Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 6
Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.
Art. 1(Finalità)
1. In applicazione della normativa nazionale vigente, in base alla quale è stabilito che:
a) lUnione nazionale mutilati per il servizio (UNMS);
b) lAssociazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
c) lAssociazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC);
d) lEnte nazionale sordomuti (ENS);
e) lUnione italiana ciechi (UIC) (1)
sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene a esse attribuito lesercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali e economici delle rispettive associazioni di mutilati e invalidi, la Regione Puglia con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo leducazione, il lavoro. la formazione professionale, i trasporti. lassistenza sociale e sanitaria, il turismo. lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per lintegrazione sociale e per lelevazione sociale e lelevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.
2. Lesercizio di tutela e rappresentanza è riconosciuto, altresì, agli organismi associativi che abbiano gli stessi scopi e finalità e siano in possesso del riconoscimento effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.
(1) Vedi anche le ll.rr. 14/2001, art. 52 - 32/2001, art. 22 - 1/2005, art. 41 - 39/2008