso annuale negli interessi risultanti dai piani di ammortamento dei mutui a tasso fisso mediante iscrizione a ruolo di spesa fissa.
 
5.       In relazione alle partite debitorie del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, rivenienti, in particolare, dalla gestione pregressa degli impianti irrigui di proprietà regionale (Enel, contributi previdenziali, etc.), per garantire il mantenimento dell’approvvigionamento idrico alla popolazione pugliese, è istituito apposito capitolo nel bilancio per l’esercizio 2002, nella u.p.b. 04.03 epigrafato “Anticipazione per il risanamento finanziario del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia. (Legge di assestamento e variazione al bilancio 2002)” dotato di uno stanziamento di euro 13 milioni.
 
6.       Lo stanziamento di cui al comma 5 è utilizzato in favore del Consorzio Terre d’Apulia quale anticipazione sulla somma da complessivamente consolidare con le operazioni di mutuo di cui al comma 1, da compensare ad avvenuta stipula del mutuo stesso con le somme spettanti per la gestione degli impianti irrigui regionali. Il Consorzio si impegna a presentare alla Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data della stipula del mutuo, un piano di ristrutturazione gestionale.
 
7.       Su richiesta del Consorzio e nei limiti della somma di cui al comma 5, il Settore ragioneria della Regione è autorizzato a effettuare direttamente il pagamento delle partite debitorie del Consorzio, sulla base di specifici atti deliberativi adottati da parte degli organismi di amministrazione dell’ente consortile.
 
8.       In deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge regionale 18 aprile 1994, n.15, con deliberazione di Giunta regionale, sulla base di istruttoria effettuata dai competenti Ispettorati provinciali dell’agricoltura (IPA), è determinato il saldo da erogare ai Consorzi di bonifica per le attività di gestione degli impianti irrigui regionali, sulla base dei costi agli stessi addebitati e documentati sulla base di regolari fatture rilasciate dai fornitori e rese ai competenti IPA, nei limiti della ripartizione dei fondi di bilancio di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 15/1994.



Art. 25

(Modificazioni e integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5)


1.       All’articolo 2 bis della l.r. 5/1998, introdotto dal comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 7/2002, è aggiunto il seguente comma:
 
“2 bis. Per gli oneri relativi al trattamento di cui ai commi 1 e 2 è istituito nella u.p.b. 01.01 ‘Consiglio regionale’ apposito capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1022 con uno stanziamento per l’esercizio 2002 di euro 200 mila.”.



Art. 26

(Modifica articolo 27 l.r. 7/2002)


1.       Al  comma 7 dell’articolo 27 della l.r. 7/2002, le parole: “31 dicembre 2002” sono sostituite con le seguenti: “30 aprile 2003”.



Art. 27

(Modificazioni e integrazioni articolo 16 l.r. 32/2001)


1.       L’articolo 16 della l.r. 32/2001 è modificato e integrato come segue:


a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Interventi per il settore zootecnico”;
 
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
 
“6. Per gli esercizi 2002 e 2003 la somma iscritta nel bilancio per l’esercizio finanziario 2001 al capitolo 111130 sarà utilizzata, previa dichiarazione di insussistenza della correlata obbligazione, anche per l’attivazione del servizio per lo smaltimento delle carcasse animali di cui al successivo comma 7. Pertanto, la denominazione del suddetto capitolo di bilancio è sostituita dalla seguente: “Interventi per il Settore Zootecnico e attivazione di un servizio per lo smaltimento delle carcasse animali”;
 
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
 
“6 bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale per consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico sanitarie nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, la Regione attiva le procedure per un servizio di pronto smaltimento delle carcasse di capi bovini e ovi-caprini deceduti nelle aziende zootecniche”.



Art. 28

(Abrogazione di norme)


1.       Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 28/2000 è abrogato.
 
2.       L’articolo 31 della l.r. 32/2001 è abrogato.



Art. 29

(Modificazioni e integrazioni l.r. 28/2001)


1.       Alla l.r. 28/2001 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
 
a)      all’articolo 41, comma 1, le parole “e, comunque, entro e non oltre” sono sostituite dalle seguenti: “di norma entro”;
b)      all’articolo 43, dopo le parole “dai precedenti articoli” sono aggiunte le seguenti: “e dall’articolo 59”;
c)      all’articolo 47, comma 1, dopo le parole “al Consiglio” sono aggiunte le seguenti: “di norma”;
d)      all’articolo 48, comma 2, dopo le parole “nel medesimo capitolo” sono aggiunte le seguenti: ”, salvo quanto disposto dall’articolo 84”;
e)      all’articolo 52, comma 6, le parole “e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 67 e 68” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 66”;
f)        all’articolo 53, comma 3, le parole “articolo 45” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 44”;
g)      all’articolo 54, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) di passività pregresse”;
h)      il comma 2 dell’articolo 59 è abrogato;
i)        all’articolo 64, comma 2, le parole “articolo 52” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 51”;
j)        il comma 1 dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:
“1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate, a favore di soggetti pubblici e privati, in esecuzione di trasferimenti vincolati dalla Unione europea o dallo Stato, sono introitati in apposito capitolo di entrata e rassegnati, per la eventuale riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente.”;
k)      all’articolo 82, comma 1, lettera d), dopo le parole “le ritenute” sono aggiunte le seguenti: “o accantonamenti”;
l)        all’articolo 84, comma 1, le parole “a un unico ufficio o struttura di servizio.”, sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione di Giunta regionale, ad un unico centro di responsabilità amministrativa.”;
m)    dopo il comma 1 dell’articolo 84 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disciplinare i criteri e le  modalità di esecuzione delle spese di cui al comma 1.”;
n)      i commi 2 e 3 dell’articolo 84 sono abrogati;
o)      il comma 3 dell’articolo 86 è abrogato;
p)      all’articolo 87, comma 1, le parole “la chiusura dell’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio dell’esercizio successivo.”;
q)      all’articolo 93, commi 1, 2 e 4, le parole “articolo 77” sono sostituite dalle seguenti:  “articolo 76”;
r)       all’articolo 95, comma  4, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”.



Art. 30

(Modifiche legge regionale 9 giugno 1987, n.16)


1.       Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 16/1987 è così modificato:
 
“1. Ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) dell’articolo 2 sono esercitate dai Comuni singoli o associati per il tramite delle ASL territorialmente competenti, integrate per gli alunni non vedenti, dalla Unione italiana ciechi (UIC) e dall’Istituto “Antonacci” di Lecce, operanti sul territorio regionale, con riferimento agli interventi di cui alle lettere c) e d).”.



Art. 31

(Servizi sociali. Criteri di trasferimento di funzioni)


1.       Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 32/2001 e il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 13/2002 sono abrogati.
 
2.       In relazione al trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, l’assegnazione delle relative risorse finanziarie viene effettuata secondo il disposto di cui all’articolo 7, comma 7, della l.r.  13/2002 e con riferimento alle somme impegnate nell’ultimo esercizio finanziario precedente al trasferimento delle competenze.



Art. 32

(POR Puglia 2000-2006. Procedure di spesa)


1.       Al fine di garantire un più efficace e tempestivo utilizzo dei fondi di bilancio connessi all’attuazione del POR Puglia 2000-2006, la Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, i dirigenti dei settori cui fanno capo gli interventi del POR Puglia 2000-2006 ad adottare gli atti di impegno di spesa, di liquidazione e pagamento sui rispettivi capitoli di spesa della u.p.b. 01.03. ”Programmi comunitari”.



Art. 33

(Modifica articolo 48, comma 2, legge regionale 25 settembre 2000, n. 13)


1.       Il comma 2 dell’articolo 48 della l.r.13/2000 “Procedure per l’attuazione del POR Puglia 2000-2006” è sostituito dal seguente:
“2. L’istruttoria e l’erogazione degli aiuti è affidata al nucleo di valutazione, istituito presso l’Assessorato al lavoro e formazione professionale, di cui al comma 5 del successivo articolo  49.”.



Art. 34

(Modifica articolo 27, comma 1, l.r. 13/2000)


1.       Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:
 
“1. La selezione delle proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di misura nel complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno civile per la durata del primo triennio programmato. Per la restante durata del periodo programmato le richieste dovranno essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno civile qualora la Giunta regionale adotti preventivamente specifica deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno civile del periodo di riferimento.”.



Art. 35

(Disposizioni in materia di demanio e patrimonio)


1.       La Regione Puglia procede alla sottoscrizione dei contratti di trasferimento relativi ai poderi cosiddetti “Fondi M.A.F.” con gli attuali assegnatari, fatta salva la successiva definizione, tra Regione Puglia e Ministero del tesoro, in ordine al soggetto titolato all’introito delle somme già versate, a titolo di riscatto, da parte degli assegnatari.
 
2.       I verbali di consegna che trasferiscono beni immobili rivenienti dall’attuazione del conferimento di funzioni di cui al d.p.r. 616/1977 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono titolo per l’apposita trascrizione immobiliare.



Art. 36

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata)


1.       Ai fini della quantificazione dei contributi da rimborsare alla Regione ai sensi dell’articolo 18, comma 3, capoverso 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, quale differenza tra i contributi percepiti dalle cooperative a proprietà indivisa e quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale, il tasso agevolato attribuito alle cooperative a proprietà divisa nella fase di preammortamento deve essere assunto, per il conteggio, fino alla semestralità immediatamente successiva alla data dell’atto notarile di assegnazione in proprietà dell’alloggio.
 
2.       Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, che hanno beneficiato del concorso regionale o statale nel pagamento degli interessi per i mutui contratti per la realizzazione di programmi costruttivi, sono assoggettate alla prescritta autorizzazione regionale, ai fini della trasformazione del regime di proprietà indiviso in quello individuale di cui all’articolo 18 della legge 179/1992, anche se i mutui contratti sono stati ammortizzati.



Art. 37

(Modifica articolo 44 legge regionale 12 aprile 2000, n. 9)


1.       All’articolo 44 della l.r. 9/2000, così come modificata dall’articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2001, n. 7 e dall’articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 35, le parole: “termine di ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “termine di trentasei mesi”:



Art. 38

(Recupero contributi edilizia residenziale pubblica  – Rateizzazione)


1.       I soggetti attuatori di edilizia residenziale pubblica agevolata (cooperative edilizie e imprese edili) e i loro aventi causa (assegnatari o acquirenti), tenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati, in conto interessi di preammortamento e di ammortamento, dalla Regione sui mutui concessi dagli istituti di credito convenzionati, possono scegliere se effettuare il rimborso in unica soluzione o ratealmente.
 
2.       Qualora il rimborso delle somme dovute sia effettuato, in tutto o in parte, entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta fatta dal Settore edilizia residenziale pubblica con raccomandata con ricevuta di ritorno, l’interessato non è tenuto alla corresponsione di interessi legali.
 
3.       Qualora l’interessato effettui il rimborso mediante rateizzazione, che non può comunque eccedere la durata di anni cinque con rate mensili, trimestrali o semestrali, è tenuto alla corresponsione degli interessi legali, vigenti alla data della richiesta regionale di pagamento, decorrenti dalla data medesima fino all’effettivo soddisfo.
 
4.       La domanda per la rateizzazione, con l’indicazione della durata e della modalità di pagamento, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dalla data  della richiesta di cui al comma 2, al Settore edilizia residenziale pubblica, al quale spetta l’istruttoria delle relative pratiche.
 
5.       Il dirigente responsabile del Settore edilizia residenziale pubblica è autorizzato a rateizzare le somme dovute, disponendo contestualmente la durata e le modalità di pagamento.
 
6.       Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 2 e se non è stata inoltrata la richiesta di cui al comma 4, si procede al recupero coattivo delle somme dovute.



Art. 39

(Misure a favore delle zone terremotate)


1.       A decorrere dal 1° gennaio 2003 l’addizionale regionale all’imposta su reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determinata nella misura dell’1,4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002 ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 32/2001, per i residenti alla data del 31 ottobre 2002 dei Comuni che saranno individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale, è rideterminata nella misura dello 0.9 per cento.



Art. 40

(Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002)


1.       Al fine di fronteggiare le spese di ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, è stanziata in apposito capitolo di nuova istituzione epigrafato “Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno, per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002”, da iscrivere nella u.p.b. 08.04, la complessiva somma di euro 1 milione da assegnare con apposita deliberazione di Giunta regionale.



Art. 41

(Enti fieristici regionali – Ripianamento passività pregresse)


1.       Al fine di sostenere il parziale ripianamento delle passività pregresse al 31 dicembre 1995 degli Enti fieristici a carattere regionale secondo il programma di risanamento già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5215 del 1996, è stanziata la somma di euro 260 mila sull’apposito capitolo 352025, u.p.b. 04.08., del bilancio di previsione per l’esercizio 2002.
 
2.       Gli Enti fieristici di cui al comma 1 devono presentare all’Assessorato al bilancio della Regione Puglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante circa la conformità al programma di risanamento di cui al comma 1 delle risultanze contabili inerenti le passività pregresse.



Art. 42

(Definizione ordine del giorno CRLLPP)


1.       La Giunta regionale, con apposito regolamento, determinerà le modalità per la definizione degli argomenti posti all’esame dell’organo consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLLPP).



Art. 43

(Interpretazione autentica dell’articolo 16, comma 2, della l.r. 9/2000)


1.       I limiti contenuti nell’articolo 16, comma 2, della l.r. 9/2000 non si applicano ai giudizi di responsabilità promossi prima della data di entrata in vigore della legge.



Art. 44

(Modifica articolo 8 legge regionale 2 agosto 1993, n. 11)


1.       L’articolo 8 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:
 
“Art. 8 La Giunta regionale si avvarrà di apposito ufficio Cooperazione con i Paesi  in via di sviluppo per l’espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.”.



Art. 45

(Interventi regionali per l’istituzione del corso di laurea in Scienze motorie  con sede in Foggia)


1.       A decorrere dall’anno finanziario 2002 la Regione contribuisce alle spese di funzionamento dell’istituendo corso di laurea in Scienze motorie presso la Facoltà di medicina e chirurgia con sede in Foggia, mediante la concessione di un apposito contributo annuo di euro 250 mila in favore della competente Università degli studi.



Art. 46

(Regolarizzazione vigneti uve da tavola)


1.       I vigneti per uva da tavola, impiantati o reimpiantati anteriormente al 10 settembre 1996 in difformità con la normativa comunitaria e nazionale, per i quali l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 dispone la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460, devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.


2.       I suddetti vigneti possono accedere agli aiuti, alle sovvenzioni e ai contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alle domande per le quali non è stato ancora definito il procedimento amministrativo di concessione degli aiuti.



Disposizioni finali


          La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.