Legge Regionale 20 dicembre 2002, n. 22 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione per lanno 2003, e comunque non oltre il 28 febbraio
2003, è autorizzato lesercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stati
di previsione delle entrate e delle spese per lanno 2002, come approvati con la
legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni.
(•) Disposizioni finanziarie
Art. 21. Lautorizzazione di cui allarticolo 1 è limitata a un
dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui
allelenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio
del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove
si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di
impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
2. In applicazione del comma 3 dellarticolo 66
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni,
è sospesa, dal 1° gennaio e per la durata dellesercizio provvisorio,
lesecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.
Art. 31. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata,
assegnate alla Regione per lanno 2003, possono essere impegnate a condizione
che i relativi fondi siano stati accertati dalla ragioneria della Regione a
termini dellarticolo 69
della l.r.
28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del Programma
operativo della Regione Puglia (POR), è autorizzata lesecuzione delle spese
relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di
bilancio.
Art. 41. Le disposizioni contenute nell’articolo 18
della l.r.
7/2002, concernenti la modalità e i criteri di emissione del prestito
obbligazionario destinato alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e
ospedaliere, restano confermate ed estese a tutto l’esercizio 2003.
Art. 51. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla
riduzione del costo dellindebitamento della Regione, sia attuale che futuro,
anche mediante la gestione attiva del debito attraverso lutilizzo di strumenti
derivati.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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