Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3 Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.(1)
(1) Vedi anche la l.r. 17/2007
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge detta norme di indirizzo per la tutela dellambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti allinquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale.
2. Tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso la zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione duso, nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di risanamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli ambienti di lavoro, le attività aeroportuali e quelle destinate alla difesa nazionale.
4. La classificazione del territorio comunale concerne la ripartizione dello stesso in sei zone, classificate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, come di seguito riportato: a) classe I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, le aree di parco; b) classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; c) classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; d) classe IV, aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie; e) classe V, aree prevalentemente industriali: aree miste interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi; f) classe VI, aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Art. 2(La zonizzazione acustica del territorio) 1. La zonizzazione acustica del territorio comunale, vincolandone luso e le modalità di sviluppo, ha rilevanza urbanistica e va realizzata dai Comuni coordinando gli strumenti urbanistici già adottati con le linee guida di cui alla presente normativa. 2. La metodologia operativa per la classificazione e zonizzazione acustica è definita nellAllegato Tecnico alla presente legge.
Art. 3(Valori limite di rumorosità) 1. Per assicurare la tutela dellambiente dallinquinamento acustico, si fa riferimento a valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala A, LeqA[dB], parametro definito dallallegato A del decreto del Ministro dellambiente 16 marzo 1998. 2. Per ciascuna delle sei classi del territorio, riportate nellarticolo 1 della presente legge, non dovranno superarsi i valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala A, riferiti al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che vengono di seguito riportati: Classi di destinazione duso del territorio | LeqA[dB] Periodo diurno | LeqA[dB] Periodo notturno | I. aree particolarmente protette | 50 | 40 | II. aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 | III. aree di tipo misto | 60 | 50 | IV. aree di intensa attività umana | 65 | 55 | V. aree prevalentemente industriali | 70 | 60 | VI. aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |
3. Per le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti massimi per il rumore ambientale, sono stabilite anche le seguenti differenze, da non superare, tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): a) 5 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) [Leq(A)] durante II periodo diurno; b) 3 dB(A) per il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata allinterno degli ambienti abitativi.
Art. 4(Competenze della Regione) 1. Nellesercizio delle funzioni e compiti riservati alla Regione di cui allarticolo 12 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17, la stessa provvede, altresì, a: a) tenere e aggiornare, allinterno del sistema informativo ambientale, avvalendosi dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), la banca dati rumore, comprensiva della tipologia e dellentità delle sorgenti sonore presenti sul territorio; b) approvare, sulla base dei piani di risanamento comunali e nel rispetto dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 5, il piano di intervento per il risanamento dallinquinamento acustico di cui al successivo articolo 11; c) stabilire, per specifiche parti del territorio regionale nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dellambiente dal rumore, eventuali limiti massimi di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] inferiori a quelli previsti dal d.p.c.m. 1° marzo 1991; d) approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dellinquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dellambiente; e) fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] per le attività temporanee e ricreative svolte allaperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al d.p.c.m. 1° marzo 1991; f) tenere e aggiornare, su base semestrale, lAlbo dei tecnici competenti alle misurazioni fonometriche di cui allarticolo 2 della legge 28 ottobre 1995, n. 447. (2)
(2) La l.r. 17/2007, art. 5 così dispone:
Art. 5(Piano regionale di risanamento) 1. La Giunta regionale, nellambito del piano triennale per lambiente di cui allarticolo 4 della l.r. 17/2000, adotta, sentito il Consiglio regionale, il piano regionale degli interventi per il risanamento acustico utilizzando i fondi messi a disposizione dallo Stato o dallUnione Europea, oltre che eventuali propri fondi, stanziati nelle leggi di bilancio.
2. Nella redazione del piano sono stralciati gli interventi programmati dai Comuni, finanziati con i proventi delle sanzioni amministrative.
Art. 6(Interventi di risanamento acustico: criteri di priorità) 1. La Regione, ai fini delladozione del piano regionale degli interventi per il risanamento acustico, adotta i seguenti criteri di priorità con i conseguenti punteggi: A. Interventi previsti nelle aree: a) ospedaliere - punti 8; b) scolastiche - punti 6; c) particolarmente protette o prevalentemente residenziali - punti 5; d) di tipo misto - punti 4; e) di intensa attività umana - punti 3; f) prevalentemente industriali - punti 2; g) esclusivamente industriali - punti 1. B. Interventi conseguenti a superamento del limite massimo di Leq in dB(A) per ogni area: a) superi di 2 dB(A) - punti 1; b) superi di 4 dB(A) - punti 2; c) superi di 6 dB(A) - punti 3; d) superi di 8 dB(A) - punti 4; e) superi di 10 dB(A) - punti 5. C. Interventi interessanti un numero di abitanti e/o utenti: a) da 0 a 100 unità - punti 1; b) da 101 a 1.000 unità - punti 2; c) da 1. 001 a 10. 000 unità - punti 3; d) da 10.001 a 50.000 unità - punti 4; e) oltre 50.000 - punti 5.
Art. 7(Competenze della Provincia) (3) 1. Nellesercizio delle funzioni e compiti assegnati alle Province di cui allarticolo 13 della l.r. 17/2000, le stesse provvedono, altresì, a: a) approvare la zonizzazione acustica e i piani di risanamento dei Comuni, entro tre mesi dalla presentazione degli stessi; b) adottare, in caso di contrasto tra i Comuni interessati, la zonizzazione acustica relativamente ad aree contigue tra i Comuni stessi; c) realizzare e gestire, su tutto il territorio provinciale, avvalendosi dellARPA, sistemi di monitoraggio dellinquinamento acustico.
(3) La l.r. 17/2007, art. 5 così dispone:
Art. 8(Competenze del Comune) 1. Nellesercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni di cui allarticolo 14 della l.r. 17/2000, gli stessi provvedono, altresì, a: a) procedere alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per lapprovazione; b) adottare e trasmettere alla Provincia, per lapprovazione, i piani di risanamento di cui al successivo articolo 9; c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore mobili e temporanee; d) approvare, avvalendosi dellARPA, i piani di risanamento delle imprese di cui al successivo articolo 10; e) eseguire campagne di misura del rumore procedendo allanalisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e lentità dei rumori presenti sul territorio; f) adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa linibitoria parziale o totale di determinate attività.
Art. 9(Adempimenti e poteri sostitutivi) 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono alla zonizzazione acustica del proprio territorio secondo i criteri indicati nella presente legge e, in ogni caso, nel rispetto dellassetto urbanistico del territorio.
2. In ipotesi di contrasti tra Comuni limitrofi, relativi a zone contigue, la zonizzazione, limitatamente a tali zone, è operata negli stessi termini temporali, dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati.
3. In caso di mancato adempimento della Provincia e dei Comuni, provvede la Regione, per il tramite dellAssessorato allambiente, attraverso la nomina di commissari ad acta.
Art. 10(Piani di risanamento comunali) 1. Al fine di consentire ladeguamento ai limiti di cui allarticolo 4, i Comuni adottano piani di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I piani devono specificare, previa rilevazione della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, effettuata tramite tecnici competenti, le zone da risanare, con lindicazione degli interventi da effettuare, la stima della popolazione interessata a ogni intervento, i soggetti tenuti allintervento di risanamento, individuati tra i titolari dellattività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale, anche attraverso la delocalizzazione delle attività interessate, la stima degli oneri finanziari necessari, le eventuali misure cautelari a carattere durgenza per la tutela dellambiente e della salute pubblica.
3. I Comuni trasmettono i piani di risanamento alla Provincia per lapprovazione e, successivamente, alla Regione per la redazione del piano regionale di cui allarticolo 5.
Art. 11(Piano di risanamento delle imprese) 1. Le imprese verificano, entro tre mesi dallapprovazione della zonizzazione comunale, la rispondenza dei valori delle proprie emissioni sonore con i limiti previsti dalla presente normativa e ne danno informazione al Comune mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. In caso di esito negativo, limpresa si adegua ai limiti imposti mediante apposito piano di risanamento, entro i successivi sei mesi, fatto salvo quanto disposto dallarticolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 1° marzo 1991.
3. Il piano di risanamento, autocertificato ai sensi della legge 15/1968, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio.
4. I Comuni, avvalendosi dellARPA, approvano, entro novanta giorni dalla loro presentazione, i piani di risanamento acustico, verificandone la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla Provincia, in caso di esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi controlli.
Art. 12(Nuove attività imprenditoriali) 1. Per lesercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, limpresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa.
Art. 13(Prevenzione dellinquinamento acustico da traffico veicolare) 1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione di quelle esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità della progettazione e dellesecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.
Art. 14(Prevenzione dellinquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto
pubblico) 1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nella regione, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dellUnione europea.
2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano rispettivamente al Comune ovvero alla Provincia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di adeguamento del parco macchine esistente da realizzare entro i successivi tre anni.
Art. 15(Prevenzione dellinquinamento acustico negli edifici) 1. Le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.
2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.
Art. 16(Attività allaperto) 1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono allaperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dellUnione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.
2. Le attività sportive e ricreative svolte allaperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui allarticolo 3 e non possono essere svolte al di fuori dellintervallo orario 8.00 - 24.00. Le emissione sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata delledificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 -19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 15.00 e 19.00 - 24.00.
3. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente.
Art. 17(Attività temporanee) 1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui allarticolo 3 e non sono consentite al di fuori dellintervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
2. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata delledificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 -12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata delledificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
Art. 18(Sanzioni amministrative) 1. Per linosservanza delle disposizioni delle presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 500 Euro a 2.600 Euro per il superamento dei limiti previsti dallarticolo 3; b) da 3 60 Euro a 1.100 Euro per il mancato deposito del piano di risanamento di cui allarticolo 11; c) da 50 Euro a 310 Euro per la mancata presentazione alla Provincia della relazione tecnica di cui allarticolo 12; d) da 260 Euro a 1.100 Euro per il superamento dei limiti, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli articoli 16 e 17; e) da 1.100 Euro a 4.700 Euro per il mancato adeguamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo quanto previsto dallarticolo 8, lett. f); f) da 1.600 Euro a 4.700 Euro per la mancata presentazione ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine esistente di cui allarticolo 14.
2. Allaccertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.
Art. 19(Norme transitorie) 1. Le eventuali direttive e prescrizioni tecniche in attuazione della presente legge verranno impartite dalla Giunta regionale sulla base di apposito, parere dellARPA.
2. I Comuni che hanno già provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio sulla base di quanto indicato dallarticolo 2, comma 1, del d.p.c.m. 1° marzo 1991 ne verificano la rispondenza ai criteri individuati dalla presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla Provincia.
3. In caso di esito negativo, i Comuni adeguano la zonizzazione, entro i nove mesi successivi.
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