Regolamento Regionale 27 novembre 2002, n. 7 Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private.(1)
(1) Vedi, anche, il regolamento 11/2008, la Delib.G.R.
26 settembre 2003, n. 1487, l'art. 24,
comma 4, L.R.
28 maggio 2004, n. 8 e la Delib.G.R.
22 giugno 2004, n. 911.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti
regionali;
Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 244/94 che
prevede diverse tipologie delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private;
Visto il DPR 14 gennaio 1997 che riconduce le tipologie
delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali diurne a seconda del
grado assistenziale;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1499
dell11/10/2002 con la quale si approva il Regolamento regionale di
organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne
pubbliche e private;
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica ovvero
struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con
copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, accoglie soggetti con elevata
difficoltà nellambito relazionale o autonomie di base compromesse, che
necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica. Posti letto: n. 14. Requisiti minimi autorizzativi: Organizzativi
- n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o
collaboratore professionale assistente sociale esperto;
- n. 8 collaboratori professionali sanitari (infermieri,
educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori
professionali assistenti sociali;
- n. 5 operatori tecnici addetti allassistenza.
I turni di servizio devono essere articolati in modo da
garantire la presenza del personale di assistenza nellarco delle 24 ore.
- N. ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 12
ore;
- N. ore settimanali di attività psicologica: minimo 12 ore.
Strutturali
Gli appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi
per una facile accessibilità. Per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere
più di due posti letto; inoltre, n. 1 camera da letto è utilizzata dal personale
in servizio; la superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 16 mq
per camere a due letti e 9 mq per camere singole. La qualità degli arredi dei servizi deve essere dignitosa ed
appropriata alle necessità degli utenti. Le camere devono avere illuminazione
naturale, adeguato oscuramento ed areazione; La struttura deve essere dotata di n. 4 servizi igienici per
gli utenti, con dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda
sempre garantita; Inoltre, n. 1 servizio igienico deve essere riservato al
personale in servizio. La zona giorno deve essere provvista almeno di:
1) n. 1 cucina piastrellata sino a due metri di altezza a
partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
2) n. 1 locale pranzo;
3) n. 1 locale per attività psico-riabilitative;
4) n. 1 locale per le riunioni;
5) n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere,
guardare la TV, ecc. Deve essere garantita, complessivamente, una superficie minima
di 30/35 mq. per utente. La struttura deve essere, altresì, in regola con le
disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 del presente regolamento.
La temperatura interna invernale deve essere di 20° C + 1° C.
Art. 2Comunità alloggio. La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale
socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura
assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul
piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità
psicosociali sufficientemente acquisite. Posti letto: n. 8 Requisiti minimi autorizzativi: Organizzativi
- n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o
collaboratore professionale assistente sociale esperto;
- n. 2 collaboratori professionali sanitari (infermieri,
educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori
professionali assistenti sociali;
- n. 2 operatori tecnici addetti allassistenza;
- N. ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 6
ore;
- N. ore settimanali di attività psicologica: minimo 6 ore.
I turni di servizio devono essere articolati in modo da
garantire la presenza del personale di assistenza per 12 ore giornaliere. Strutturali
Gli appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi
per una facile accessibilità. La struttura deve avere i seguenti requisiti:
- i servizi igienici per gli utenti non devono essere inferiori
a n. 1 ogni 4 utenti, con dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di
acqua calda sempre garantita; inoltre, n. 1 servizio igienico è riservato al
personale;
- per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere
più di due posti letto;
- la superficie minima delle camere deve essere non inferiore a
9 mq per camera singola e 16 mq per camere a due letti adeguatamente arredate;
- le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato
oscuramento ed areazione;
- la cucina deve essere piastrellata sino a due metri di
altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti ed
eventualmente per la loro somministrazione;
- n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere,
guardare la TV, ecc.. ed eventualmente, qualora la cucina non fosse
sufficientemente spaziosa, da adibire a zona pranzo.
- n. 1 locale per le riunioni. Deve essere garantita, complessivamente, una superficie minima
di 30/35 mq. per utente. La struttura deve essere, altresì, in regola con le
disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 del presente regolamento.
La temperatura interna invernale deve essere di 20°C+ 1°C.
Art. 3Gruppo appartamento. Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura residenziale socio -
riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già
autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo. Posti - letto per gruppo - appartamento: n. 3 Requisiti minimi autorizzativi: Organizzativi
- n. 2 unità lavorative, di cui:
n. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere,
educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore
professionale assistente sociale;
n. 1 operatore tecnico addetto allassistenza.
- N. ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 1
ora;
- N. ore settimanali di attività psicologica: minimo 1 ora.
Questo personale è previsto per moduli di n. 2 gruppi
appartamento. Strutturali
Stessi requisiti delle precedenti strutture rapportati al
numero degli utenti.
In ottemperanza al D.P.C.M. 29 novembre 2001, allegato 1C, in
caso di struttura accreditata, il 40% dei costi sono a carico della A.S.L. ed il
60% a carico dellutente o del Comune.
Art. 4Centro diurno. Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei
giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire
e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a
prevenire e contenere il ricovero. N. utenti accolti giornalmente: 20 Requisiti minimi autorizzativi: Organizzativi
- n. 7 unità lavorative, di cui:
n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o
collaboratore professionale assistente sociale esperto;
n. 4 collaboratori professionali sanitari (infermieri,
educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori
professionali assistenti sociali;
n. 2 operatori tecnici addetti allassistenza.
- N. ore settimanali di attività psicoterapeutica: minimo 12
ore. Nel Centro diurno, inoltre, è assicurata la collaborazione di
esperti (artigiani, maestri darte, ecc...) per la conduzione di attività
specifiche. In caso di attivazione servizio trasporto utenti e/o servizio
mensa si deve, in via preferenziale, ricorrere a cooperative integrate. Nel Centro diurno si attueranno percorsi riabilitativi miranti
alla autonomizzazione e risocializzazione degli utenti attraverso programmi
occupazionali volti allapprendimento di specifiche competenze utilizzabili in
senso lavorativo e programmi di animazione sociale. Oltre alle attività interne alla struttura, gli operatori
promuoveranno incontri di sostegno alle famiglie e di collegamento con il
territorio. Strutturali
La dotazione minima di ambienti della struttura è costituita
da:
- locale per attività individuali
- locali per attività socio - riabilitative e attività
collettive (almeno 2)
- spazio attività motoria
- n. 2 servizi igienici pazienti
- n. 1 servizio igienico personale
- locale relax pazienti
- locale pranzo
- cucinino.
La struttura deve essere, altresì in regola con le disposizioni
di cui agli articoli 5, 6 e 122 del presente regolamento.
Art. 5Laccesso e la dimissione dei pazienti nelle strutture di
riabilitazione psichiatrica, ai sensi del P.O. Tutela della salute mentale
1998/2000 avvengono in base ad un programma riabilitativo personalizzato,
concordato e periodicamente verificato, fra operatori del DSM, operatori della
struttura riabilitativa, pazienti ed eventuali persone di riferimento. Le attività riabilitative e risocializzanti sono finalizzate al
recupero funzionale e sociale del paziente psichiatrico, con lobiettivo finale
del reinserimento sociale e lavorativo e, comunque, del raggiungimento del
massimo livello di autosufficienza personale, sociale e/o lavorativa
acquisibile. Le strutture devono, pertanto, di norma, accogliere soltanto utenti
provenienti dal territorio della A.S.L. in cui le stesse sono collocate. Possono
essere ammesse deroghe solo per specifiche situazioni nelle quali
lallontanamento del paziente dal suo contesto socio-familiare corrisponda ad
una precisa - e temporanea - strategia terapeutico - riabilitativa; Le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne
devono essere allocate nellabitato cittadino in modo da agevolare i processi di
socializzazione e collegate in rete con le altre strutture del Dipartimento di
salute mentale della A.S.L. È vietato laccorpamento di più strutture che ospitano, in
forma residenziale, pazienti psichiatrici, nonché laccorpamento con servizi, a
carattere residenziale, che erogano assistenza ad anziani o disabili.
È vietato appaltare la fornitura dei pasti e della pulizia a
ditte esterne.
Art. 6Autorizzazione regionale allesercizio dellattività. Ai fini dellautorizzazione regionale allesercizio
dellattività prevista dallart. 8-ter, comma 4, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni, le cui procedure sono in corso di
regolamentazione con apposito atto giuntale, le strutture residenziali e diurne,
che sono in possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi
individuati dal presente provvedimento, devono essere allocate in edifici in
regola con le norme igienico - sanitarie relative alle civili abitazioni, con le
disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati e dotate di autorizzazione del Sindaco
alla realizzazione della struttura rilasciata ai sensi dallart. 8-ter, commi 1
e 3, del predetto D.Lgs., dallart. 6
della L.R.
n. 21/2000 e dellart. 27
della L.R.
n. 28/2000. Per quel che concerne la prevenzione e sicurezza degli
impianti e la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori, devono essere
rispettate tutte le procedure previste dal D.Lgs. n. 626/1994, le norme di
protezione antincendio e di sicurezza degli impianti elettrici e di
distribuzione del gas. Ciascun utente ed operatore deve essere dotato di
libretto di idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti previsto
dallart. 14 della L. n. 283/1962 e dal D.P.R. n. 327/1980. Le
strutture devono essere provviste della specifica autorizzazione sanitaria alla
preparazione e somministrazione degli alimenti di cui allart. 2 della L. n.
283/1962 e dotate del piano di autocontrollo alimentare previsto dal
D.Lgs. n. 155/1997.
Le strutture già autorizzate ai sensi della Delib. C.R. n.
244/1997 per un n° posti letto superiore a 14, sempre e comunque nei limite
massimo dei 20 posti letto, mantengono lautorizzazione per i posti letto per i
quali possiedono i requisiti di cui allart. 1 del presente regolamento o li
conseguano entro sei mesi dalladozione del seguente provvedimento, rapportati,
in proporzione, al maggior numero di utenti, e, per quel che concerne la
superficie minima garantita per utente, il requisito di cui al criterio n. 10,
punto a) del D.P.C.M. 22 dicembre 1989, fermo restando che non possono
superare n. 16 posti letto, qualora , tra i soggetti ospitati, vi siano pazienti
con elevata difficoltà nellambito relazionale, che necessitano di interventi ad
alta qualificazione terapeutica, al fine di non diminuire i livelli qualitativi
di assistenza riabilitativa garantita.
Art. 7Le strutture già in possesso dellaccreditamento transitorio di cui alla L.
n. 724/1994, art. 6, comma 6, alla L.R.
n. 28/2000, art. 22,
comma 2, ed alla L.R.
n. 32/2001, art. 11,
comma 8, adottano, entro 6 mesi dallapprovazione del presente
provvedimento, i requisiti specificati da questo regolamento regionale.
(•) Vedi il Reg. reg. 11/2008 che ha ridefinito le tariffe giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne
Art. 8Retta giornaliera. La retta giornaliera/utente, per ciascuna delle tipologie di
struttura indicate negli articoli n. 1 - 2 - 3 e 4 è individuata come segue:
STRUTTURA |
PERSONALE |
FITTO |
VITTO |
SPESE GENERALI
STRUTTURA
(ammortamneto arredi e attrezzature,
utenze, attività, igiene, materiale) |
Spese di amministrazio=ne e
Gestione |
TOTALE |
COSTO GIORNALIERO
STRUTTURA |
RETTA
GIORNALIERA
UTENTE |
|
[a] |
[b] |
[c] |
[d] |
5%
di[a+b+c+d] |
|
|
|
|
1 unità ctg.Ds
|
€ 28.205,63 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: le tariffe di cui alla presente tabella sono incrementate
nella misura del 2% a decorrere dalla data di verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 9Adeguamento delle rette. Le rette hanno valenza dal mese successivo allapprovazione del regolamento
regionale e, comunque, le Aziende sanitarie locali procedono alladeguamento
delle rette delle strutture riabilitative psichiatriche già transitoriamente
accreditate, dal mese successivo allaccertamento del possesso dei requisiti
previsti dal presente provvedimento ed assicurano lattività di vigilanza e di
controllo sulle strutture con cadenza semestrale, con particolare attenzione
agli standard di qualità, di cui allart. 12.
Art. 10Accreditamento provvisorio. Ai sensi dellart. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992, come
successivamente integrato e modificato, è concesso laccreditamento, in via
provvisoria, fino allemanazione della disciplina regionale sullaccreditamento
istituzionale, alle strutture che, per i posti letto già autorizzati, sono in
possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.
Art. 11Procedure per laccreditamento provvisorio delle strutture di riabilitazione
psichiatrica. La richiesta di accreditamento, in via provvisoria, ai sensi
dellart. 8-quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992, come successivamente
integrato e modificato, va inoltrata, sottoscritta dal rappresentante legale
dellEnte al Dirigente del Settore Sanità dellAssessorato regionale alta Sanità
e Servizi Sociali, per il tramite del Direttore Generale della A.S.L. competente
per territorio, entro 90 giorni dalla data di approvazione del Piano di riordino
della rete ospedaliera.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Le autorizzazioni di cui allart. 8-ter del predetto D.Lgs.,
dellart. 6
della L.R.
n. 21/2000 e dellart. 27
della L.R.
n. 28/2000;
2) relazione informativa dalla quale risulti il possesso dei
requisiti strutturali ed organizzativi, nonché dei requisiti di qualità;
3) documentazione comprovante che la struttura sia in regola
con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni e con le
disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, nonché attestante che siano rispettate
tutte le procedure previste dal D.Lgs. n.626/1994, le norme di protezione
antincendio e di sicurezza degli impianti elettrici e di distribuzione del gas,
la L. n. 283/1962, articoli 2 e 14 ed il D.Lgs. n. 155/1997, per
quanto riguarda il piano di autocontrollo alimentare.
Il Direttore Generale della A.S.L. verifica, tramite il
Dipartimento di Prevenzione, dintesa con il Dipartimento di Salute Mentale, che
la struttura sia in regola con il possesso di tutti i requisiti previsti dal
presente regolamento, richiedendo, se necessario, ulteriori chiarimenti e/o
integrazione della documentazione già prodotta, quando ciò sia indispensabile
per la valutazione di detti requisiti, e, entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda, la trasmette, in originale, al Dirigente del Settore Sanità
dellAssessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali, corredata delle
risultanze istruttorie e del relativo parere in merito al possesso dei requisiti
ed al fabbisogno accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa,
nonché in relazione al volume di attività. Il termine di 30 giorni è sospeso
quando sia necessario acquisire chiarimenti c/o documentazione integrativa e
ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono alla A.S.L. i documenti o i
dati richiesti.
Il Dirigente di Settore, verificata tramite i propri competenti
Uffici, la regolarità degli atti trasmessi ed il parere favorevole della A.S.L.
di competenza, con determinazione dirigenziale, entro 30 giorni dal ricevimento
degli atti, concede, ai sensi dellart. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. n.
502/1992, come successivamente integrato e modificato, laccreditamento, in
via provvisoria, della struttura, fino e non oltre lemanazione da parte della
Regione della disciplina sullaccreditamento istituzionale.
In assenza dei requisiti necessari ed in caso di parere
sfavorevole della A.S.L. di competenza, il Dirigente di Settore delibera il
diniego dellaccreditamento provvisorio.
Art. 12Standard di qualità delle strutture di riabilitazione psichiatrica. Le strutture residenziali di riabilitazione psichiatrica devono
porre attenzione al possesso dei seguenti standard di qualità:
a) le condizioni strutturali degli ambienti siano buone, con
particolare riguardo allo stato delle pareti (imbiancatura almeno triennale),
degli infissi, dei servizi igienici (con dotazioni complete e funzionanti ed
erogazione di acqua calda sempre garantita);
b) sia rispettato un programma di manutenzione ordinaria della
struttura;
c) siano disponibili mezzi di trasporto adeguati alle attività
ed al numero e tipologia degli utenti della struttura;
d) la struttura sia raggiungibile agevolmente anche con i mezzi
pubblici (45 minuti circa) dalla maggioranza dei familiari residenti;
e) il numero delle linee telefoniche sia adeguato al numero
degli utenti, degli operatori, delle attività svolte e vi sia la possibilità per
gli utenti di utilizzare un telefono, facendosi carico della relativa spesa;
f) la struttura sia organizzata in modo tale che ogni paziente
abbia uno spazio che può considerare come suo ed esista del mobilio per
conservare in modo sicuro oggetti personali; gli utenti siano aiutati a fare
scelte individuali per quanto riguarda gli spazi e gli effetti personali;
g) larredamento. conforme a quanto in uso nelle civili
abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, offra condizioni di
vivibilità buone le stanze siano arricchite con elementi decorativi, la
biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in
quantità adeguata;
h) tutti gli spazi siano accessibili agli utenti durante il
giorno, tranne eventuali dispense o depositi;
i) deve essere consentito ai visitatori laccesso alla
struttura liberamente ed in tutti gli spazi accessibili agli utenti, nel
rispetto della privacy di questultimi e del lavoro degli operatori;
j) il lavoro sia organizzato secondo il modello per équipe;
ogni membro delléquipe partecipi alla formulazione dei piani di trattamento, ne
valuti landamento nel corso di riunioni periodiche (settimanali o quindicinali)
ed abbia precise responsabilità nella loro attuazione;
k) per ciascun utente in carico sia redatto, insieme con
léquipe del Centro di salute mentale e con lutente stesso, un programma
riabilitativo personalizzato che, in rapporto alla patologia, alle disabilità,
alle potenzialità, alla storia personale ed alle aspettative del paziente,
individui gli obiettivi finali di miglioramento della qualità della vita da
perseguire, attraverso la riduzione delle disabilità, la riacquisizione
dellautonomia nella cura di sé e dellambiente, delle competenze interpersonali
ed intrapersonali, delle abilità strumentali generali e favorenti lautonomia
allesterno ed il completo reinserimento sociale e lavorativo, laddove
possibile;
l) venga nominato un operatore di riferimento in maniera
stabile e continuativa per ogni paziente;
m) le attività riabilitative non perseguano obiettivi generici,
bensì siano finalizzate ad obiettivi specifici ed effettivamente raggiungibili
per ciascuno degli utenti coinvolti in esse;
n) sia curato il rapporto con le famiglie dei pazienti e tra i
pazienti e i loro familiari; i familiari siano adeguatamente informati ed
incoraggiati ad assumere un ruolo attivo nel trattamento del paziente, laddove
ciò sia possibile ed opportuno;
o) ogni utente in carico abbia una sua cartella compilata in
modo completo ed aggiornato, con acclusa documentazione;
p) gli utenti siano adeguatamente informati in merito al
proprio stato di salute, allandamento del programma terapeutico riabilitativo
ed ai risultati dello stesso;
q) sia disponibile nella struttura una scorta adeguata di
farmaci generali fondamentali, di psicofarmaci fondamentali per il trattamento
delle emergenze psichiatriche, di materiale di pronto soccorso;
r) i pasti siano adeguati per quantità e qualità ai requisiti
nutrizionali;
s) le condizioni di pulizia e igiene e la profilassi in
generale siano curate con estrema attenzione onde prevenire il contagio da
malattie infettive;
t) il personale presti sempre la dovuta attenzione allaspetto
dei pazienti non autosufficienti nella cura di sé;
u) esista un piano annuale di formazione ed aggiornamento del
personale che riguardi tutte le figure professionali;
v) sia curata la redazione e laggiornamento periodico di una
Guida al Servizio quale strumento di informazione sulle prestazioni e le
garanzie dellutente.
I Centri diurni devono garantire il possesso dei medesimi
standard di qualità di cui al comma precedente, ad esclusione del punto f). Vedasi riferimenti normativi
ed europei in allegato
ALLEGATI Allegato Reg. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 D.P.C.M. 22 dicembre 1989 D.P.C.M. 29 novembre 2001 (tab) D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 L. 23 dicembre 1994, n. 724 L. 30 aprile 1962, n. 283
Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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