Anno 2002
Numero 11
Data 25/06/2002
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° luglio 2002, n. 82.
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Legge Regionale 25 giugno 2002, n. 11

Concorso regionale ai maggiori oneri del C.C.N.L. 27.11.2000, degli autoferrotramvieri relativamente al biennio 2000 - 2001 e norme in materia di titoli di viaggio.



Art. 1


1. La Regione concorre ai maggiori oneri derivanti nel biennio 2000-2001 dallapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotramvieri di cui allaccordo nazionale del 27 novembre 2000 nei limiti della disponibilità di euro 1.291.142 riveniente dallimpegno di pari importo assunto sul capitolo n. 552050 del bilancio 2001, istituito dalla legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, con i criteri di cui al successivo articolo 2.


2. Il concorso regionale è commisurato al maggior onere unitario medio per addetto quantificato dalle associazioni datoriali nazionali quale quota parte a carico delle Regioni e delle autonomie locali ai sensi del Protocollo di intesa del 27 novembre 2000. Il concorso regionale è attribuito per lintera quota, sulla base delle unità lavorative dipendenti risultanti dai contratti di servizio, alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea di competenza regionale riconosciuti minimi ai sensi della vigente legislazione, con esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 10 novembre 1997, n. 422. La residua disponibilità finanziaria è attribuita agli enti locali, in proporzione al numero degli addetti ai servizi di rispettiva competenza, per la successiva erogazione ai soggetti gestori.



3. Resta a carico degli enti locali quanto dagli stessi dovuto per le integrazioni relative agli autoservizi pubblici di linee di loro competenza.







Art. 2

(Arrotondamento prezzi titoli di viaggio)(1) 


[1.           Il comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 25 marzo 1999, n.13 è sostituito dal seguente:

“1.    I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani di trasporti pubblici regionali locali (TPRL) sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall’effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di viaggio dei servizi di TPRL sono arrotondati, per eccesso o per difetto, ai dieci centesimi di euro fino all’importo di cinque euro, ai cinquanta centesimi di euro fino all’importo di venticinque euro e all’euro per importi superiori ai venticinque euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA”.

2.     La base tariffaria chilometrica minima di cui all’articolo 28, comma 1, della l.r. 13/99 è espressa in euro con almeno quattro cifre decimali.

3.    E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 32/2001.]



(1) Articolo abrogato dalla l. r. 18/02,  art. 38