Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 1 Norme di prima applicazione dell'art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese.
TITOLO 1Organizzazione turistica regionale
Art. 1Funzioni della regione (1) 1. La Regione è titolare delle politiche e della programmazione in materia di turismo ed esercita
tali funzioni nel rispetto della normativa statale e comunitaria, per il perseguimento delle seguenti
finalità:
a) coordinamento di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nell’ambito del sistema turistico
regionale;
b) accrescimento della qualità dell’informazione e dell’accoglienza turistica, della tutela dei diritti
e del rispetto dei doveri degli operatori, dei lavoratori e degli utenti;
c) crescita della complessiva attrattività della Puglia quale destinazione turistica e della
competitività delle imprese del settore;
d) gestione dei flussi turistici per assicurare una crescita equilibrata e sostenibile del turismo,
orientato all’innalzamento del benessere e della qualità della vita dei cittadini residenti e
temporanei;
e) innalzamento degli standard organizzativi e qualitativi dei servizi e delle infrastrutture –
materiali e immateriali - connessi all’intera filiera del turismo regionale;
f) formazione continua per la qualificazione delle competenze e della professionalità dei
lavoratori, degli operatori e delle imprese del settore;
g) sostegno ai processi di aggregazione tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di
governo locale del turismo, connessa alle strategie e alle programmazioni regionali, nazionali e
comunitarie.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi di norma della Agenzia regionale
del turismo Pugliapromozione e della collaborazione degli enti locali, delle Camere di Commercio,
del Partenariato economico e sociale di settore e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel
settore del turismo, ovvero compartecipando direttamente alla realizzazione di specifici programmi e
progetti regionali, nazionali ed internazionali.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 15/2025
Art. 2Soggetti del Sistema Turistico Regionale - S.T.R. (2) 1. Sono soggetti del Sistema Turistico Regionale:
a) la Regione Puglia;
b) gli enti locali;
c) l’A.Re.T. Pugliapromozione;
d) le Destination Management Organization (DMO);
e) Le Pro loco, come disciplinate dalla legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle
associazioni Pro loco) e successive modifiche e integrazioni.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 15/2025
Art. 3Destination Management Organization (D.M.O.) (3) 1. La Destination Management Organization (D.M.O.) è l’organizzazione finalizzata al coordinamento
e alla gestione integrata della destinazione turistica, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici
e privati per migliorare la competitività e l’attrattività del territorio.
2. La D.M.O., come definita dal comma 1, è lo strumento di governo, organizzazione e gestione di una
Destinazione Turistica Locale (D.T.L.)
3. La Destinazione Turistica (D.T.) è l’ambito territoriale dotato di un complesso di attività, attrattori,
infrastrutture, servizi e un’identità riconoscibile, in grado di soddisfare i bisogni e gli interessi di un
determinato segmento di domanda turistica. A seconda della sua dimensione territoriale, essa può
essere regionale (D.T.R.) o locale (D.T.L.).
4. La Giunta regionale riconosce le D.M.O., sulla base delle proposte pervenute dai soggetti proponenti
in accordo con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati e valutate come coerenti con le linee
guida contenenti criteri e parametri per il riconoscimento delle D.M.O. della Regione Puglia di cui al
presente articolo.
5. I soggetti proponenti la D.M.O., in accordo con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati,
definiscono autonomamente la modalità organizzativa più idonea alla gestione e al governo della
destinazione, sottoponendola alla valutazione ai fini del successivo riconoscimento regionale.
6. Ciascuna D.M.O. opera secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare
sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e
nello sviluppo dell’ambito turistico locale, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la
gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica, sviluppo del prodotto turistico,
miglioramento della qualità dell’esperienza turistica e promozione delle risorse e dei servizi turistici
della destinazione, nel rispetto delle vigenti normative e della programmazione regionale.
7. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
apposite linee guida contenenti criteri e parametri per il riconoscimento delle D.M.O.
8. La Regione favorisce e sostiene la progettazione e la formazione delle D.M.O., attivando tavoli di
confronto con gli enti locali, le Camere di commercio, il partenariato economico e sociale di settore,
nonché con tutti gli ulteriori soggetti pubblici e privati che operano nel sistema turistico regionale.
9. Ai fini del riconoscimento regionale, ferma restando l’autonomia degli enti locali nel definire le
forme giuridiche e le modalità organizzative più idonee agli specifici contesti di riferimento, alle
D.M.O. saranno assegnate le seguenti funzioni:
a) gestione dell’informazione e accoglienza turistica, nel rispetto degli standard qualitativi e
quantitativi definiti dalla Regione;
b) coordinamento e ideazione delle attività di animazione svolte a livello locale da soggetti
pubblici e privati, con particolare riferimento agli eventi di destinazione;
c) definizione delle attività di promozione turistica locale, in coordinamento con le attività di
promozione regionale;
d) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche per la progettazione dei prodotti che
compongono l’offerta turistica territoriale, al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta; e) sviluppo dei prodotti turistici di interesse del relativo ambito al fine di favorire il miglioramento
della qualità dell’esperienza turistica, in coordinamento con le politiche regionali;
f) promozione dei valori e dell’identità dell’ambito territoriale di riferimento;
g) valorizzazione dell’utilizzo delle produzioni e delle esperienze locali;
h) affiancamento e sostegno degli operatori turistici con riferimento al coinvolgimento nella
costruzione del prodotto turistico, definizione delle proposte tematiche stagionali, utilizzo
delle piattaforme digitali di sistema, coerenza tra posizionamento della struttura e quello
della località, programmi di formazione;
i) sostegno alle attività e ai programmi incentrati sul tema della sostenibilità;
j) promozione di azioni volte al miglioramento dei servizi di mobilità;
k) valorizzazione delle infrastrutture del territorio, compresa la gestione di impianti e servizi
sportivi, culturali e di interesse turistico ivi presenti.
10. Per le suddette finalità ogni D.M.O. riconosciuta predispone un Piano turistico di sviluppo della
destinazione a valenza quinquennale che, sulla base degli elementi distintivi della destinazione,
stabilisce le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici e generali della programmazione turistica locale,
individuando almeno i seguenti aspetti:
a) il quadro dell’offerta turistica, delle risorse turistiche locali e l’analisi della domanda e delle
previsioni sull’evoluzione delle potenzialità turistiche;
b) gli obiettivi e le strategie dell’attività locale di medio periodo;
c) le linee di intervento per lo sviluppo dell’offerta turistica locale;
d) la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività della D.T.L. e
dei servizi turistici di base;
e) i risultati attesi dall’attuazione in termini sia quantitativi che qualitativi;
f) i criteri per la valutazione dei risultati attesi.
11. Il Piano turistico di sviluppo della destinazione si declina in piani attuativi annuali nei quali sono
indicate:
a) le attività puntuali di organizzazione e gestione dei servizi turistici di base;
b) le attività sui diversi ambiti e mercati della domanda;
c) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche locali;
d) le iniziative per lo sviluppo della gamma di servizi turistici della destinazione;
e) le risorse da destinare all’attuazione del piano e le relative coperture finanziarie;
f) i criteri di ripartizione dei costi;
g) la metodologia di monitoraggio delle attività svolte;
h) il sistema degli indicatori di risultato.
12. Ai soggetti e agli enti locali parte di una D.M.O., ovvero alle D.M.O. stesse, è riconosciuta, con le
modalità stabilite nei singoli bandi, una premialità nell’attribuzione di finanziamenti, contributi o altri
vantaggi economici a valere sui fondi comunque disponibili destinati agli enti locali per interventi,
iniziative in campo turistico, culturale, ambientale, paesaggistico e nei piani e programmi aventi ad
oggetto interventi di riqualificazione e trasformazione urbana.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l.r. 15/2025
TITOLO 2Norme regionali di recepimento della legge 29 marzo 2001, n. 135
Art. 4Sistema informativo regionale del turismo - Ecosistema digitale del turismo (4) 1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema Informativo Regionale del
Turismo (S.l.R.Tur.), quale parte del complessivo sistema informativo regionale della Puglia.
2. La gestione operativa, manutentiva ed evolutiva del S.l.R.Tur., nelle sue diverse componenti e
funzionalità, è affidata all’A.Re.T. Pugliapromozione che vi provvede nell’ambito degli atti di indirizzo
della competente struttura regionale.
3. Il S.l.R.Tur. è in particolare finalizzato:
a) alla conoscenza del sistema turistico pugliese, anche sotto i profili dell’offerta, della domanda,
dei flussi e dell’impatto del turismo sull’economia regionale; b) al sostegno dell’attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al
conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale; c) al supporto dell’attività amministrativa regionale.
4. Gli enti locali e i soggetti dell’organizzazione turistica regionale come individuati dall’articolo 2
della presente legge, concorrono all’implementazione e all’aggiornamento del S.l.R.Tur., assicurando
la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al precedente
comma 3, secondo le forme e le modalità stabilite dalla competente struttura regionale.
5. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico
nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d) della l.r. 15/2025
Art. 5Informazione e accoglienza turistica (5) 1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte dagli enti
locali, anche tra loro associati nelle forme previste dalle vigenti normative, o dalle D.M.O., ove
esistenti, secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari
rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati
alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell’offerta complessiva delle risorse e
dei prodotti del territorio.
2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza
turistica spettano alla Giunta regionale, che disciplina:
a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni
distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del
territorio;
c) l’eventuale concessione di contributi;
d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono
gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.
3. Gli uffici di informazione e accoglienza di interesse regionale svolgono i servizi di informazione e
accoglienza turistica relativamente all’intero territorio regionale e sono situati nei luoghi interessati
da importanti flussi di turismo di transito quali aeroporti, grandi stazioni ferroviarie e porti di attracco
per turismo crocieristico.
4. Gli uffici di informazione e accoglienza locale svolgono i servizi di informazione e accoglienza
turistica relativamente al territorio di riferimento e sono preferibilmente collocati nei centri storici o
in prossimità delle principali attrattive turistiche o nei pressi degli snodi viari rilevanti.
5. Le attività di informazione e accoglienza turistica di interesse regionale sono svolte dall’A.Re.T.
Pugliapromozione, previa individuazione da parte della Giunta regionale dei siti di interesse di cui al
precedente comma 3. Ai relativi oneri si provvede nell’ambito delle risorse annualmente assegnate
alla medesima agenzia.
6. Le attività di informazione e accoglienza turistica locale sono svolte nelle singole località in via
prioritaria, ove esistenti, dalle D.M.O.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. e) della l.r. 15/2025
Art. 5 bis Disposizioni finanziarie e transitorie (6) 1. Le strutture regionali interessate e gli enti strumentali regionali provvedono agli adempimenti
previsti dal Titolo I della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per le medesime finalità è possibile ricorrere altresì, nei limiti delle spese eleggibili, ai fondi
strutturali e di investimento europei e statali di competenza regionale.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. f) della l.r. 15/2025
TITOLO 3Organizzazione dellA.RE.T
Art. 6Organizzazione dellA.RE.T 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, con sede legale in Bari, lARET quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione. (7) 2. LARET ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. 3. La gestione finanziaria dellARET è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con lobbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio. 4. L’organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell’ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione competente, su proposta dell’Assessore al turismo. Il regolamento definisce le norme di contabilità dell’ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità regionale.(8)
(7) Vedi il DPGR n. 176 del 22/02/2011 “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE” (8) Comma così sostituito dalla l.r.18/2010, art. 2. Vedi il reg. reg. 9/2011“Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione”
Art. 7(Compiti dell’ARET) (•) (•) (•) Compiti dell’ARET 1. L’ARET, che assume la denominazione di “Pugliapromozione”, è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori della brand identity, della accoglienza e dell’ospitalità. Ferme restando le funzioni della Regione in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione, in qualità di strumento operativo delle politiche regionali: a) diffonde e promuove la conoscenza e l’attrattività della Puglia come meta nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze, favorendo lo sviluppo economico del territorio anche attraverso l’internazionalizzazione delle imprese, dell’enogastronomia e dei Pugliesi nel Mondo, supportando altresì il cerimoniale della Presidenza regionale;
b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell’ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione professionale, gli istituti tecnico-professionali e le università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del mondo degli operatori e degli addetti del settore;
c) promuove la qualificazione dell’offerta turistica regionale favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove, inoltre, l’incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;
d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, sportivo, dei cammini e giovanile, nonché di quello sociale, e la valorizzazione degli indotti connessi;
e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale;
f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, produzioni audiovisive, cinematografiche e spettacoli artistici, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale;
g) favorisce la diffusione di un’ampia cultura dell’ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di ogni orientamento e condotta direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle condizioni personali;
h) promuove la tutela dei diritti del turista inteso come “consumatore”;
i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative dei sistemi turistici locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;
j) esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e l’efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli Info-Point turistici, anche nel loro raccordo con le pro loco;
k) collabora con il sistema delle camere di commercio, le istituzioni universitarie, organismi specializzati e gli enti di ricerca per elaborare piani e progetti di studio, rilevazione e analisi;
l) svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari;
m) promuove le tradizioni pugliesi, nonché i valori identitari del territorio, anche valorizzando l’appartenenza alla comunità pugliese nel mondo e sostenendo iniziative per la riscoperta delle radici dei migranti pugliesi e per il ritorno alla terra di origine;
n) promuove lo sviluppo di flussi turistici in luoghi strategici, connessi a infrastrutture o a mezzi di trasporto e di viaggio, anche attraverso interventi di cooperazione pubblica, volti in particolare alla diffusione della brand identity e alla accoglienza e alla informazione turistica;
o) sostiene le imprese delle filiere turistiche e culturali per favorirne la ripresa dopo eventi calamitosi di portata generale, nonché qualora ciò si renda necessario per motivi di opportunità strategica così come per lo sviluppo di asset o target strategici.”
(•) Articolo già sostituito dalla l.r. 18/2010, art. 3, è stato nuovamente sostituito dalla l.r. 51/2021, art. 51, comma 1. (•) Vedi l’art. 4 della l.r. 18/2010 che così dispone: “Art. 4 Illustrazione al Consiglio regionale del piano annuale degli interventi affidati a Pugliapromozione 1. L’Assessore al turismo illustra annualmente al Consiglio regionale il piano annuale degli interventi della promozione turistica la cui realizzazione è affidata a Pugliapromozione.”
Art. 8Organi dellA.RE.T. 1. Sono organi dellARET: a) il Direttore generale; a bis) il Consiglio di amministrazione; (10) a ter) il Presidente del Consiglio di amministrazione; (11) b) il Collegio sindacale.
1 bis. Il Direttore generale è affiancato da un Comitato tecnico-consultivo composto da sei esperti di accertata competenza nei settori della promozione turistica e del marketing territoriale e nominato dalla Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, con il compito di valorizzare e integrare le competenze necessarie a promuovere l’immagine dei diversi territori della Puglia. Le funzioni specifiche e l’organizzazione di tale organo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono indicati nel regolamento di cui all’articolo 6, comma 4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute. (9)
(10) Lettera aggiunta dall'art. 116, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024 (11) Lettera aggiunta dall'art. 116, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024 (9) Comma aggiunto dalla l.r. 18/2010, art. 5
Art. 8 bisIl Consiglio di amministrazione (12) 1. Il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri, tutti nominati
con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dell’equilibrio di genere, dura in carica tre
anni. L’incarico dei componenti è rinnovabile per una sola volta e, non può eccedere la durata
della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell’esercizio
delle funzioni, si intende prorogato fino alla data di nomina dei componenti del nuovo Consiglio
di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
insediamento della nuova Giunta regionale.
Per i membri del Consiglio di amministrazione nominati nel triennio in sostituzione di altri
membri cessati a vario titolo nel corso del mandato, l’incarico termina allo scadere dell’intero
Consiglio di amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di elevata e
comprovata professionalità ed esperienza nei settori di operatività dell’Agenzia, con competenze
professionali diversificate e, per quanto possibile, complementari. Ai componenti del Consiglio
di amministrazione diversi dal Presidente compete una indennità stabilita dalla Deliberazione
di Giunta regionale all’atto di nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali
competenti, secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011. 3. Nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi strategici e generali fissati dalla Giunta regionale, il
Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi specifici dell’Agenzia e, In particolare:
a) coordina, pianifica e indirizza l’attività dell’Agenzia;
b) su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione adotta i seguenti atti
programmatori e organizzativi predisposti dal Direttore generale:
1) il piano annuale e triennale delle attività dell’Agenzia;
2) il programma triennale dei fabbisogni di personale e il piano assunzionale;
3) il bilancio preventivo e consuntivo dell’Agenzia;
4) il piano della performance e la relazione finale sulla performance;
5) ogni altro atto o provvedimento che si renda necessario ai fini della gestione
dell’Agenzia.
(12) Articolo aggiunto dall'art. 116, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024
Art. 8 terPresidente del Consiglio di amministrazione (13) 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta
regionale su proposta del Presidente della Regione ed è scelto, previa valutazione del relativo
curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale, a livello nazionale
o internazionale, nei settori di operatività dell’Agenzia.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
a) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione, garantisce la coerenza dell’azione dell’Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza dettati dalla
Giunta regionale;
b) di concerto con i componenti del Consiglio di amministrazione, coordina, pianifica e
indirizza la politica e le attività scientifiche dell’Agenzia;
c) congiuntamente al Direttore generale, cura i rapporti con l’amministrazione regionale
e rappresenta l’Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e
internazionali;
d) presenta annualmente alla Giunta regionale, che l’approva previa istruttoria della
struttura regionale competente, la relazione sull’attività svolta dall’Agenzia, redatta
dal Direttore generale;
e) presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e coordina le riunioni
definendone l’ordine del giorno;
f) propone alla Giunta regionale la valutazione del Direttore generale:
g) laddove ne ravvisi la necessità e sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce al
Direttore generale deleghe;
h) trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all’articolo 8-bis, comma 3, lettera b),
numeri 1), 2), e 3).
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con facoltà di rinnovo
per un ulteriore triennio. L’incarico non può comunque eccedere la durata della consiliatura
regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni,
l’incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e, comunque, per un
periodo non superiore a novanta giorni dalla data di Insediamento della nuova Giunta regionale.
4. Il trattamento economico del Presidente del Consiglio di amministrazione è determinato dalla
Giunta regionale all’atto della nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali
competenti secondo criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011.
(13) Articolo aggiunto dall'art. 116, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024
Art. 9Il Direttore generale (14) 1. Il Direttore generale è scelto a seguito di procedura ad evidenza pubblica tra esperti di
comprovata competenza che abbiano maturato una esperienza almeno triennale, in enti pubblici
o in aziende private, in materia di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione
di attività complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella realizzazione di
progetti e grandi eventi volti a promuovere l’attrattività territoriale, anche in una proiezione
di carattere internazionale. È richiesta la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento e
una esperienza almeno triennale in materia di progettazione e di gestione di attività finanziate
dall’Unione europea, la conoscenza del territorio pugliese e la padronanza della lingua inglese.
2. Valgono per il Direttore generale dell’Agenzia le norme sulla incompatibilità previste per gli
amministratori e i dipendenti regionali.
3. L’incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto
di diritto privato che prevedrà modalità per l’espletamento di tale servizio, ivi compresi gli aspetti
della risoluzione anticipata dello stesso contratto.
4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell’ARET, assume la
rappresentanza legale amministrazione della sua attività. In particolare, il Direttore generale:
a) propone al Consiglio di amministrazione il programma annuale delle attività;
b) predispone per la successiva approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio
di previsione e il conto consuntivo;
c) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del
personale;
d) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
e) redige la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare al
Presidente della Giunta regionale e ai direttori di area competenti a cura del Consiglio di amministrazione;
f) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per
lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all’Agenzia;
g) cura le relazioni sindacali. 5. Al Direttore generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta regionale
all’atto della nomina, previa acquisizione del parere delle strutture regionali competenti secondo
criteri di moderazione in linea con le disposizioni della l.r. 1/2011.
(14) Articolo così sostituito dall'art. 116, comma 1, lett. c) della l.r. 42/2024
Art. 10Il Collegio sindacale. 1. Il Collegio
sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente
nominati dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore al turismo, tra
coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. Il Collegio
sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dellAgenzia
entro e non oltre dieci giorni dalla nomina di cui al comma 1. 3. I sindaci durano in
carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi.
Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale. 4. Il Collegio
sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione
economica e finanziaria dellA.RE.T. provvedendo, inoltre, a trasmettere alla
Giunta regionale, per il tramite dellAssessore al turismo, apposite relazioni
annuali sullattività svolta. 5. Il Collegio si
riunisce, ordinariamente, a cadenza periodiche. I componenti del Collegio
possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e
in relazione a quelle delle sedute ordinarie.
6. I componenti del
Collegio dei revisori decadono allorché perdono i requisiti base ai quali sono
stati nominati e non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio senza
giustificato motivo.
Art. 11Controllo sugli atti
dellA.RE.T. 1. Il controllo sugli atti dellARET è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 in materia di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione. La Giunta regionale, per il tramite dellAssessore regionale al turismo, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento dellARET.
Art. 12Finanziamenti 1. La dotazione finanziaria dellARET è determinata da: a) apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al piano di attività assegnato; b) proventi derivanti dallattività svolta in favore di soggetti pubblici e privati; c) donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati allAgenzia; d) finanziamenti ottenuti per lesecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nellambito delle materie di competenza dellARET.
TITOLO 4Soppressione delle aziende di promozione turistica
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
Art. 13(Soppressione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) (•) (•) 1. Le Aziende di promozione turistica (APT), già istituite ai sensi dellarticolo 7 della l.r. 23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione con lapplicazione delle norme del codice civile.
2. Il Direttore generale dell’Azienda regionale turismo (ARET) è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2012 presenta alla Giunta regionale il rapporto sullo stato della liquidazione. Il rapporto contiene almeno: a) la ricognizione analitica della situazione finanziaria delle aziende di promozione turistica (A.P.T.); b) i rendiconti finanziari sulla base dell’accertamento rispetto all’ultimo bilancio approvato; c) la ricognizione della situazione patrimoniale delle APT e dei rapporti attivi e passivi non esauriti; d) l’elenco dei beni immobili con i riferimenti catastali; e) l’elenco dei contenziosi in atto; f) l’elenco dei programmi comunitari di competenza delle APT e ancora in atto.(15) 2 bis. Successivamente all’approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione e alla sottoscrizione dei verbali di cui all’articolo 14, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l’estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la cessazione delle funzioni del Commissario liquidatore. (16) 2 ter. La Regione Puglia succede alle APT nei rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti alla data di approvazione del rapporto di cui al comma 2 e alla gestione ed estinzione degli stessi procedono gli uffici regionali secondo la ripartizione di competenze definita dalla Giunta regionale con la menzionata delibera di approvazione. Fanno eccezione i programmi di cui alla lettera f) del comma 2 che sono trasferiti all’ARET. Nell’espletamento degli adempimenti previsti dal presente comma, gli uffici regionali incaricati si coordinano con il Direttore generale dell’ARET. (17) 2 quater La Regione Puglia succede alle APT ai sensi dell’articolo 110 del Codice di procedura civile nei contenziosi di cui alla lettera e) del comma 2, esclusi quelli concernenti i programmi di cui alla lettera f) dello stesso comma, nei quali succede l’ARET, con i limiti previsti dall’articolo 111 del Codice di procedura civile. (18)
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli IAT validamente costituiti e operanti ai sensi dellarticolo 9 della l.r. 23/1996 passano alle dipendenze funzionali dellARET e i loro compiti vengono ridefiniti con atto del Direttore generale dellAgenzia, dintesa con gli enti partecipanti agli accordi di programma istitutivi.
4. Sono istituiti altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, IAT con gli stessi compiti definiti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 3. 4 bis. In riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera d) e dall’articolo 5, comma 2, lettera c), la Giunta regionale adotta apposite linee-guida riguardanti compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali degli uffici IAT. (19) (20)
5. [ Gli IAT dei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto svolgono funzioni di coordinamento tra gli IAT delle rispettive province.] (21)
(•) Vedi anche la l.r. 12/2005, art. 22 (•) Il Comma 2 dell’art. 23 della l.r. 38/2011 prevede che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, ogni sei mesi, l’Assessore al ramo è tenuto a predisporre e a trasmettere alla competente commissione consiliare permanente apposita relazione analitica riguardante gli adempimenti in essere e le risultanze di cui al presente articolo.. (15) Comma così sostituito dalla l.r. 38/2011, art. 23, comma 1, lett.a). Vedi anche reg. reg. 9/2011, art. 18 (16) Comma inserito dalla l.r. 38/2011, art. 23, comma 1, lett. b) (17) Comma inserito dalla l.r. 38/2011, art. 23, comma 1, lett. b) (18) Comma inserito dalla l.r. 38/2011, art. 23, comma 1, lett. b) (19) Comma così sostituito dalla l.r. 18/2010, art. 7, c. 1, lett. a) (20) Vedi l.r. 45/2012, art. 40. (21) Comma soppresso dalla l.r. 18/2010, art. 7, c. 1, lett. b)
Art. 14Destinazione dei beni delle Aziende di promozione turistica 1. I beni immobili di
proprietà delle Aziende di promozione turistica (A.A.P.T) elencati nei rapporti
sullo stato di liquidazione approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al
patrimonio della Regione Puglia con la sottoscrizione dei processi verbali di
consegna di cui all’articolo 13, che costituiscono titolo per le trascrizioni,
volture e ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione. 2. Ai fini della
valorizzazione dei beni immobili, la Regione Puglia può avvalersi della
collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni ed
enti pubblici, organismi e agenzie specializzate. 3. I beni mobili di
proprietà delle A.A.P.T. elencati nei rapporti sullo stato di liquidazione
approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al patrimonio della Regione
Puglia con la sottoscrizione dei relativi processi verbali di consegna che
costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture
contabili. 4. Fino alla
sottoscrizione dei processi verbali di consegna, il Commissario liquidatore
cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni delle A.A.P.T. 5. La Giunta regionale
può concedere in comodato all’Agenzia Puglia promozione, per le finalità della
presente legge, i beni delle A.A.P.T. 6. I beni mobili delle
AA.P.T. non aventi valore artistico e considerati come universalità indistinta,
così come classificati negli inventari allegati ai rapporti sullo stato di
liquidazione delle AA.P.T, sono trasferiti a titolo gratuito all’Agenzia
Regionale dei Turismo “Puglia promozione”, in quanto strumentali allo
svolgimento delle funzioni di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera j). 7. I beni mobili delle
AA.P.T. aventi valore artistico, così come classificati negli inventari
allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione delle AA.P.T, possono essere
trasferiti previa deliberazione della Giunta regionale e a titolo gratuito, ai
musei e alle pinacoteche pugliesi pubbliche, dando preferenza a quelli
territorialmente competenti, per lo svolgimento di attività finalizzate al
conseguimento di preminenti interessi pubblici collettivi. 8. In deroga al comma 1
dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 (Disciplina del
demanio e del patrimonio regionale) sono trasferiti a titolo gratuito ai comuni
territorialmente competenti per l’espletamento dei loro compiti e servizi
istituzionali, i beni immobili di seguito elencati: a)
Ostello della gioventù sito nel territorio comunale di Brindisi, di proprietà
dell’AA.P.T di Brindisi; b)
complessi immobiliari siti nel territorio comunale di Fasano (Selva di Fasano e
Torre Canne), di proprietà dell’AA.P.T di Brindisi; c) complesso immobiliare
del parcheggio e dei servizi pubblici antistanti la Grotta Zinzulusa sito nel
territorio comunale di Castro, nonché cabina elettrica ricadente nel territorio
dello stesso comune di proprietà dell’AA.P.T. di Lecce. Ostello della Gioventù sito nel territorio del Comune di Bari (Palese), di
proprietà dell’AA.P.T. di Bari.] (22)
(•) Articolo prima modificato dalle ll.rr. n. 38/2011 e n. 18/2010 e successivamente sostituito dalla l.r. n. 30/2015, art. 1 (22) Lettera già aggiunta dalla l.r.
n. 31/2016, art. 2, lettera a). è stata abrogata dalla l.r.
67/2018, art. 113,
comma 1. L'art. 113 della l.r. 67/2018 è stato, a sua volta , abrogato dalla l.r. 52/2019, art. 25.
Art. 15Personale 1. Il personale di ruolo già appartenente alla dotazione organica delle APT di cui allarticolo 26, comma 2, della l.r. 23/1996 è trasferito nel ruolo organico dellARET, definito con atto del Direttore generale e per la prima volta con quello adottato ai sensi del precedente articolo 6.
2. Il personale trasferito a norma delle presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento nonché lanzianità già maturata allatto del trasferimento.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dellARET è disciplinato dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché dai Contratti di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essa dipendenti.
Art. 15 bis[(Conferimento di funzioni ai STL)(•) ] (23) [1. All’avvio dell’Agenzia di Puglia promozione, in relazione alle procedure in atto riguardanti costituzione e riconoscimento dei Sistemi turistici locali (STL) di cui all’articolo 5, la Giunta regionale può valutare e disporre il conferimento di funzioni in tema di turismo agli stessi STL, sentito il partenariato istituzionale e sociale. 2. La direzione dell’Area competente dispone l’aggiornamento delle richieste presentate ai sensi degli articoli. 11 e 17 del regolamento regionale 9 marzo 2009, n. 4, secondo criteri all’uopo individuati che tengano conto di quanto indicato al comma 1.]
(•) Articolo inserito dalla l.r. 18/2010, art. 10 (23) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. g) della l.r. 15/2025
Art. 161. All’onere annuo
derivante dall’applicazione della presente legge quantificato in euro 516456,90
(lire 1 miliardo) per il corrente esercizio si farà fronte con lo stanziamento
previsto al capitolo di spesa n.4310.
2. Per gli esercizi
successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di
previsione.
Art. 17(Abrogazione) 1. La l.r. 23/1996 avente ad oggetto Riordinamento dellamministrazione turistica regionale in attuazione dellarticolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dal trentesimo giorno successivo allinsediamento del Direttore generale dellARET.
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