Anno 2002
Numero 28
Data 23/12/2002
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 dicembre 2002, n. 164.
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Legge Regionale 23 dicembre 2002, n. 28

Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa"(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 17/2007, art. 2, comma 2 e art. 3


Art. 1

(Istituzione dell’area naturale protetta)


1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19,, è istituito il Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa. (2) 

2. La perimetrazione del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso lUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dellAmministrazione provinciale di Brindisi e del Comune di Brindisi.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dellAmministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.





(2) Vedi la l.r. 10/2006, art. 16


Art. 2

(Finalità)


1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” sono le seguenti:

 a) conservare e  recuperare  le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;

c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;

d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;

e) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

f) bonificare i suoli inquinati;

g) rinaturalizzare le aree agricole, a ridosso dei siti a rischio di inquinamento, attraverso l’incremento della copertura arborea-arbustiva naturale;

h) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché  attività ricreative  sostenibili;

j) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.




Art. 3

(Zonizzazione provvisoria)


1. Fino allapprovazione del piano territoriale di cui allarticolo 6, il Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa è suddiviso nelle zone 1 (zona centrale) e 2 (fascia di protezione) così come individuate nellallegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.






Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale)


1. Sull’intero territorio del parco naturale regionale “Salina di Punta della contessa”, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell’ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

 a) aprire nuove cave;

b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e) asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione;

f) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;

h) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

i) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

k) aprire discariche.

 2.Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 6 è fatto divieto di:

 a) costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste.

 3. Fino all’approvazione del piano territoriale del Parco naturale regionale “Salina di Punta della contessa”, la competente struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, d’intesa con l’Ente di gestione di cui all’articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell’attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell’area.

 4. E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo 31, comma primo, lettere a) e b),  della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell’Ente di gestione.




Art. 5

(Gestione)


1. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con la legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata regionale “Boschi di S. Teresa e dei Lucci”.




Art. 6

(Strumenti di attuazione)


1. Per l’attuazione delle finalità del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa”, l’Ente di gestione di cui all’articolo 5 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

 a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997;

b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 21 della l.r.19/1997;

c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r.19/1997.

2. I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle finalità dell’area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata regionale “Boschi di Santa Teresa e dei Lucci”.




Art. 7

(Nulla osta e pareri)


1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere allinterno dellarea naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dellEnte di gestione.

2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.

3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, lEnte di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui allarticolo 4.






Art. 8

(Sanzioni)


1. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

 2. Per le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

 3. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.

 4. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.

 5. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.

 6. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.

 7. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica

 8. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.

 9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.

 10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.

 11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.

 12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 6 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione.




Art. 9

(Indennizzi)


1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” sono erogati direttamente dall’Ente di gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.

 2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano territoriale di cui all’articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:

 a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

 3. L’ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

 4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.




Art. 10

(Sorveglianza del territorio)


1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione di cui all’articolo 5, che la esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

 2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.

 3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.

 4. L’utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di gestione.




Art. 11

(Vigilanza)


1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse allattuazione della presente legge sono espletate dallUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dellarticolo 23 della l.r. 19/1997.






Art. 12

(Norma finanziaria)


1. Gli oneri  derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili in euro 66.666,66, sono a carico del Capitolo 0581010  “Spese per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002.

 2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.