Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 4 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003 - 2005
TITOLO 1DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1(Livello massimo del ricorso al mercato
finanziario) 1. Per gli anni 2003–2005 il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all’articolo 25 della
legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), per la contrazione di mutui e prestiti della Regione è
determinato, tenuto conto degli effetti della presente legge, rispettivamente in
euro 800 milioni, 150 milioni e 300 milioni.
Art. 2(Spesa a carattere pluriennale) 1. Gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 3(Patto di stabilità interno) 1. Le disposizioni sul patto di
stabilità interno, previste dall’articolo 15 della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale
2002-2004), restano confermate per l’anno 2003 in attuazione dell’articolo 29,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003).
Art. 4(Estensione patto di stabilità interno agli enti
strumentali) 1. Per gli enti strumentali della Regione Puglia sono
confermate le disposizioni contenute nell’articolo 16 della l.r.
7/2002, sul patto di stabilità interno, in
adesione a quanto stabilito dall’articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria).
2. Al fine di
consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta
regionale.
3. Per l’anno 2003 agli enti strumentali è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere
all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno
vacanti.
4. Le assunzioni di personale a tempo determinato e quelle
relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa
autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti
abbiano assolto gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato l’equilibrio di
bilancio.
5. Le disposizioni dettate dai precedenti commi sono estese
ai Consorzi di bonifica operanti in Puglia.
Art. 5(Addizionale Irpef regionale.
Riduzione) 1. L’addizionale regionale
all’imposta sul reddito alle persone fisiche, di cui all’articolo 50 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali), così come modificato
dall’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15
dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472), già elevata per l’anno 2000
allo 0,9 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), e ulteriormente elevata,
per esigenze di copertura dei disavanzi sanitari, dal 1° gennaio 2001 nella
misura dell’1,4 per cento ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale 5 dicembre 2001, n.32
(Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2001), è ridotta all’1,2 per cento per i redditi riferiti all’anno di imposta
2003.
Art. 6(Acquisto di beni e servizi) 1. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di
spesa e in relazione a quanto previsto dall’articolo 24 della l. 289/2002, i
competenti uffici regionali devono procedere all’acquisto di beni e servizi
attraverso l’utilizzazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP
s.p.a..
2. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli uffici
regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base d’asta
al ribasso.
3. Nell’ipotesi in cui la vigente normativa consente la
trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in
casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di
mercato, dandone comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei
Conti.
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO 1Disposizioni
in materia di servizi sociali
Art. 7(Programma di interventi e di riparto per l’integrazione
scolastica dei disabili) 1. Il programma
di interventi e di riparto di cui all’articolo 4 della legge
regionale 9 giugno 1987, n.16 (Norme
organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati) e all’articolo 18
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10 (Norme per
la prevenzione, la riabilitazione e l’integrazione sociale dei portatori di
handicap), è prorogato di un ulteriore anno.
2. Le risorse
finanziarie assegnate sono utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti
previsti dall’articolo 46 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002) e
dall’articolo 26 della legge
regionale 22 dicembre2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2002).
3. Gli oneri
occorrenti al trasporto dei disabili per il raggiungimento delle strutture
riabilitative sono a carico dei Comuni per il 60 per cento e delle Aziende unità
sanitarie locali (AUSL) competenti per il territorio per il restante 40 per
cento.
4. I Comuni
stipulano intese con le AUSL al fine di garantire la continuità e
l’organizzazione del servizio, che resta formalmente in capo alle AUSL, fermo
restando il rimborso a favore delle stesse degli oneri di competenza dei
Comuni.
5. Il comma 5 dellarticolo 10 della legge
regionale 15 dicembre 2000, n. 26
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione
extracomunitaria), è sostituito dal seguente:
5. Ai Comuni inferiori ai ventimila abitanti,
sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere
su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12
maggio 1980, n. 42, calcolando al doppio il numero degli alunni ammessi ai vari
servizi e per larticolo 15 della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando
al doppio il numero dei residenti”.
6. Per
l’esercizio finanziario 2003 è confermata la disposizione di cui all’articolo 25
della l.r.
7/2002.
7. Il fondo di
euro 3.242.471,53 di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Legge finanziaria 2002), assegnato con decreto ministeriale dell’11 ottobre
2002, è utilizzato prioritariamente per sostenere la gestione diretta o
indiretta degli asili-nido già realizzati dai Comuni con finanziamenti pubblici,
secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
8. Le risorse
iscritte al capitolo 784025 del bilancio di previsione 2002 Trasferimenti ai
Comuni e Province del Fondo nazionale per le politiche sociali - legge 8
novembre 2000, n. 328 - Risorse vincolate - unità previsionale di base 9.2,
ammontanti a euro 63.032.259,60, sono ripartite ai Comuni con vincolo di
destinazione nel corso dellesercizio finanziario 2003, secondo i criteri
definiti con il piano adottato dalla Giunta, al netto della spesa prevista per
gli adempimenti di cui allarticolo 39.
CAPO 2Disposizioni in materia di formazione
professionale
Art. 8(CNOS - Polivalente di Lecce. Riconoscimento
costi) 1. In relazione
all’avvenuto trasferimento alla Provincia di Lecce, ai sensi della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 32
(Trasferimento all’Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione
professionale CNOS – Polivalente di Lecce), delle funzioni concernenti la
gestione del centro di formazione professionale CNOS polivalente di Lecce, già
trasferite alla Regione Puglia con deliberazione CIPE del 12 dicembre 1972, allo
scopo di definire, in maniera conclusiva, ogni rapporto pendente tra la Regione
Puglia e il predetto centro, ivi compresi i contenziosi ancora in atto, sono
riconosciuti a carico del bilancio regionale i costi relativi alle retribuzioni
del personale e alle spese generali di mantenimento della struttura, non
rendicontati all’Unione Europea, rimasti a carico del CNOS polivalente di
Lecce.
2. Il riconoscimento dei costi avverrà a seguito di
presentazione, da parte dello stesso ente, di apposita rendicontazione e previa
verifica da parte dei competenti servizi regionali.
3. Nel bilancio di previsione 2003, nell’apposita unità
previsionale di base 6.3.1, è iscritto specifico capitolo 961110 “Spese connesse
al riconoscimento al CNOS di Lecce degli oneri sostenuti per l’attuazione delle
attività formative” con uno stanziamento di euro 516.456,90.
CAPO 3Disposizioni in materia di lavori
pubblici
Art. 9(Contributo straordinario ai Comuni colpiti dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002) 1. Il contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino
Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto in 1
milione di euro dall’articolo 40 della legge regionale 9 dicembre2002, n.20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2002), è elevato a euro 3
milioni.
2. La copertura del relativo onere aggiuntivo di 2 milioni
di euro è garantita con specifico stanziamento iscritto nell’unità previsionale
di base 8.4.1, capitolo nuova istituzione 511043 “Contributo straordinario ai
Comuni del Sub Appennino Dauno per la ricostruzione di opere danneggiate dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002”.
Art. 10(Agevolazioni ai Comuni colpiti da eventi calamitosi
nellanno 2002) 1. I Comuni della provincia di Foggia
colpiti da eventi calamitosi nellanno 2002, per i quali sia stato emesso
decreto di riconoscimento dello stato di emergenza, in deroga allarticolo 72,
comma 2, della l.r.
28/2001, possono restituire in cinque
annualità, da versare entro il mese di settembre, a partire dallanno 2004, le
somme concesse in prestito a valere sul fondo regionale di rotazione, istituito
con legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3
(Interventi regionali per agevolare l’acquisizione delle aree dei piani di
edilizia economica popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle
cooperative edilizie) e successive modificazioni e integrazioni, per
lacquisizione e lurbanizzazione di aree e edifici inclusi nei piani di zona
per ledilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11(Piano parcheggi) 1. Il contributo regionale per gli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122
(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale), per i quali, alla data di entrata in
vigore della l.r.
28/2000, è sorta obbligazione
giuridicamente vincolante per contratto con imprese esecutive di lavori, già
concesso in rate annuali, è rideterminato sulla base dei tassi applicati dalla
Cassa depositi e prestiti sui mutui contratti ed è confermato a condizione che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato certificato
l’effettivo inizio dei lavori.
CAPO 4Disposizioni in materia di ambiente
Art. 12(Utilizzo economie legge regionale 26 novembre 1979, n.
72) 1. Le residue economie delle somme già erogate ai sensi
della legge regionale 26 novembre 1979, n.72
(Tutela dell’ambiente naturale e culturale
caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e destinazione
d’uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente), abrogata dall’articolo 18
della legge
regionale 11 febbraio 1988, n. 6 (Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990
della Regione Puglia), restano assegnate all’Amministrazione beneficiaria e
finalizzate ad attività di recupero filologico e di valorizzazione del centro
storico, nel rispetto dei principi fondamentali della norma
originaria.
Art. 13(Fondo per la minore produzione dei
rifiuti) 1. Per l’anno 2003 il fondo di cui
all’articolo 15, comma 3, della legge
regionale 22 gennaio 1997, n.5 (Tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è ridotto al 25 per
cento.
Art. 14(Indennità risarcitoria per danni
ambientali) 1. L’indennità risarcitoria per il
danno arrecato all’ambiente, relativa alle opere abusive, già sanate o in via di
sanatoria, realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, è
ridotta nella misura dei due terzi rispetto a quanto previsto dall’articolo 4
della legge
regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per
il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico).
CAPO 5Disposizioni in materia di fiere e
mercati
Art. 15(Contributo straordinario agli enti
fieristici) 1. Per gli Enti
fieristici a carattere regionale di cui all’articolo 39 della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per
l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli
enti regionali), di Foggia e di Francavilla Fontana, è iscritto nel bilancio
regionale, limitatamente all’esercizio 2003, all’unità previsionale di base
4.8.2 “Enti fieristici regionali”, capitolo 352026 “Contributo straordinario per
le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell’Ascensione di
Francavilla Fontana”, lo stanziamento di euro 464.811,21 come di seguito
articolato:
a) per
l’ente Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52;
b) per
l’ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro 51.645,69.
CAPO 6Disposizioni in materia di agricoltura e
foreste
Art. 16(Disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi
di bonifica) 1. I Consorzi di bonifica operanti nel territorio pugliese,
entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, devono operare variazioni al proprio
bilancio prevedendo labbattimento del 30 per cento della spesa corrente e
riducendo, proporzionalmente, gli oneri di
contribuenza.
2. I Consorzi adottano gli atti necessari alla
riorganizzazione delle proprie funzioni, operando la ricognizione delle unità
lavorative con una dettagliata relazione su compiti e obiettivi delle stesse
unità singole e operative individuate.
3. I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di
contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a
riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici
derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per
la quantificazione dei benefici e determina lindice di contribuenza di ciascun
immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto
con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione
delle acque.
4. In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi
negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di
bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora
non pagate alla data di entrata in
vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno,
eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza
previsti dal presente articolo.
5. Per i Consorzi di bonifica che non hanno provveduto al
deposito degli ultimi tre bilanci consuntivi, qualora non vi provvedano entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, su proposta dellAssessore al ramo, provvede alla nomina di un
Commissario ad acta per assicurare ladempimento.
Art. 17(Disposizioni in materia di gestione del patrimonio
forestale indisponibile della Regione) 1. La fruizione
del patrimonio forestale della Regione Puglia è disciplinata da apposito
regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le
contravvenzioni alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1 sono punite
con adeguata sanzione amministrativa.
3. Il personale
regionale in servizio presso gli Ispettorati forestali della Regione Puglia
svolge funzioni di polizia amministrativa per il rispetto delle prescrizioni
previste dal regolamento di cui ai commi 1 e 2, nonché dalle altre leggi in
vigore in materia forestale.
CAPO 7Disposizioni in materia di riforma
fondiaria ex Ersap
Art. 18(Modifiche agli articoli 3 e 6 della
legge regionale 30 giugno 1999, n.
20) 1. L’articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita di
beni di riforma fondiaria e per dimissioni patrimoniali in favore di enti
pubblici), è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
(Determinazioni dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima
del 23 giugno 1976)
1.Il prezzo di vendita in
favore dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è determinato
dalla sommatoria dei seguenti importi:
a) indennità di espropriazione
corrisposta al proprietario rivalutata all’attualità e ridotta di un
terzo;
b) somma corrispondente ai due
terzi:
b.1. dei costi delle opere realizzate
dall’Ente di sviluppo, al netto dei contributi
statali;
b.2.
dei pagamenti delle indennità miglioritarie per lodo
arbitrale.
2. Oltre al prezzo
determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate alla
Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per debiti poderali, non
rimborsati all’Ente di sviluppo e maggiorati degli interessi legali, per oneri
fondiari, nonché le spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a
eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la
definizione dell’atto.
3. Il pagamento dell’importo
complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in ununica
soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al
tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca
nei modi di legge.
4. Il prezzo e le condizioni
di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il
proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di
comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale
termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall’articolo
4>>.
2. L’articolo 6 della l.r.
20/1999 è sostituito dal
seguente:
<<Art. 6 (Affrancazioni)
1. Il disposto del comma 1 dell’articolo 10
della legge 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l’assegnatario
originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge
e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di
assegnazione. Le rate ancora da corrispondere sono maggiorate degli interessi
legali.
2. All’assegnatario, ovvero ai suoi eredi
legittimi pro indiviso, è riconosciuta, altresì, la facoltà di affrancare
l’unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non
ancora corrisposte, rivalutate all’attualità, e i debiti eventualmente gravanti
sull’unità produttiva maggiorati degli interessi
legali>>.
Art. 19Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001,
n. 14) 1.
Dopo il comma 7 dell’articolo 43
della legge regionale 31 maggio 2001,
n.14 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), sono aggiunti i
seguenti:
<<7 bis.
Il prezzo e le condizioni di vendita di
cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso
entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti
uffici regionali. Decorso tale termine, l’immobile ritorna nella disponibilità
della Riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma
1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di
possesso, così come quantificabili ai sensi del punto b) del comma 3, con
l’aggiunta degli interessi legali.
7 ter.
Le disposizioni previste dall’articolo 4,
comma 7, della l.r. 20/1999 si applicano alle cessioni dei beni e delle opere, di cui
al presente articolo, a prescindere dalla loro destinazione
d’uso>>.
CAPO 8(Disposizioni in materia di
cooperazione)
Art. 20(Sostegno alla
cooperazione) 1. Agli oleifici e cantine cooperative
realizzati con interventi finanziari pubblici che attuano programmi di fusione
delle rispettive unità produttive finalizzati a realizzare economie di gestione
e a migliorare la qualità dei prodotti è riconosciuto un contributo una tantum a
parziale copertura dei costi.
2. Le modalità e le misure per il
riconoscimento del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta
regionale.
3. Per i fini di cui al presente articolo
è stanziata la somma di euro 100 mila sull’unità previsionale di base 4.3.3,
capitolo di nuova istituzione 114140, epigrafato “Contributi straordinari
una-tantum per fusione oleifici e cantine cooperative”.
CAPO 9Disposizioni in materia di
patrimonio
Art. 21(Modifiche alla legge regionale 26 aprile
1995, n. 27) 1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale), è
sostituito dai seguenti:
<<1. Al fine di
promuovere il riordino, la valorizzazione e l’alienazione del patrimonio
immobiliare della Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni
o parte di essi, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, facenti
parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel
quale siano indicate le modalità di
dismissione.
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare
periodicamente l’elenco dei beni inseriti nella tabella A, previo atto del
Dirigente del Settore demanio e patrimonio di ricognizione dei
beni.
1 ter. Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A
la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di
cartolarizzazione e la partecipazione a fondi istituiti con apporto di beni
immobili ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86.>>
Art. 22(Modifiche all’articolo 20 della l.r.
20/1999) 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 20/1999 sono aggiunti
i seguenti:
<<4 bis.
Gli Enti territoriali che entro il 31
dicembre 2002 non hanno presentato richiesta di acquisizione degli immobili
indicati nel comma 1 decadono dall’aver titolo all’acquisizione diretta e ai
connessi benefici riportati nel comma 4.
4
ter.
La Giunta regionale è autorizzata ad
alienare i beni immobili ricadenti nella fattispecie del comma 4 bis nel
seguente modo: direttamente in favore di altri enti territoriali e/o di enti
pubblici che operano sul territorio pugliese, con le procedure previste
dall’articolo 28, comma 1, della l.r.
27/1995, senza l’applicazione dei benefici
previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 28; in mancanza di richieste da
enti territoriali e/o da enti pubblici, secondo le procedure previste dalla l.r. 27/1995.
4 quater.
Relativamente agli immobili di proprietà
regionale oggetto di dismissione mediante asta pubblica, gli enti territoriali e
gli enti pubblici possono, a parità di prezzo di vendita conseguito in sede di
gara, esercitare diritto di prelazione da formalizzare, entro quarantacinque
giorni dalla data della notifica, con provvedimento adottato dallorgano
competente, corredato della indicazione dei termini di pagamento, che non
possono superare i successivi centottanta
giorni.>>
Art. 23(Alienazione alloggi degli Istituti
autonomi case popolari) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1
della legge regionale 16 gennaio 2003,
n.1 (Disposizioni urgenti in materia di
edilizia residenziale pubblica – ERP), gli Istituti autonomi case popolari
(IACP) in stato di dissesto finanziario, sulla base di un piano di finanziamento
da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e redatto secondo i
criteri di cui all’articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), possono effettuare le
alienazioni degli alloggi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme
in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), con
le seguenti modalità:
a) pagamento in unica
soluzione, con una riduzione pari al 30 per cento del prezzo di
cessione;
b) pagamento immediato di una quota non
inferiore al 15 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento
della parte rimanente in non più di quindici anni, a un interesse pari al tasso
legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
Art. 24(Risanamento del dissesto finanziario
degli IACP) 1. Per le finalità
di cui all’articolo 1 della l.r.
1/2003, gli IACP in stato di dissesto
finanziario già riconosciuto dalla Regione, sulla base di un piano di
finanziamento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e redatto
secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 81, della l. 662/1996, possono
procedere all’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi, dal 70 per
cento al 100 per cento, per il risanamento del dissesto finanziario degli
Istituti, destinando le eventuali quote residuali al reinvestimento in edifici e
aree edificabili, alla riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, al recupero e manutenzione straordinaria
delle costruzioni esistenti e ai programmi integrati, nonché a opere di
urbanizzazione socialmente rilevanti.
CAPO 10Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 25(Utilizzo carburanti
alternativi) 1. La Regione promuove lutilizzo, per la
produzione ed erogazione dei servizi di Trasporto pubblico regionale locale
(TPRL), di carburanti alternativi e a basso tasso di inquinamento e alluopo
riconosce alle imprese utilizzatrici un’integrazione dei corrispettivi
contrattuali di servizio in misura pari a euro 0,001 per autobus.
km.
2. Allonere finanziario derivante dal
comma 1, nel limite massimo di spesa pari alleconomia derivante dai ribassi
delle gare da espletare ai sensi della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18, si provvede
con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dellunita previsionale di
base 08.01.
Art. 26(Intensificazioni programmi di esercizio
TPRL) 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure
concorsuali previste dallarticolo 16 della l.r. 18/2002, è fatto
divieto di autorizzare intensificazioni di programmi di esercizio che comportino
maggiori oneri a carico del bilancio regionale, fatta eccezione per quelle già
sperimentate positivamente, e autorizzate con corrispettivo, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge
regionale 25 marzo 1999, n. 13.
2. Lonere di spesa relativo alle
intensificazioni di cui al comma 1 non eccederà oltre quello sostenuto
nellesercizio finanziario 2000 per analoga
finalità.
3. La maggiore spesa derivante dai voli
elicotteristici autorizzati in eccedenza dal Sindaco delle isole Tremiti,
esclusivamente a causa dellinterruzione dei collegamenti marittimi per avverse
condizioni meteo-marine, è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo
0552018 e per gli anni successivi con appositi stanziamenti. Tale spesa sarà
comunque contenuta nel limite massimo di euro 50 mila.
Art. 27(Modifica alla l.r.
18/2002) 1. Il periodo dopo la lettera c) del
comma 3 dell’articolo 30 della l.r.
18/2002 è sostituito dal
seguente:
<<I documenti di
viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al
comma 4, ai cittadini che ne fanno richiesta per le tratte di servizio
interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette
categorie sulla base di idoneo documento>>.
CAPO 11Disposizioni in materia
sanitaria
Art. 28(Norme di ripianamento disavanzi
sanitari) 1. Al fine di
sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari dell’esercizio 2002, è stanziata nel
bilancio di previsione 2003, all’unità previsionale di base 9.1.3, capitolo
771088, la somma di euro 25 milioni.
Art. 29(Spesa di investimento nella
sanità) 1. Al fine di
sostenere spese di investimento per interventi di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è stanziata nel
bilancio di previsione 2003, all’unità previsionale di base 9.1.5, capitolo
721022, la somma di euro 43 milioni.
Art. 30(Disciplina contrattuale con le strutture
sanitarie) 1. La Regione Puglia garantisce la libera scelta dei cittadini ai
fini dell’accesso alle prestazioni sanitarie nell’ambito della programmazione
regionale e dell’organizzazione dei servizi del sistema sanitario regionale,
comprendente tutte le strutture pubbliche e private accreditate ex articolo 8
quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) e successive modificazioni, e nell’ambito degli accordi e
contratti di cui all’articolo 8 quinquies.
2. L’accreditamento transitorio di cui all’articolo 6, comma 6,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), è prorogato fino all’attuazione delle procedure di cui all’articolo 8
quater del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni.
3. A norma dell’articolo 8 quater, comma 2, del d.lgs. 502/1992, il
provvisorio accreditamento non costituisce vincolo per le aziende del servizio
sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate
al di fuori degli accordi e contratti di cui all’articolo 8 quinquies del
medesimo d.lgs. 502/1992.
4. A norma dell’articolo 8 quinquies, comma 1, lettera d), del
d.lgs. 502/1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura
corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico
del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le
regressioni tariffarie fissate dalla Giunta
regionale.
5. Fino allapprovazione da parte della Giunta regionale del
documento annuale e triennale di indirizzo economico-funzionale del servizio
sanitario regionale e di riparto del fondo sanitario regionale, per lanno di
riferimento, nei confronti di tutte le strutture private transitoriamente
accreditate sono confermati i tetti di remunerazione fissati, anche in nome e
per conto delle altre aziende del servizio sanitario regionale, dall’AUSL nel
cui ambito amministrativo insiste la sede legale o principale della struttura
privata interessata, con riferimento all’anno
precedente.
6. Nei contratti con le strutture private, le AUSL fissano i volumi
e le tipologie di prestazioni, in coerenza con quanto previsto al comma 4, e i
volumi eccedenti remunerabili, nel rispetto dei limiti massimi annuali di spesa
sostenibile fissati dalla Regione.
Art. 31(Termine di decorrenza delle riduzioni sui DRGs a più alto rischio
di inappropriatezza) 1. La
decorrenza della riduzione delle tariffe DRG (diagnostic related group) dei
ricoveri a più alto rischio di inappropriatezza di cui all’articolo 5, comma 2,
della legge regionale
5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento
e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001), oltre
le soglie determinate con deliberazione della Giunta regionale n. 1073 del 16
luglio 2002, è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di
adozione della suddetta deliberazione. Dal 1° gennaio al 31 luglio 2002 le
prestazioni sono remunerate senza la riduzione prevista nel suddetto
provvedimento.
2. Le soglie di ammissibilità individuate nella deliberazione di cui
al comma 1 sono confermate per l’anno 2003 e successivamente rideterminate con
periodicità annuale sulla base degli indicatori di attività
disponibili.
3. In esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 52, comma 4,
lettera c), della l. 289/2002, nei documenti di indirizzo economico funzionale
sono individuate le progressive riduzioni percentuali delle giornate complessive
di degenza ospedaliera dei cittadini della Regione
Puglia.
Art. 32(Obblighi informativi, monitoraggio e
controllo delle prestazioni sanitarie) 1. Ai fini degli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti e
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazioni del patrimonio e
finanziamento delle infrastrutture), convertito dalla legge 15 giugno 2002, n.
112 e successive modificazioni, per l’accesso all’adeguamento del finanziamento
del servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, le aziende, gli
enti e gli istituti del servizio sanitario regionale, nonché le strutture
private, sono tenuti ai conseguenti adempimenti informativi disposti dalle
competenti strutture regionali.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 è
causa:
a) di decadenza per i
Direttori generali delle aziende sanitarie;
b) di perdita dell’accreditamento, ovvero dell’autorizzazione, per
le strutture private;
c) di riduzione delle prestazioni autorizzate e dei limiti di
remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta
regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività
dell’inadempimento.
Art. 33(Riduzione delle liste di
attesa) 1. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario regionale, nei
limiti delle assegnazioni fissate annualmente dal documento di indirizzo
economico funzionale e dalle disposizioni regionali in materia di pieno impiego
dei potenziali erogativi delle strutture pubbliche, adottano adeguate
iniziative, nella prospettiva dell’eliminazione o del significativo contenimento
delle liste di attesa, dirette a favorire lo svolgimento presso gli ospedali e
le strutture pubbliche degli accertamenti diagnostici in maniera
continuativa.
2. Le iniziative di cui al comma 1 perseguono il fine, anche
mediante il ricorso a specifiche azioni e progetti obiettivo, della copertura
del servizio nei sette giorni della settimana, secondo quanto previsto
dall’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa.
3. Le aziende sanitarie danno attuazione all’articolo 52, comma 4,
lettera c), della l. 289/2002, oltre che con il recupero di risorse utilizzate
per finalità non prioritarie, anche individuando tra gli obiettivi connessi al
riconoscimento della retribuzione di risultato e della incentivazione della
produttività anche il contenimento delle liste di
attesa.
4. Le iniziative di cui al comma 1 devono tendere a garantire il
rispetto degli standards e degli impegni riportati nell’allegato b) all’accordo
dell’11 luglio 2002 sancito nella Conferenza Stato-Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano.
5. Il raggiungimento degli obiettivi di cui commi precedenti
costituisce elemento di valutazione dei Direttori generali e precondizione per
il riconoscimento della maggiorazione del compenso, nonché parametro per il
riconoscimento della retribuzione di risultato e dell’incentivazione alla
produttività per il personale dipendente
interessato.
6. La contrattazione integrativa aziendale definisce i progetti
specifici per il raggiungimento dellobiettivo di riduzione delle liste di
attesa.
Art. 34(Modelli organizzativi delle strutture
sanitarie e dotazioni organiche) 1. L’emanazione dei
criteri per l’adozione dei modelli organizzativi delle strutture sanitarie di
cui all’articolo 7, comma 3, della l.r.
20/2002 è sospesa per effetto delle
disposizioni di cui all’articolo 34 della l.
289/2002.
2. Fino all’emanazione
dei modelli organizzativi di cui al comma 1 e alla conseguente ridefinizione
delle dotazioni organiche definitive, i Direttori generali delle aziende
sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, rideterminano le dotazioni organiche provvisorie nel limite del numero
dei posti coperti al 31 dicembre 2002.
3. Ai fini di cui al
comma 2, fermo restando i limiti e i vincoli numerici e di spesa di cui alle
vigenti disposizioni di legge regionali, si tiene
conto:
a) dei posti coperti dal
personale a tempo indeterminato;
b) dei posti coperti dal personale a
tempo determinato nei limiti della dotazione organica provvisoria ex articolo 23
della l.r. 28/2000, qualora per gli stessi non siano in corso le procedure di
cui alla lettera c);
c) dei posti vacanti per i quali alla
data del 31 dicembre 2002 risulti formalmente avviata una delle seguenti
procedure:
c.1. pubblico concorso,
avviso pubblico, selezione ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del
lavoro)
c.2. avviso di mobilità o
formale atto di copertura di posti mediante mobilità ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
c.3. riqualificazione del
personale dell’area di comparto;
d) dei posti previsti per il
funzionamento del servizio di emergenza–urgenza autorizzati dalla Giunta
regionale alla data del 31 dicembre 2002
e non compresi nelle lettere a),
b) e c).
4. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 7, commi 5 e 6, della l. 20/2002, i limiti e i vincoli
alle assunzioni di personale di cui alle l.r.
28/2000 e 32/2001 cessano di avere efficacia a decorrere dalla
data di operatività prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 34, comma
11, della l. 289/2002 e di approvazione della dotazione organica per ogni
singola azienda sanitaria da parte della Giunta regionale entro novanta giorni,
trascorsi i quali la stessa dotazione organica si ritiene approvata. Detto
termine può essere interrotto una sola
volta.
5. Nellambito del numero complessivo dei posti di cui al comma 3 è
fatta salva lapplicazione degli istituti contrattuali vigenti che disciplinano
il sistema di classificazione per le progressioni interne del personale del
servizio sanitario regionale.
Art. 35(Modifiche all’articolo 28 della l.r.
28/2000) 1. L’articolo
28 della l.r.
28/2000 è sostituito
dal seguente:
<<Art. 28 (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
‘Oncologico’ di Bari. Disposizioni
transitorie)
1. AllIstituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico
“Ospedale Oncologico” di Bari, in considerazione dei maggiori costi sostenuti
per la mancanza di una sede propria e fino alla disponibilità della stessa, è
concesso un finanziamento straordinario annuo di 5 milioni di euro, con
prelevamento dal fondo sanitario regionale.>>
Art. 36(Rapporti con i medici di medicina
generale,
pediatri di libera scelta e specialisti
ambulatoriali) 1. Per le finalità previste dalla l. 405/2001 e di razionalizzazione
della spesa sanitaria, comprese quelle di cui all’articolo 52 della l. 289/2002,
i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, al fine di
garantire i livelli essenziali di
assistenza nel quadro delle risorse a tal fine assegnate dalla programmazione
regionale e locale, operano quali fiduciari delle AUSL, tenendo conto del budget
a questi attribuiti nel rispetto degli indirizzi
regionali.
2. Ai sensi dellarticolo 8, lettera f),
del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, fermo l’obbligo fissato dalle
norme di legge nazionali e regionali di rispetto dei livelli di spesa
programmati, gli accordi regionali disciplinano, in via generale, i rapporti tra
Regione, aziende e categorie dei soggetti medici interessati, rientrando nella
competenza della programmazione locale la definizione degli specifici obiettivi
e priorità da perseguirsi nei diversi ambiti territoriali e distrettuali, nonché
dai singoli soggetti medici interessati.
3. Per le finalità previste dalla vigente
legislazione, la definizione dei programmi regionali e locali di attività,
mirati a perseguire lappropriatezza e la razionalizzazione nellimpiego delle
risorse, sono di competenza esclusiva della Giunta regionale e delle Direzioni
generali delle aziende sanitarie, che provvedono attraverso atti
regolamentari.
4. Gli accordi con le categorie dei soggetti medici interessati per
il perseguimento di specifici obiettivi di risparmio rispetto ai tetti di spesa
programmati (budget) sono determinati nel rispetto dei principi e delle
indicazioni, in materia, previsti dai vigenti regolamenti di esecuzione degli
accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, con i medici specialisti ambulatoriali interni e con i medici
pediatri di libera scelta, ovvero nel rispetto di quanto definito dagli accordi
regionali e aziendali.
5. Non sono oggetto di accordo gli obiettivi obbligatori, compresi
quelli di risparmio previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale,
dagli atti di programmazione annuale e triennale presupposti, connessi o
consequenziali, ovvero da determinazioni della Giunta regionale, rispetto ai
quali i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti in virtù del rapporto fiduciario
in essere.
6. Per i soggetti di cui al comma 1 per i quali, a seguito dei
controlli e del monitoraggio cui sono obbligati per legge i Direttori generali,
a pena di decadenza automatica, ed esperite le procedure di contestazione e di
accertamento con le modalità previste nei regolamenti di esecuzione di cui al
comma 4, siano stati accertati comportamenti prescrittivi non conformi alle
norme e alle disposizioni regolamentari di ordine generale, si applicano le
disposizioni di cui allarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, nei casi più
gravi, le ulteriori misure di legge.
Art. 37(Disposizioni procedurali per le gare di appalto nelle aziende
sanitarie) 1. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario regionale, nello
svolgimento della propria attività negoziale per l’acquisizione di beni e
servizi, coerentemente alle disposizioni in materia di razionalizzazione,
contenimento e qualificazione della spesa sanitaria che caratterizzano le azioni
e i programmi di miglioramento del servizio sanitario regionale, operano nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione di
cui allarticolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e enti
locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), così come richiamato dall’articolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo).
2. Per l’acquisto di beni e servizi con valore di stima, imponibile
IVA, compreso tra i 50 mila euro e i 200 mila euro, le aziende e gli istituti
del servizio sanitario provvedono, nei trenta giorni successivi al termine di
presentazione del bilancio previsionale di ciascun esercizio, a pubblicare,
secondo le forme di pubblicità previste dalla vigente normativa comunitaria,
apposito avviso di gara indicativo a mezzo del quale rendono noto, per settore
di prodotti o di servizi, le procedure di acquisto che verranno avviate nel
corso dell’anno.
3. E fatto assoluto divieto di ricorrere al frazionamento della
spesa per eludere le disposizioni riguardanti i limiti per il ricorso a
procedure comunitarie nelle gare d’appalto previste dalla l.
289/2002.
Art. 38(Accordi e transazioni con fornitori di
beni, servizi e prestazioni sanitarie) 1. Ai fini del definitivo ripiano delle partite debitorie delle
aziende sanitarie, l’Agenzia regionale sanitaria è abilitata a concludere
accordi e transazioni, con singoli fornitori di beni, servizi e prestazioni
sanitarie e/o loro organismi rappresentativi appositamente delegati, finalizzati
a garantire la definizione delle pendenze, ridurre gli oneri accessori e
uniformare i pagamenti sul territorio regionale.
Art. 39(Norma transitoria in attuazione della
legge 8 novembre 2000, n. 328) 1. Nelle more
della definizione delle norme regionali di attuazione della legge 8 novembre
2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), le provvidenze economiche in favore dei pazienti
psichiatrici previste dalla legge regionale
7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni
finanziarie alle unità sanitarie locali per interventi socio-assistenziali
collegati all’assistenza psichiatrica), per l’anno 2003 fanno carico all’unità
previsionale di base 9.2.1, capitolo 784025 e sono erogate, nei limiti della
spesa per il 2002 e secondo le direttive vigenti, dalle AUSL alle quali sono
attribuiti i relativi finanziamenti.
Art. 40(Costituzione del Fondo regionale di
riequilibrio per lapplicazione degli istituti retributivi accessori del
personale dipendente dal Servizio sanitario
regionale) 1. Nell’ambito
delle azioni per la razionalizzazione e la qualificazione del Servizio sanitario
regionale, al fine di garantire uniformità e omogeneità negli impieghi presso
tutte le aziende pubbliche del servizio, sono costituiti fondi regionali di
riequilibrio per la remunerazione degli istituti accessori previsti dai vigenti
contratti nazionali collettivi decentrati di lavoro, a decorrere dall’anno 2003,
con utilizzo delle risorse aggiuntive regionali.
Art. 41(Attuazione dell’articolo 34, comma 13, della l.
289/2002) 1. In attuazione dellarticolo 34, comma 13, della l. 289/2002,
previa valutazione di curriculum attestante provata professionalità e
competenza, le aziende sanitarie possono stipulare contratti o convenzioni con
personale medico adibito, mediante incarichi a tempo determinato in essere alla
data del 31 dicembre 2002, ai servizi di emergenza territoriale confluiti nel
sistema di emergenza-urgenza 118, al compimento di almeno dodici mesi di
servizio.
2. I contratti di cui al comma 1 avranno durata annuale, con
decorrenza dalla data di subentro nelle relative funzioni da parte di medici di
continuità assistenziale che avranno superato il corso di formazione per
lemergenza territoriale, e potranno prevedere lutilizzo di detto personale
medico incaricato nelle centrali operative e nei servizi di medicina e chirurgia
di accettazione e durgenza.
3. I medici impiegati a tempo determinato per assicurare la fase
sperimentale del servizio regionale di emergenza territoriale - 118, in attività
alla data del 31 dicembre 2002, possono, a domanda, essere ammessi in
soprannumero ai corsi banditi ai sensi dellarticolo 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
270.
4. Nellattuale fase sperimentale di attivazione del servizio di
emergenza territoriale nella Regione Puglia gli incarichi provvisori conferiti
ai sensi dellarticolo 67, comma 3, del d.p.r. 270/2000 hanno scadenza in
coincidenza con il conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato.
Art. 42(Modifiche alla legge regionale 22
gennaio 1999, n. 6) 1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6
(Sistema regionale della
prevenzione. Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale –
ARPA), sono abrogati.
2. Il
personale, le dotazioni strumentali e le funzioni dei servizi
impiantistico-antinfortunistici delle AUSL titolari della gestione dei presidi
multizonali di prevenzione sono assegnati alle rispettive articolazioni
dell’ARPA.
Art. 43(Modifiche
alla l.r.
20/2002) 1. Al comma 1
dell’articolo 9 della l.r.
20/2002, dopo le parole: “di cui all’articolo 11 della l.r.
32/2001” sono
inserite le seguenti: “e alla vigente normativa regionale”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della
l.r.
20/2002, in materia
di gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali (USL), è
aggiunto il seguente:
<<3 bis.
Per il
rispetto delle norme in materia di patto di stabilità, degli obiettivi di
finanza pubblica, nonché dei termini e delle condizioni previste dal decreto
interministeriale 16 ottobre 2002, n. 65718, in materia di definitiva chiusura
delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, si applicano i principi e le
disposizioni di legge per la liquidazione coatta amministrativa previsti per la
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti
sotto qualsiasi forma costituiti, comunque interessanti la finanza pubblica, i
cui scopi sono cessati o che si trovano in condizioni economiche di grave
dissesto, ovvero le cui gestioni liquidatorie risultano gravemente deficitarie,
giusta previsione del comma 1 ter del d.l. 63/2002, convertito, con
modificazioni, dalla l. 112/2002>>.
3. Per
lattuazione del comma 2 del presente articolo:
a) entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale provvede a emanare il relativo decreto e a
disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Puglia;
b) con il
decreto di cui alla lettera a), il Presidente della Giunta regionale, al fine di
garantire l’uniformità dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 12
delle preleggi del codice civile, nomina per tutte le gestioni di liquidazione
coatta amministrativa un unico Comitato regionale di sorveglianza, costituito da
tre componenti, uno dei quali designato dal soggetto istituzionale di cui al
comma 3;
c) a tutti gli
effetti di legge lo stato del passivo, se riconosciuto, è quello accertato, in
esecuzione del comma 1, alla data del 31 dicembre 2002;
d) a favore
della gestione liquidatoria delle soppresse USL che evidenzia situazioni
gravemente deficitarie, la Regione garantisce, per se e per conto dello Stato,
disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza di euro 315 milioni,
costituente l’attivo disponibile, corrispondente al disavanzo residuo pari a
euro 239.536.477,91 indicato nel rendiconto generale allegato alla legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 29 (Rendiconto
generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2000), prudenzialmente
incrementato di maggiori somme connesse all’ulteriore grave dissesto rilevato a
seguito dell’indagine amministrativo-contabile presso le gestioni liquidatorie
delle soppresse USL della provincia di Taranto e di ulteriori mezzi previsti
dalla legge regionale di bilancio 2003, costituiti in specifico fondo, a
garanzia del pagamento di ogni legittimo credito, nei limiti del suddetto
ammontare complessivo, al netto degli acconti dalla stessa e dallo Stato già
corrisposti alla data di approvazione della presente legge;
e) il
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, con
proprio decreto, può avocare a sé le gestioni liquidatorie e istituire specifica
struttura di progetto, con oneri di funzionamento a carico delle stesse, a cui
affidare il compito speciale di coordinare e attuare tutte le operazioni di
liquidazione, nonché ogni altra azione di gestione, transazione, riparto, non
ammissione, recupero, escussione, senza esclusione alcuna, ritenuta opportuna o
necessaria per la tutela della finanza pubblica e dei superiori interessi della
collettività. Per tali finalità il Presidente della Giunta regionale può
chiedere la collaborazione e azionare, a norma di legge, le competenti
istituzioni della pubblica amministrazione, nonché, per la riscossione dei
crediti, fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n.
639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di leggi relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modificazioni e
integrazioni.”.
Art. 44(Decadenza
automatica dei Direttori generali) 1. In
conformità a quanto previsto dall’articolo 52, comma 4, lettera d), della l.
289/2002, riguardante la decadenza automatica dall’incarico dei Direttori
generali, sono confermate le disposizioni in materia di cui, in particolare,
alle l.r.
28/2000 e
32/2001, 7/2002 e
20/2002, nonché
quelle previste dalla presente legge.
Art. 45(Esonero
dall’obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria) 1. I
farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private sono esonerati
dall’obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria ex articolo 14
della legge 30 aprile 1962, n. 283 (concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e articolo
37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327
(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive
modificazioni).
2. Le aziende
sanitarie sono esonerate dall’obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del
libretto sanitario ai soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in
sede di ispezione presso le farmacie.
Art. 46(Modalità di
erogazione di medicinali) 1. Entro il 31
agosto 2003 la Regione Puglia, acquisiti i dati di spesa farmaceutica pubblica
relativi al primo semestre, sentite le associazioni rappresentative delle
farmacie pubbliche e private convenzionate, potrà confermare lattivazione delle
forme di distribuzione di cui allarticolo 8, comma 2, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria),
convertito dalla l. 405/2001, previa valutazione dell’economicità,
dellappropriatezza e dellefficienza del servizio e stabilendone le relative
modalità.
CAPO 12Disposizioni
varie
Art. 47(Rinuncia alla
riscossione di entrate regionali di modesta entità) 1. In
applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 74, comma 1, della
l.r.
28/2001, il limite
massimo è fissato in euro 25,00.
Art. 48(Acquisizione
degli immobili da destinare a sedi della Regione in Bari e della
delegazione
regionale nella Capitale) 1. Le
disposizioni contenute nell’articolo 22 della l.r.
20/2002, concernenti
le operazioni di contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per
un periodo di ammortamento massimo di dieci anni, da destinare all’acquisto di
un immobile in Roma da adibire a delegazione regionale nella Capitale, restano
confermate ed estese a tutto l’esercizio 2003 per un ammontare di 4,5 milioni di
euro.
2. La Giunta
regionale è autorizzata altresì a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un
mutuo fino a un massimo di 80,5 milioni di euro, per un periodo di ammortamento
massimo di venti anni, per l’acquisto e l’esecuzione di opere di
ristrutturazione e adeguamento dell’ex centro servizi di proprietà demaniale
quale nuova sede della Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione della
struttura da destinare al Consiglio regionale.
3. La Giunta
regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri, le modalità e
le condizioni delle relative operazioni di acquisizione.
4. Al
conseguente onere relativo agli anni 2003 e successivi si fa fronte mediante
specifici stanziamenti di bilancio da iscrivere in apposita unità previsionale
di base.
Art. 49(Proroga delle
funzioni del Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n.
18) 1. Le funzioni
del Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18
(Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale
di sviluppo agricolo della Puglia) e successive modifiche e integrazioni sono
prorogate di ulteriori tre anni.
Art. 50(Quarto
centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino. Contributo) 1. In
occasione del quarto centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino, è
erogato un contributo di euro 150 mila in favore del Comune di Copertino per le
opere infrastrutturali e di euro 50 mila in favore del Comitato promotore per le
attività celebrative.
2. Gli oneri
di cui al comma 1 graveranno, per euro 150 mila, sul capitolo 522090 dellunità
previsionale di base 8.4.4 e, per euro 50 mila, sull’unità previsionale di base
1.2.1, capitolo di nuova istituzione 1262, epigrafato Contributo straordinario
al Comitato promotore per la celebrazione del quarto centenario della nascita di
S. Giuseppe da Copertino.
Art. 51(Personale
regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi
politici) 1. Al
personale regionale distaccato, in via continuativa, presso le segreterie
particolari del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori regionali,
del Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale
e dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, nonché al personale
distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfetario
giornaliero, per ogni giornata d’effettiva presenza in servizio e fino a un
massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a ventidue centesimi di euro
per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di
missione dalla normativa vigente, assumendo a base di calcolo la distanza
chilometrica complessiva tra il Comune sede dell’ufficio di appartenenza e
quello della sede di lavoro. E’ altresì corrisposto un rimborso forfetario
giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro
quindici.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 sono estese a tutto il personale inviato a
prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso gli uffici
regionali ubicati fuori dalla sede di servizio, per un massimo di cento giorni
per anno.
3. Gli Economi
cassieri competenti provvedono a liquidare mensilmente le somme maturate, previa
presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di
presenza.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo per le distanze superiori
ai quaranta chilometri complessivi tra il Comune sede dell’ufficio di
appartenenza e il Comune sede di lavoro.
5. Le
disposizioni del presente articolo restano in vigore fino a quando la materia
non sarà regolamentata in sede di contrattazione decentrata con le
organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003.
6. L’articolo
27 della l.r. 7/2002 è abrogato e tutte le altre
disposizioni di norme regionali in contrasto con il presente articolo non si
applicano nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 2.
Art. 52(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3) 1. Dopo il
comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3
(Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), sono aggiunti i
seguenti:
<<5
bis.
Qualora i
responsabili dei Gruppi consiliari siano dirigenti già in servizio presso la
Regione, a essi compete un’indennità pari a quella spettante per la direzione
delle Commissioni consiliari ovvero, se migliore, quella posseduta per la
direzione dell’Ufficio da cui è distaccato.
5 ter.
La Presidenza del Consiglio regionale
stabilisce la graduazione di dette indennità, in relazione alla consistenza
numerica dei Consiglieri per ogni Gruppo.>>
2. Il comma 4
dellarticolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1, è
sostituito dal seguente:
<<4. Il Presidente del Gruppo conferisce lincarico
di responsabilità dellufficio a un’unità di cui al comma 1 già in possesso
della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella
categoria D o in possesso dei requisiti per linquadramento nella medesima
posizione previsti per laccesso dallesterno.>>
CAPO 13Modifiche al
trattamento indennitario e previdenziale dei Consiglieri regionali
Art. 53(Trattamento
indennitario) 1. Per il
libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia
spetta - a far tempo dalla data di proclamazione - il seguente trattamento
indennitario:
a) indennità
di mandato;
b) diaria di
funzione e missione;
c) trattamenti
accessori.
2. La
corresponsione del trattamento indennitario di cui al comma 1 cessa:
a) alla data
della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, per il Presidente del
Consiglio regionale e i membri dellUfficio di Presidenza;
b) alla data
di proclamazione del nuovo eletto, per il Presidente della Giunta
regionale;
c) alla data
di nomina degli Assessori regionali, per i componenti della Giunta
regionale;
d) alla data
di proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri
regionali.
Art. 54(Indennità di
mandato) 1. A titolo di
indennità di mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta
mensilmente - per dodici mensilità annuali - una somma lorda pari all80 per
cento dellindennità mensile lorda spettante ai Parlamentari
nazionali.
2. Al variare
dellindennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali varia,
proporzionalmente e con medesima decorrenza, lindennità di mandato dei
Consiglieri regionali di Puglia.
Art. 55(Diaria di
funzione e missione) 1. A titolo di
rimborso spese onnicomprensivo per gli oneri derivanti dalle funzioni esercitate
e per le missioni svolte sul territorio regionale nellespletamento del mandato,
ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente una diaria
calcolata sullindennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali nella
seguente misura percentuale:
a) 80 per
cento al Presidente della Giunta regionale;
b) 48 per
cento al Presidente del Consiglio regionale;
c) 40 per
cento al Vice Presidente della Giunta regionale;
d) 36 per
cento ai Vice Presidenti del Consiglio regionale e agli Assessori
regionali;
e) 32 per
cento ai Consiglieri segretari dellUfficio di Presidenza, ai Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti, speciali e dinchiesta, ai Presidenti dei
Gruppi consiliari e al Presidente del Comitato per la Protezione
civile;
f) 24 per
cento ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e
dinchiesta;
g) 22 per
cento ai Consiglieri segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali
e dinchiesta;
h) 20 per
cento ai Consiglieri regionali.
2. Nel caso in
cui il Consigliere regionale svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1,
è corrisposta solamente la diaria con percentuale più alta.
Art. 56(Trattamenti
accessori) 1. Ai
Consiglieri regionali spettano, mensilmente, a titolo di rimborso spese, i
seguenti trattamenti accessori:
a) diaria a
titolo rimborso spese;
b) rimborso
spese di trasporto;
c) rimborso
spese per missioni in Italia e allestero.
2. La diaria
di cui al comma 1, lettera a), è quella determinata dallarticolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5,
diminuita di ventuno punti percentuali.
3.
Allarticolo 4, comma 1, della l.r. 5/1998, le parole: di 1/18 sono
sostituite dalle seguenti: del 9 per cento.
4. Lentità
del rimborso spese di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo,
unitamente alla facoltà di aggiornarla periodicamente, è determinata
dallUfficio di Presidenza con apposita deliberazione.
5. LUfficio
di Presidenza emana le disposizioni attuative delle norme del presente
articolo.
Art. 57(Diritto
allassegno vitalizio) 1. Ai
Consiglieri regionali cessati dal mandato - che abbiano compiuto sessant’anni di
età e abbiano versato i contributi previdenziali obbligatori per un periodo di
almeno cinque anni - spetta un assegno vitalizio mensile.
2. Per ogni
anno di contribuzione oltre il quinto, letà richiesta per ottenere lassegno
vitalizio è diminuita di un anno, con il limite alletà di cinquantacinque
anni.
3. Ai fini del
computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero
purchè di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Per il
periodo così computato il Consigliere regionale è tenuto a versare i contributi
previdenziali obbligatori.
5. Lassegno
vitalizio è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale
trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere
regionale cessato dal mandato.
6. Lassegno
vitalizio è indicizzato annualmente, a partire dal 1° giugno 2005, della
variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata dallISTAT nellanno
precedente.
Art. 58(Contributi
previdenziali) 1. I
Consiglieri regionali in carica che hanno contribuito al fondo per la
corresponsione dellassegno vitalizio per quindici anni hanno diritto, a
domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per cento recuperando le
somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di
contribuzione.
Art. 59(Misura
dellassegno vitalizio) 1. Per i
Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato e non più rieletti,
fino alla legislatura precedente quella di entrata in vigore della presente
legge, lammontare dellassegno vitalizio è determinato in percentuale agli anni
di contribuzione - sullindennità mensile lorda corrisposta al Consigliere
regionale in carica nello stesso mese a cui si riferisce lassegno vitalizio -
secondo la seguente tabella:
Anni di
contribuzione |
Percentuale
sullindennità di carica mensile lorda |
5 |
35 |
6 |
37 |
7 |
42 |
8 |
47 |
9 |
52 |
10 |
57 |
11 |
59 |
12 |
61 |
13 |
64 |
14 |
67 |
15 |
70 |
16 e
oltre |
75 |
2. Per i
Consiglieri regionali aventi diritto, eletti o rieletti nella legislatura
dentrata in vigore della presente legge, lammontare dellassegno vitalizio è
calcolato - in percentuale agli anni di contribuzione - sullindennità di
mandato mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello
stesso mese cui si riferisce lassegno vitalizio, secondo la seguente
tabella:
Anni di
contribuzione |
Percentuale
sullindennità di carica mensile lorda |
5 |
40 |
6 |
44 |
7 |
48 |
8 |
52 |
9 |
56 |
10 |
65 |
11 |
68 |
12 |
70 |
13 |
72 |
14 |
76 |
15 e
oltre |
80 |
Art. 60(Disposizioni
finali) 1. Nel caso in
cui ai Parlamentari nazionali venga corrisposta una differente indennità mensile
lorda, costituisce riferimento per lapplicazione della presente legge
lindennità più favorevole per il Consigliere regionale.
2. Le norme di
cui agli articoli 53, 54, 55 e 56 decorrono dal 1° giugno dellanno
2003.
3. Le norme di
cui all’articolo 59 decorrono dal 1° agosto 2005. Entro la chiusura
dellesercizio finanziario 2003, lUfficio di Presidenza, dintesa con
lAssessorato al bilancio, provvede alla determinazione del fabbisogno nel
rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno.
4. La quota a
carico del Consigliere regionale per il pagamento del premio annuo
dellassicurazione infortuni, prevista dallarticolo 3 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 8, è
aumentata dal 30 per cento al 60 per cento.
5. Al variare
dellindennità mensile lorda corrisposta ai Parlamentari nazionali variano - in
ugual misura e con medesima decorrenza - tutte le diarie e rimborsi spese - a
essa collegati - spettanti ai Consiglieri regionali.
Art. 61(Abrogazioni) . Sono abrogati:
a) gli
articoli 1, 2, 7, 8 e 10 della l.r.5/1998;
b) larticolo
5 e il comma 2 dellarticolo 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e
successive modificazioni;
c) il comma 2
dellarticolo 6 della l.r. 5/1998;
d) il comma 3
dellarticolo 6 della l.r. 5/1998, da ultimo modificato con la
l.r. 7/2002.
Tabella A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dellart. 60 dello statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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