Regolamento Regionale 22 aprile 2002, n. 3 Regolamento di Organizzazione dell'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 recante
Norme di organizzazione dellamministrazione regionale;
Vista la L.R. n. 28 del 16 novembre
2001;
Visti gli artt. 39 e segg. Dello Statuto
regionale;
Vista la deliberazione n. 973 del 20.7.2001 con la quale
la Giunta Regionale ha ricognito e razionalizzato lapparato
regionale;
Vista la deliberazione di G.R. n. 169 del 1° marzo 2002
modificativa della n. 973/2000 con la quale è stata definita una prima
organizzazione interna dellArea delle Politiche Economiche e Finanziarie,
limitatamente allindividuazione dei moduli necessari al funzionamento dei
Settori Ragioneria e Bilancio, Finanze, Controlli Interni di Gestione, mentre ha
confermato per il Settore Programmazione quanto previsto dalla deliberazione n.
973/2000;
Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei regolamenti
regionali;
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1È costituita lArea delle Politiche Economiche e Finanziarie che si articola nei
Settori:
• Finanze;
• Ragioneria, Bilancio e Controlli interni di regolarità
amministrativa e contabile;
• Controlli interni di gestione . (1)
(1) Vedi, anche, gli articoli 1
e 2
del Reg.
10 ottobre 2003, n. 15.
Art. 2Settore Finanze. 1. Il Settore svolge, in particolare, i seguenti compiti: 2. Gestione delle Imposte regionali sulle attività produttive;
3. Gestione delle addizionali e compartecipazione ai tributi
erariali; 4. Gestione delle tasse automobilistiche; 5. Gestione degli altri tributi regionali. Al settore Finanze competono:
• La programmazione delle attività gestionali ed amministrative
inerenti:
a. IRAP;
b. Tasse sulle concessioni regionali;
c. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi;
d. Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
e. Addizionale regionale allimposta di consumo gas metano;
f. Tassa automobilistica;
g. Addizionale IRPEF;
h. Compartecipazione IVA.
• Lanalisi, la previsione e la programmazione dei flussi
tributari;
• Lintroduzione di innovazioni finalizzate alla
semplificazione, trasparenza nonché alla riduzione delle conflittualità tra
contribuente e amministrazione regionale;
• I collegamenti a livello tecnico con Uffici, Enti e
Organismi pubblici; • Lattività di studio e ricerca della legislazione
regionale, statale e comunitaria in materia di finanze.
Il Settore Finanze si
articola in: Ufficio Irap e Tributi Propri
LUfficio provvede alla:
• Attività gestionale ed amministrativa relativa alla
liquidazione, verifica, accertamento, riscossione, controllo e rimborso;
• Gestione amministrativa dei flussi finanziari;
• Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi,
iscrizioni a ruolo;
• Attività di consulenza, informazione e assistenza al
contribuente.
Ufficio Tasse Automobilistiche Regionale
LUfficio provvede alla:
• Gestione tecnica e contabile della tassa;
• Attività di controllo di merito;
• Controlli sugli intermediari delle riscossioni;
• Gestione del sistema informatico regionale;
• Gestione delle esenzioni dal pagamento della tassa;
• Gestione archivi veicoli regionali esonerati e annullamenti;
• Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi,
iscrizioni a ruolo;
• Attività di assistenza e informazione allutenza.
Art. 3Settore Ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità
amministrativa e contabile. Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività: 1) Esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste dallordinamento contabile regionale e statale; 2) Formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della Regione Puglia; 3) Monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa; 4) Monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari; 5) Verifica della legittimità della regolarità contabile e della correttezza dellazione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria. (2)
Il Settore Ragioneria, si avvale di una propria unità operativa
con funzioni di Segreteria, (gestione del personale, predisposizione di
circolari ed ordini di servizio, economato e cassa, attività di protocollo,
raccolta e conservazione di tutti gli atti amministrativi, conservazione e
gestione dellarchivio mandati di pagamento) e si articola nei seguenti Uffici
Centrali:(3)
a) Ufficio Entrate e Gestione Mutui;
b) Ufficio Uscite;
c) Ufficio Bilancio;
d) Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa;
e negli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto,
Brindisi e Foggia. LUfficio Entrate e Gestione Mutui, cura, in particolare, la
gestione delle fasi delle entrate del Bilancio Regionale di cui agli articoli 68,
69,
70
e 71
della L.R.
n. 28/2001. Provvede, altresì, alla gestione delle fasi della spesa
correlata ai mutui. LUfficio Uscite, cura, in particolare, la gestione di tutte le
fasi della spesa del Bilancio Regionale correlate allapplicazione dellart. 75
della L.R.
n. 28/2001, con esclusione della gestione delle fasi di spesa correlata ai
mutui. LUfficio Bilancio, cura, in particolare, tutte le attività
derivanti dallapplicazione del Titolo IV, e degli articoli 66,
88
e 89
nonché del Titolo VI della L.R.
n. 28/2001. LUfficio Controlli Interni di regolarità amministrativa degli
atti dirigenziali cura, in particolare, le attività previste dal comma 2 art. 1
del D.Lgs. n. 286/1999. Per il suddetto Ufficio, non si configura specifico obbligo di
denuncia alla Corte dei Conti, in ordine a notizie acquisite nella attività di
controllo, ma lo stesso ha lobbligo di dare comunicazione scritta al Presidente
della Giunta regionale, cui compete la segnalazione alla Corte dei Conti, ove
indispensabile, in particolare, in presenza di danni erariali. Lattività dellUfficio è esercitata sulla base di periodiche,
specifiche disposizioni di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.
Per la istruttoria della regolarità amministrativa degli atti
dirigenziali, lUfficio Controlli interni di regolarità amministrativa, si
avvale degli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto, Brindisi e
Foggia.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1,
Reg.
10 giugno 2002, n. 4. Il testo originario era così formulato: «5. Verifica
della regolarità contabile e della correttezza dell'azione amministrativa, nel
rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria.». (3) Per la nuova articolazione del Settore Ragioneria vedi l'art. 1,
Reg.
11 luglio 2003, n. 6.
Art. 4Settore controlli interni di gestione(4) Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività: 1. Analisi, verifica e valutazione dellefficienza ed
economicità dellazione amministrativa regionale; 2. Monitoraggio del rapporto tra costi e risultati. Il sistema
dei controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di
responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di
direzione di cui allarticolo 59
della L.R.
n. 28/2001 e provvede:
a. a misurare le prestazioni dei centri medesimi e di altre
unità organizzative;
b. alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli
fattori produttivi impiegati;
c. alla rilevazione dei dati relativi ai risultati quantitativi
e qualitativi della gestione;
d. allelaborazione e allapplicazione di indicatori di
efficacia, efficienza e di economicità dellazione amministrativa.
La struttura di cui al presente articolo è lorganismo di
riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della
gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui
allarticolo 107
della L.R.
n. 28/2001. Il controllo di gestione si avvale di un idoneo sistema
informativo.
Ciascun Assessorato si avvale di una apposita unità operativa
di controllo di gestione funzionalmente collegata al Settore Controlli Interni
di Gestione.
(4) Per l'articolazione del suddetto Settore vedi l'art. 1,
Reg.
11 luglio 2003, n. 6.
Art. 5Disposizioni finali. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni di cui alla L.R.
n. 7/1997, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo
in linea con le innovazioni introdotte dopo lemanazione della citata legge.
ALLEGATI D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286
Disposizioni finali Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
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