Anno 2002
Numero 10
Data 25/06/2002
Abrogato No
Materia Controlli amministrativi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° luglio 2002, n. 82.
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Legge Regionale 25 giugno 2002, n. 10

Disciplina dei controlli - Adeguamento alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3



Art. 1

(Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali)


1. Il Comitato regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 Norme per lesercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali, è soppresso.






Art. 2

(Controlli preventivi di legittimità)


1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, degli enti regionali nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, già attribuiti da leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo. cessano di essere esercitati.


2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli di legittimità sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). (1) 





(1) Vedi anche la l.r. 20/2004, art. 27


Art. 3

(Attività di vigilanza)


1. La Giunta regionale assicura lo svolgimento dellattività di vigilanza nei confronti degli enti regionali e degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa e amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, disciplinandone le modalità di esercizio con apposito regolamento.






Art. 4

(Personale)


1. Entro trenta giorni il Settore personale e organizzazione, su apposita direttiva della Giunta regionale, procederà allassegnazione alle strutture regionali del personale attualmente in servizio presso le Sezioni di controllo, garantendo la conservazione e la tenuta degli atti e documenti in possesso dei soppressi organi di controllo.






Art. 5

(Abrogazioni)


1. Sono abrogate la legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 e tutte le disposizioni normative regionali nelle sole parti in cui prevedono forme di controllo e verifica, restando in capo alle strutture regionali competenti per materia tutte le altre funzioni correlate al ramo di amministrazione corrispondente ai compiti attribuiti ai diversi enti.







Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.