Anno 2002
Numero 6
Data 08/03/2002
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 marzo 2002, n. 32.
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Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 6

Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette.



Art. 1

(Finalità)


1. In applicazione della normativa nazionale vigente, in base alla quale è stabilito che:

a) lUnione nazionale mutilati per il servizio (UNMS);

b) lAssociazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);

c) lAssociazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC);

d) lEnte nazionale sordomuti (ENS);

e) lUnione italiana ciechi (UIC)  (1) 

sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene a esse attribuito lesercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali e economici delle rispettive associazioni di mutilati e invalidi, la Regione Puglia con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo leducazione, il lavoro. la formazione professionale, i trasporti. lassistenza sociale e sanitaria, il turismo. lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per lintegrazione sociale e per lelevazione sociale e lelevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.


2. Lesercizio di tutela e rappresentanza è riconosciuto, altresì, agli organismi associativi che abbiano gli stessi scopi e finalità e siano in possesso del riconoscimento effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.





(1) Vedi anche le ll.rr. 14/2001, art. 52 -  32/2001, art. 22  - 1/2005, art. 41  - 39/2008


Art. 2

(Nomine)


1. Tutti gli enti strumentali della Regione nei quali sono operanti organismi consultivi, con lentrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere, per le tematiche e le problematiche di competenza, alle rappresentanze regionali delle associazioni di cui allarticolo 1 la nomina di un membro rappresentante.






Art. 3

(Convenzioni)


1. Gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni o con cooperative sociali, emanazioni delle stesse associazioni di cui allarticolo 1 che abbiano espresso il 50 per cento dei soci con invalidità dal 46 per cento al 100 per cento, per delegare a esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla Pubblica amministrazione.