Regolamento Regionale 28 giugno 2002, n. 5
Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.
IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti
regionali;
Vista la L.R. 4/08/1999, n. 24 con la quale la Regione
Puglia ha fissato i principi e le direttive per lesercizio delle competenze
regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n.
114/98;
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001
con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione
delle medie e grandi strutture di vendita;
Visto lart. 5 del suddetto Regolamento Regionale che
fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita
prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di
apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre
e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento
stesso;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 776 del
28/06/2002 con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme
concernenti le grandi strutture di vendita;
EMANA
il seguente Regolamento: