Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 4 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003 - 2005
TITOLO 1Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1Livello massimo del ricorso al mercato finanziario. 1. Negli anni 2003-2005 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di
cui all articolo 25
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforme dellordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), per la contrazione di mutui e prestiti della Regione è determinato,
tenuto conto degli effetti della presente legge, rispettivamente in euro 800
milioni, 150 milioni e 300 milioni.
Art. 2Spesa a carattere pluriennale. 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella tabella A
allegata alla presente legge.
Art. 3Patto di stabilità interno. 1. Le disposizioni sul patto di stabilità interno, previste dall articolo 15
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), restano
confermate per lanno 2003 in attuazione dellarticolo 29, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).
Art. 4Estensione patto di stabilità interno agli enti strumentali. 1. Per gli enti strumentali della Regione Puglia
sono confermate le disposizioni contenute nellarticolo 16
della L.R. n.
7/2002, sul patto di stabilità interno, in adesione a quanto
stabilito dallarticolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria).
2. Al fine di consentire il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali
trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia, entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di
competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per lanno 2003 agli enti strumentali è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di
procedere allavvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si
renderanno vacanti.
4. Le assunzioni di personale a tempo determinato
e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi
previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti
richiedenti abbiano assolto gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato
lequilibrio di bilancio.
5. Le disposizioni dettate dai precedenti commi
sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Puglia.
Art. 5Addizionale Irpef regionale. Riduzione. 1. Laddizionale regionale allimposta sul reddito alle persone fisiche, di cui
allarticolo 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di unaddizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),
così come modificato dallarticolo 1, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 506 (Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472), già elevata per lanno 2000 allo 0,9 per cento ai
sensi dellarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dellarticolo 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133), e ulteriormente elevata, per
esigenze di copertura dei disavanzi sanitari, dal 1° gennaio 2001 nella misura
dell1,4 per cento ai sensi dell articolo 2
della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2001), è ridotta all1,2 per
cento per i redditi riferiti allanno di imposta 2003. (1)
Art. 6Acquisto di beni e servizi. 1. Al fine di consentire il conseguimento di
risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto dallarticolo 24 della L.
n. 289/2002, i competenti uffici regionali devono procedere allacquisto di
beni e servizi attraverso lutilizzazione delle convenzioni quadro definite
dalla CONSIP S.p.A.
2. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma
gli uffici regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come
base dasta al ribasso.
3. Nellipotesi in cui la vigente normativa
consente la trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi
ricorso solo in casi eccezionali e motivati previo esperimento di una
documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla Sezione regionale
della Corte dei Conti.
TITOLO 2Norme settoriali di rilievo finanziario
CAPO 1Disposizioni in materia di servizi sociali
Art. 7Programma di interventi e di riparto per lintegrazione scolastica dei
disabili. 1. Il programma di interventi e di riparto di cui
allarticolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme
organiche per lintegrazione scolastica degli handicappati) e allarticolo 18
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10 (Norme per la prevenzione, la
riabilitazione e lintegrazione sociale dei portatori di handicap), è prorogato
di un ulteriore anno.
2. Le risorse finanziarie assegnate sono
utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dallarticolo 46
della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002) e dallarticolo 26
della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 2002).
3. [Gli oneri occorrenti al trasporto dei disabili
per il raggiungimento delle strutture riabilitative sono a carico dei comuni per
il 60 per cento e delle Aziende unità sanitarie locali (A.U.S.L.) competenti per
il territorio per il restante 40 per cento.] (2)
4. I comuni stipulano intese con le AU.S.L. al
fine di garantire la continuità e lorganizzazione del servizio, che resta
formalmente in capo alle AU.S.L., fermo restando il rimborso a favore delle
stesse degli oneri di competenza dei comuni. (3)
5. [ Il comma 5 dellarticolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria), è sostituito dal seguente: 5. Ai Comuni inferiori ai ventimila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, calcolando al doppio il numero degli alunni ammessi ai vari servizi e per larticolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando al doppio il numero dei residenti”.]. (4)
6. Per lesercizio finanziario 2003 è confermata
la disposizione di cui allarticolo 25
della L.R. n.
7/2002.
7. Il fondo di euro 3.242.471,53 di cui
allarticolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria
2002), assegnato con decreto ministeriale dell11 ottobre 2002, è utilizzato
prioritariamente per sostenere la gestione diretta o indiretta degli asili-nido
già realizzati dai comuni con finanziamenti pubblici, secondo le modalità
definite dalla Giunta regionale.
8. Le risorse iscritte al capitolo 784025 del
bilancio di previsione 2002 Trasferimenti ai comuni e province del Fondo
nazionale per le politiche sociali - legge 8 novembre 2000, n. 328 -
Risorse vincolate - unità previsionale di base 9.2, ammontanti a euro
63.032.259,60, sono ripartite ai comuni con vincolo di destinazione nel corso
dellesercizio finanziario 2003, secondo i criteri definiti con il piano
adottato dalla Giunta, al netto della spesa prevista per gli adempimenti di cui
allarticolo 39.
CAPO 2Disposizioni in materia di formazione professionale
Art. 8CNOS - Polivalente di Lecce. Riconoscimento costi. 1. In relazione allavvenuto trasferimento alla
Provincia di Lecce, ai sensi della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 32 (Trasferimento
allAmministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale
CNOS - Polivalente di Lecce), delle funzioni concernenti la gestione del centro
di formazione professionale CNOS polivalente di Lecce, già trasferite alla
Regione Puglia con deliberazione CIPE del 12 dicembre 1972, allo scopo di
definire, in maniera conclusiva, ogni rapporto pendente tra la Regione Puglia e
il predetto centro, ivi compresi i contenziosi ancora in atto, sono riconosciuti
a carico del bilancio regionale i costi relativi alle retribuzioni del personale
e alle spese generali di mantenimento della struttura, non rendicontati
allUnione Europea, rimasti a carico del CNOS polivalente di Lecce.
2. Il riconoscimento dei costi avverrà a seguito
di presentazione, da parte dello stesso ente, di apposita rendicontazione e
previa verifica da parte dei competenti servizi regionali.
3. Nel bilancio di previsione 2003, nellapposita
unità previsionale di base 6.3.1, è iscritto specifico capitolo 961110 Spese
connesse al riconoscimento al CNOS di Lecce degli oneri sostenuti per
lattuazione delle attività formative con uno stanziamento di euro 516.456,90.
CAPO 3Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 9Contributo straordinario ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 31
ottobre 2002. 1. Il contributo straordinario ai comuni del Sub
Appennino Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto
in 1 milione di euro dallarticolo 40
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2002), è elevato a euro 3
milioni.
2. La copertura del relativo onere aggiuntivo di
2 milioni di euro è garantita con specifico stanziamento iscritto nellunità
previsionale di base 8.4.1, capitolo nuova istituzione 511043 Contributo
straordinario ai comuni del Sub Appennino Dauno per la ricostruzione di opere
danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
Art. 10Agevolazioni ai comuni colpiti da eventi calamitosi nellanno 2002. 1. I comuni della provincia di Foggia colpiti da eventi calamitosi nellanno
2002, per i quali sia stato emesso decreto di riconoscimento dello stato di
emergenza, in deroga all articolo 72,
comma 2, della L.R. n.
28/2001, possono restituire in cinque annualità, da versare entro
il mese di settembre, a partire dallanno 2004, le somme concesse in prestito a
valere sul fondo regionale di rotazione, istituito con legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3 (Interventi regionali per agevolare
lacquisizione delle aree dei piani di edilizia economica popolare e la
realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie) e successive
modificazioni e integrazioni, per lacquisizione e lurbanizzazione di aree e
edifici inclusi nei piani di zona per ledilizia economica e popolare previsti
dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 11Piano parcheggi. 1. Il contributo regionale per gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi
della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale), per i quali, alla data di entrata in vigore della L.R.
n. 28/2000, è sorta obbligazione giuridicamente vincolante per
contratto con imprese esecutive di lavori, ed è confermato a condizione che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato certificato
leffettivo inizio dei lavori
CAPO 4Disposizioni in materia di ambiente
Art. 12Utilizzo economie legge regionale 26 novembre 1979, n. 72. 1. Le residue economie delle somme già erogate ai sensi della legge
regionale 26 novembre 1979, n. 72 (Tutela dellambiente naturale
e culturale caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e
destinazione duso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente), abrogata
dall articolo 18
della legge
regionale 11 febbraio 1988, n. 6 (Bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990 della Regione
Puglia), restano assegnate allAmministrazione beneficiaria e finalizzate ad
attività di recupero filologico e di valorizzazione del centro storico, nel
rispetto dei princìpi fondamentali della norma originaria.
Art. 13Fondo per la minore produzione dei rifiuti. 1. Per lanno 2003 il fondo di cui allarticolo 15,
comma 3, della legge
regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi), è ridotto al 25 per cento.
Art. 14Indennità risarcitoria per danni ambientali. 1. Lindennità
risarcitoria per il danno arrecato allambiente, relativa alle opere abusive,
già sanate o in via di sanatoria, realizzate prima dellapposizione del vincolo
paesaggistico, è ridotta di due terzi rispetto a quanto previsto
dallarticolo 4
della legge
regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle
autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) . (5)
1-bis. La presente norma regola tutti i rapporti ancora
giuridicamente pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e
non attribuisce alcun diritto di restituzione in favore di coloro che hanno
integralmente corrisposto la predetta indennità nella misura precedentemente
prevista (6)
CAPO 5Disposizioni in materia di fiere e mercati
Art. 15Contributo straordinario agli enti fieristici. 1. Per gli Enti fieristici a carattere regionale
di cui allarticolo 39
della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per lesercizio delle
funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di
Foggia e di Francavilla Fontana, è iscritto nel bilancio regionale,
limitatamente allesercizio 2003, allunità previsionale di base 4.8.2 Enti
fieristici regionali, capitolo 352026 Contributo straordinario per le spese di
funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dellAscensione di Francavilla
Fontana, lo stanziamento di euro 464.811,21 come di seguito articolato:
a) per lente Fiera di Foggia la somma di euro
413.165,52;
b) per lente Fiera di Francavilla Fontana la
somma di euro 51.645,69.
CAPO 6Disposizioni in materia di agricoltura e foreste
Art. 16Disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di bonifica (7) [ 1. I Consorzi di bonifica operanti nel territorio pugliese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono operare variazioni al proprio bilancio prevedendo labbattimento del 30 per cento della spesa corrente e riducendo, proporzionalmente, gli oneri di contribuenza. 2. I Consorzi adottano gli atti necessari alla riorganizzazione delle proprie funzioni, operando la ricognizione delle unità lavorative con una dettagliata relazione su compiti e obiettivi delle stesse unità singole e operative individuate. 3. I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina lindice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque. 4.[[ In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate.]] . I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dal presente articolo.(8) 5. Per i Consorzi di bonifica che non hanno provveduto al deposito degli ultimi tre bilanci consuntivi, qualora non vi provvedano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dellAssessore al ramo, provvede alla nomina di un Commissario ad acta per assicurare ladempimento. ](9)
(7) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett. i).(8) La Corte Costituzionale con sentenza n. 234/2006 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma 4(9) Vedi anche la l.r. 19/2003, art. 15
Art. 17Disposizioni in materia di gestione del patrimonio forestale indisponibile
della Regione. 1. La fruizione del patrimonio forestale della
Regione Puglia è disciplinata da apposito regolamento, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le contravvenzioni alle prescrizioni del
regolamento di cui al comma 1 sono punite con adeguata sanzione amministrativa.
3. Il personale regionale in servizio presso gli
Ispettorati forestali della Regione Puglia svolge funzioni di polizia
amministrativa per il rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento di
cui ai commi 1 e 2, nonché dalle altre leggi in vigore in materia forestale.
CAPO 7Disposizioni in materia di riforma fondiaria ex Ersap
Art. 18Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 giugno 1999, n.
20. 1. L’articolo 3
della legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20
(Definizione delle procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma
fondiaria e per dimissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), è
sostituito dal seguente: Art. 3 (Determinazioni dei prezzi e
modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno
1976) 1.Il prezzo di vendita in favore dei soggetti
individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria
dei seguenti importi: a) indennità di espropriazione corrisposta al proprietario
rivalutata all’attualità e ridotta di un terzo; b) somma corrispondente ai due
terzi: b.1. dei costi
delle opere realizzate dall’Ente di sviluppo, al netto dei contributi
statali; b.2. dei pagamenti delle indennità miglioritarie
per lodo arbitrale. 2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del
comma 1, lettere a) e b), devono essere versate alla Regione le somme relative
ai debiti gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati all’Ente di
sviluppo e maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le
spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni,
visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione
dell’atto. 3. Il pagamento dell’importo complessivamente
dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in ununica soluzione. Su richiesta
dell’acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una
durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di
legge. 4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui
al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso
alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo
da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il
prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall’articolo
4. 2. L’articolo 6
della l.r.
20/1999 è sostituito dal
seguente: Art. 6 (Affrancazioni) 1.
Il disposto del comma 1 dell’articolo 10 della legge 386/1976 si applica
a favore degli eredi anche quando l’assegnatario originario è deceduto prima
della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver
pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le rate ancora da
corrispondere sono maggiorate degli interessi
legali.
2.
All’assegnatario, ovvero ai suoi eredi legittimi pro indiviso, è
riconosciuta, altresì, la facoltà di affrancare l’unità produttiva pagando, in
unica soluzione, le annualità di ammortamento non ancora corrisposte, rivalutate
all’attualità, e i debiti eventualmente gravanti sull’unità produttiva
maggiorati degli interessi legali.
Art. 19Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 14. 1. Dopo il comma 7 dell’articolo 43 della legge
regionale 31 maggio 2001, n.14 (Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale
2001-2003), sono aggiunti i seguenti:
7 bis.
Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente
articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro sei mesi
dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali.
Decorso tale termine, l’immobile ritorna nella disponibilità della Riforma
fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a
carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così
come quantificabili ai sensi del punto b) del comma 3, con l’aggiunta degli
interessi legali.
7 ter.
Le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 7, della
l.r.
20/1999 si applicano alle cessioni dei
beni e delle opere, di cui al presente articolo, a prescindere dalla loro
destinazione d’uso.
CAPO 8Disposizioni in materia di cooperazione
Art. 20Sostegno alla cooperazione. 1. Agli oleifici e cantine cooperative realizzati
con interventi finanziari pubblici che attuano programmi di fusione delle
rispettive unità produttive finalizzati a realizzare economie di gestione e a
migliorare la qualità dei prodotti è riconosciuto un contributo una tantum a
parziale copertura dei costi.
2. Le modalità e le misure per il riconoscimento
del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale.
3. Per i fini di cui al presente articolo è
stanziata la somma di euro 100 mila sullunità previsionale di base 4.3.3.
capitolo di nuova istituzione 114140, epigrafato Contributi straordinari
una-tantum per fusione oleifici e cantine cooperative.
CAPO 9Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 21Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27. 1. Il comma 1
dell’articolo 33 della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27
(Disciplina del demanio e patrimonio regionale), è sostituito dai
seguenti: 1. Al fine di promuovere il riordino,
la valorizzazione e l’alienazione del patrimonio immobiliare della Regione la
Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati
nella tabella A allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio
disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate
le modalità di dismissione.
1 bis. La
Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l’elenco dei beni
inseriti nella tabella A, previo atto del Dirigente del Settore demanio e
patrimonio di ricognizione dei beni.
1 ter.
Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può
provvedere anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione
a fondi istituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell’articolo 14 bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
Art. 22Modifiche allarticolo 20 della L.R. n. 20/1999. 1. Dopo il
comma 4 dell’articolo 20 della l.r.
20/1999 sono aggiunti i
seguenti:
4 bis.
Gli Enti territoriali che entro il 31 dicembre 2002 non
hanno presentato richiesta di acquisizione degli immobili indicati nel comma 1
decadono dall’aver titolo all’acquisizione diretta e ai connessi benefici
riportati nel comma 4.
4 ter.
La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni
immobili ricadenti nella fattispecie del comma 4 bis nel seguente modo:
direttamente in favore di altri enti territoriali e/o di enti pubblici che
operano sul territorio pugliese, con le procedure previste dall’articolo 28,
comma 1, della l.r.
27/1995, senza l’applicazione dei benefici
previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 28; in mancanza di richieste da
enti territoriali e/o da enti pubblici, secondo le procedure previste dalla l.r. 27/1995.
4 quater.
Relativamente agli immobili di proprietà regionale oggetto
di dismissione mediante asta pubblica, gli enti territoriali e gli enti pubblici
possono, a parità di prezzo di vendita conseguito in sede di gara, esercitare
diritto di prelazione da formalizzare, entro quarantacinque giorni dalla data
della notifica, con provvedimento adottato dallorgano competente, corredato
della indicazione dei termini di pagamento, che non possono superare i
successivi centottanta giorni.
Art. 23Alienazione alloggi degli Istituti autonomi case popolari. 1. Per le finalità di cui allarticolo 1
della legge
regionale 16 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
Edilizia residenziale pubblica - E.R.P.), gli Istituti autonomi case popolari
(I.A.C.P.) in stato di dissesto finanziario, sulla base di un piano di
finanziamento da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale e redatto
secondo i criteri di cui allarticolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), possono
effettuare le alienazioni degli alloggi, ai sensi della legge 24 dicembre
1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), con le seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una
riduzione pari al 30 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore
al 15 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte
rimanente in non più di quindici anni, a un interesse pari al tasso legale,
previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
Art. 24Risanamento del dissesto finanziario degli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi (•) 1. Gli enti
gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in stato di
dissesto finanziario già riconosciuto dalla Regione, sulla base di un piano di
finanziamento da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale e redatto
secondo i criteri di cui allarticolo 2, comma 81, della L. n. 662/1996,
possono procedere allutilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi, dal
70 per cento al 100 per cento, per il risanamento del dissesto finanziario degli
Istituti, destinando le eventuali quote residuali al reinvestimento in edifici e
aree edificabili, alla riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, al recupero e manutenzione straordinaria
delle costruzioni esistenti e ai programmi integrati, nonché a opere di
urbanizzazione socialmente rilevanti. (10)
1-bis. Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario
possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una
quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al
fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio. (11)
(•) Rubrica così sostituita dalla l.r. n. 48/2014, art. 1, lett. a)(10) Comma modificato dalla l.r.
n. 48/2014, art. 1, lett. b) . Il testo originario del
comma era così formulato":Per le finalità di
cui all' articolo
1 della L.R. n. 1/2003, gli I.A.C.P. in stato di dissesto finanziario già
riconosciuto dalla Regione, sulla base di un piano di finanziamento da
sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e redatto secondo i criteri
di cui all'articolo 2, comma 81, della L. n. 662/1996, possono procedere
all'utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi, dal 70 per cento al
100 per cento, per il risanamento del dissesto finanziario degli Istituti,
destinando le eventuali quote residuali al reinvestimento in edifici e aree
edificabili, alla riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, al recupero e manutenzione straordinaria
delle costruzioni esistenti e ai programmi integrati, nonché a opere di
urbanizzazione socialmente rilevanti.Capo X - Disposizioni in materia di
trasporti." (11) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 48/2014, art. 1, lett. c). La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera. Sentenza n. 38/2016 - Gazz. Uff. 2 marzo 2016, n. 9, prima serie speciale.
CAPO 10Disposizioni in materia di trasporti
Art. 25Utilizzo carburanti alternativi. 1. La Regione promuove lutilizzo, per la
produzione ed erogazione dei servizi di Trasporto pubblico regionale locale
(T.P.R.L.), di carburanti alternativi e a basso tasso di inquinamento e alluopo
riconosce alle imprese utilizzatrici unintegrazione dei corrispettivi
contrattuali di servizio in misura pari a euro 0,001 per autobus km.
2. Allonere finanziario derivante dal comma 1,
nel limite massimo di spesa pari alleconomia derivante dai ribassi delle gare
da espletare ai sensi della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18, si provvede con gli stanziamenti
iscritti nei pertinenti capitoli dellunità previsionale di base 08.01.
Art. 26Intensificazione programmi di esercizio T.P.R.L. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure
concorsuali previste dallarticolo 16
della L.R.
n. 18/2002, è fatto divieto di autorizzare intensificazioni di
programmi di esercizio che comportino maggiori oneri a carico del bilancio
regionale, fatta eccezione per quelle già sperimentate positivamente, e
autorizzate con corrispettivo, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge
regionale 25 marzo 1999, n. 13.
2. Lonere di spesa relativo alle
intensificazioni di cui al comma 1 non eccederà oltre quello sostenuto
nellesercizio finanziario 2000 per analoga finalità.
3. La maggiore spesa derivante dai voli
elicotteristici autorizzati in eccedenza dal Sindaco delle isole Tremiti,
esclusivamente a causa dellinterruzione dei collegamenti marittimi per avverse
condizioni meteo - marine, è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo
0552018 e per gli anni successivi con appositi stanziamenti. Tale spesa sarà
comunque contenuta nel limite massimo di euro 50 mila.
Art. 27Modifiche alla L.R. n. 18/2002. 1. Il periodo dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo
30 della l.r.
18/2002 è sostituito dal
seguente:
I documenti
di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al
comma 4, ai cittadini che ne fanno richiesta per le tratte di servizio
interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette
categorie sulla base di idoneo documento .
CAPO 11Disposizioni in materia sanitaria
Art. 28Norme di ripianamento disavanzi sanitari. 1. Al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi sanitari dellesercizio 2002, è
stanziata nel bilancio di previsione 2003, allunità previsionale di base 9.1.3,
capitolo 771088, la somma di euro 25 milioni.
Art. 29Spesa di investimento nella sanità. 1. Al fine di sostenere spese di investimento per interventi di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è
stanziata nel bilancio di previsione 2003, allunità previsionale di base 9.1.5,
capitolo 721022, la somma di euro 43 milioni.
Art. 30Disciplina contrattuale con le strutture sanitarie.(12) (giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n.
111 del 18-03-2005 1. La Regione Puglia garantisce la libera scelta
dei cittadini ai fini dellaccesso alle prestazioni sanitarie nellambito della
programmazione regionale e dellorganizzazione dei servizi del sistema sanitario
regionale, comprendente tutte le strutture pubbliche e private accreditate ex
articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dellarticolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e nellambito
degli accordi e contratti di cui allarticolo 8-quinquies.
2. Laccreditamento transitorio di cui
allarticolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), è prorogato fino allattuazione delle
procedure di cui allarticolo 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni .(13)
3. A norma dellarticolo 8-quater, comma 2, del
D.Lgs. n. 502/1992, il provvisorio accreditamento non costituisce vincolo
per le aziende del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione
delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi e contratti di cui
allarticolo 8-quinquies del medesimo D.Lgs. n. 502/1992.
4. A norma dellarticolo 8-quinquies, comma 1,
lettera d), del D.Lgs. n. 502/1992, ove le strutture pubbliche e private
abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il
relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi
sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale.
5. Fino allapprovazione da parte della Giunta
regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economico - funzionale
del servizio sanitario regionale e di riparto del Fondo sanitario regionale, per
lanno di riferimento, nei confronti di tutte le strutture private
transitoriamente accreditate sono confermati i tetti di remunerazione fissati,
anche in nome e per conto delle altre aziende del servizio sanitario regionale,
dallA.U.S.L. nel cui ambito amministrativo insiste la sede legale o principale
della struttura privata interessata, con riferimento allanno precedente.
6. Nei contratti con le strutture private, le
A.U.S.L. fissano i volumi e le tipologie di prestazioni, in coerenza con quanto
previsto al comma 4, e i volumi eccedenti remunerabili, nel rispetto dei limiti
massimi annuali di spesa sostenibile fissati dalla Regione.
(12) Vedi anche la l.r. 26/2006, art. 17(13) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 settembre
2003, n. 1487.
Art. 31Termine di decorrenza delle riduzioni sui DRGs a più alto rischio di
inappropriatezza. 1. La decorrenza della riduzione delle tariffe
D.R.G. (Diagnostic related group) dei ricoveri a più alto rischio di
inappropriatezza di cui allarticolo 5,
comma 2, della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2001), oltre le soglie
determinate con Delib.G.R. 16 luglio 2002, n. 1073, è fissata dal primo
giorno del mese successivo alla data di adozione della suddetta deliberazione.
Dal 1° gennaio al 31 luglio 2002 le prestazioni sono remunerate senza la
riduzione prevista nel suddetto provvedimento.
2. Le soglie di ammissibilità individuate nella
deliberazione di cui al comma 1 sono confermate per lanno 2003 e
successivamente rideterminate con periodicità annuale sulla base degli
indicatori di attività disponibili.
3. In esecuzione delle disposizioni di cui
allarticolo 52, comma 4, lettera c), della L. n. 289/2002, nei documenti
di indirizzo economico funzionale sono individuate le progressive riduzioni
percentuali delle giornate complessive di degenza ospedaliera dei cittadini
della Regione Puglia.
Art. 32Obblighi informativi, monitoraggio e controllo delle prestazioni
sanitarie. 1. Ai fini degli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai sensi dellarticolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63
(Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti e adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazioni del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito dalla legge 15
giugno 2002, n. 112 e successive modificazioni, per laccesso
alladeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni
2003, 2004 e 2005, le aziende, gli enti e gli istituti del servizio sanitario
ragionale, nonché le strutture private, sono tenuti ai conseguenti adempimenti
informativi disposti dalle competenti strutture regionali.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto al
comma 1 è causa:
a) di decadenza per i Direttori generali delle
aziende sanitarie;
b) di perdita dellaccreditamento, ovvero
dellautorizzazione, per le strutture private;
c) di riduzione delle prestazioni autorizzate e
dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura
individuata dalla Giunta regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività
dellinadempimento.
Art. 33Riduzione delle liste di attesa. 1. Le aziende e gli istituti del servizio
sanitario regionale, nei limiti delle assegnazioni fissate annualmente dal
documento di indirizzo economico funzionale e dalle disposizioni regionali in
materia di pieno impiego dei potenziali erogativi delle strutture pubbliche,
adottano adeguate iniziative, nella prospettiva delleliminazione o del
significativo contenimento delle liste di attesa, dirette a favorire lo
svolgimento presso gli ospedali e le strutture pubbliche degli accertamenti
diagnostici in maniera continuativa.
2. Le iniziative di cui al comma 1 perseguono il
fine, anche mediante il ricorso a specifiche azioni e progetti obiettivo, della
copertura del servizio nei sette giorni della settimana, secondo quanto previsto
dallaccordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa.
3. Le aziende sanitarie danno attuazione
allarticolo 52, comma 4, lettera c), della L. n. 289/2002, oltre che con
il recupero di risorse utilizzate per finalità non prioritarie, anche
individuando tra gli obiettivi connessi al riconoscimento della retribuzione di
risultato e della incentivazione della produttività anche il contenimento delle
liste di attesa.
4. Le iniziative di cui al comma 1 devono tendere
a garantire il rispetto degli standard e degli impegni riportati nellallegato
b) allaccordo dell11 luglio 2002 sancito nella Conferenza Stato-regioni e
province autonome di Trento e Bolzano.
5. Il raggiungimento degli obiettivi di cui commi
precedenti costituisce elemento di valutazione dei Direttori generali e
precondizione per il riconoscimento della maggiorazione del compenso, nonché
parametro per il riconoscimento della retribuzione di risultato e
dellincentivazione alla produttività per il personale dipendente interessato.
6. La contrattazione integrativa aziendale
definisce i progetti specifici per il raggiungimento dellobiettivo di riduzione
delle liste di attesa.
Art. 34Modelli organizzativi delle strutture sanitarie e dotazioni organiche. 1. [Lemanazione
dei criteri per ladozione dei modelli organizzativi delle strutture sanitarie
di cui allarticolo 7,
comma 3, della L.R .n.
20/2002 è sospesa per effetto delle disposizioni di cui allarticolo
34 della L. n. 289/2002] .(14)
2. I Direttori generali delle aziende sanitarie,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
rideterminano le dotazioni organiche provvisorie nel limite del numero dei posti
coperti al 31 dicembre 2002 .(15)
3. Ai fini di cui al comma 2, fermo restando i
limiti e i vincoli numerici e di spesa di cui alle vigenti disposizioni di legge
regionali, si tiene conto:
a) dei posti coperti dal personale a tempo
indeterminato;
b) dei posti coperti dal personale a tempo
determinato nei limiti della dotazione organica provvisoria ex articolo 23
della L.R. n.
28/2000, qualora per gli stessi non siano in corso le procedure
di cui alla lettera c);
c) dei posti vacanti per i quali alla data del 31
dicembre 2002 risulti formalmente avviata una delle seguenti procedure:
c. 1. pubblico concorso, avviso pubblico,
selezione ai sensi dellarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
(Norme sullorganizzazione del mercato del lavoro)
c. 2. avviso di mobilità o formale atto di
copertura di posti mediante mobilità ai sensi del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche)
c. 3. riqualificazione del personale dellarea di
comparto;
d) dei posti previsti per il funzionamento del
servizio di emergenza-urgenza autorizzati dalla Giunta regionale alla data del
31 dicembre 2002 e non compresi nelle lettere a), b) e c).
4. Fermo restando quanto previsto dallarticolo
7, commi 5 e 6, della L. n.
20/2002, i limiti e i vincoli alle assunzioni di personale di cui
alla L.R. n.
28/2000 e alla L.R. n.
32/2001 cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di
operatività prevista dalle disposizioni di cui allarticolo 34, comma 11 della
L. n. 289/2002 e di approvazione della dotazione organica per ogni
singola azienda sanitaria da parte della Giunta regionale entro novanta giorni,
trascorsi i quali la stessa dotazione organica si ritiene approvata. Detto
termine può essere interrotto una sola volta.
5. Nellambito del numero complessivo dei posti
di cui al comma 3 è fatta salva lapplicazione degli istituti contrattuali
vigenti che disciplinano il sistema di classificazione per le progressioni
interne del personale del servizio sanitario regionale.
Art. 35Modifiche allarticolo 28 della L.R. n. 28/2000. 1. L’articolo 28 della l.r.
28/2000 è sostituito
dal seguente:
Art.
28 (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ‘Oncologico’ di Bari.
Disposizioni transitorie)
1.
AllIstituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico “Ospedale
Oncologico” di Bari, in considerazione dei maggiori costi sostenuti per la
mancanza di una sede propria e fino alla disponibilità della stessa, è concesso
un finanziamento straordinario annuo di 5 milioni di euro, con prelevamento dal
fondo sanitario regionale.
Art. 36Rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e
specialisti ambulatoriali. 1. Per le finalità previste dalla L. n.
405/2001 e di razionalizzazione della spesa sanitaria, comprese quelle di
cui allarticolo 52 della L. n. 289/2002, i medici di medicina generale e
i pediatri di libera scelta, al fine di garantire i livelli essenziali di
assistenza nel quadro delle risorse a tal fine assegnate dalla programmazione
regionale e locale, operano quali fiduciari delle AU.S.L., tenendo conto del
budget a questi attribuiti nel rispetto degli indirizzi regionali.
2. Ai sensi dellarticolo 8, lettera f), del
D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, fermo lobbligo fissato
dalle norme di legge nazionali e regionali di rispetto dei livelli di spesa
programmati, gli accordi regionali disciplinano, in via generale, i rapporti tra
Regione, aziende e categorie dei soggetti medici interessati, rientrando nella
competenza della programmazione locale la definizione degli specifici obiettivi
e priorità da perseguirsi nei diversi ambiti territoriali e distrettuali, nonché
dai singoli soggetti medici interessati.
3. Per le finalità previste dalla vigente
legislazione, la definizione dei programmi regionali e locali di attività,
mirati a perseguire lappropriatezza e la razionalizzazione nellimpiego delle
risorse, sono di competenza esclusiva della Giunta regionale e delle Direzioni
generali delle aziende sanitarie, che provvedono attraverso atti regolamentari.
4. Gli accordi con le categorie dei soggetti
medici interessati per il perseguimento di specifici obiettivi di risparmio
rispetto ai tetti di spesa programmati (budget) sono determinati nel rispetto
dei princìpi e delle indicazioni, in materia, previsti dai vigenti regolamenti
di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale, con i medici specialisti ambulatoriali
interni e con i medici pediatri di libera scelta, ovvero nel rispetto di quanto
definito dagli accordi regionali e aziendali.
5. Non sono oggetto di accordo gli obiettivi
obbligatori, compresi quelli di risparmio previsti dalla vigente normativa
nazionale e regionale, dagli atti di programmazione annuale e triennale
presupposti, connessi o consequenziali, ovvero da determinazioni della Giunta
regionale, rispetto ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti in virtù
del rapporto fiduciario in essere.
6. Per i soggetti di cui al comma 1 per i quali,
a seguito dei controlli e del monitoraggio cui sono obbligati per legge i
Direttori generali, a pena di decadenza automatica, ed esperite le procedure di
contestazione e di accertamento con le modalità previste nei regolamenti di
esecuzione di cui al comma 4, siano stati accertati comportamenti prescrittivi
non conformi alle norme e alle disposizioni regolamentari di ordine generale, si
applicano le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 4, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425 e, nei casi più gravi, le ulteriori misure di legge.
Art. 37Disposizioni procedurali per le gare di appalto nelle aziende sanitarie. 1. Le aziende e gli istituti del servizio
sanitario regionale, nello svolgimento della propria attività negoziale per
lacquisizione di beni e servizi, coerentemente alle disposizioni in materia di
razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria che
caratterizzano le azioni e i programmi di miglioramento del servizio sanitario
regionale, operano nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed
economicità nella gestione di cui allarticolo 4, comma 3, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni e enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), così come richiamato
dallarticolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
2. Per lacquisto di beni e servizi con valore di
stima, imponibile IVA, compreso tra i 50 mila euro e i 200 mila euro, le aziende
e gli istituti del servizio sanitario provvedono, nei trenta giorni successivi
al termine di presentazione del bilancio previsionale di ciascun esercizio, a
pubblicare, secondo le forme di pubblicità previste dalla vigente normativa
comunitaria, apposito avviso di gara indicativo a mezzo del quale rendono noto,
per settore di prodotti o di servizi, le procedure di acquisto che verranno
avviate nel corso dellanno.
3. È fatto assoluto divieto di ricorrere al
frazionamento della spesa per eludere le disposizioni riguardanti i limiti per
il ricorso a procedure comunitarie nelle gare dappalto previste dalla L. n.
289/2002. (16)
Art. 38Accordi e transazioni con fornitori di beni, servizi e prestazioni
sanitarie. 1. Ai fini del definitivo ripiano delle partite debitorie delle aziende
sanitarie, lAgenzia regionale sanitaria è abilitata a concludere accordi e
transazioni, (17) con singoli
fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie e/o loro organismi
rappresentativi appositamente delegati, finalizzati a garantire la definizione
delle pendenze, ridurre gli oneri accessori e uniformare i pagamenti sul
territorio regionale.
(17) Per la conferma, per l'anno 2008, della delega conferita all'Azienda regionale
sanitaria dal presente articolo vedi l'art. 3,
comma 26, terzo periodo, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
Art. 39Norma transitoria in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328. 1. Nelle more della definizione delle norme regionali di attuazione della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali), le provvidenze economiche in
favore dei pazienti psichiatrici previste dalla legge
regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle
unità sanitarie locali per interventi socio-assistenziali collegati
allassistenza psichiatrica), (18) per lanno 2003 fanno carico allunità
previsionale di base 9.2.1. capitolo 784025 e sono erogate, nei limiti della
spesa per il 2002 e secondo le direttive vigenti, dalle A.U.S.L. alle quali sono
attribuiti i relativi finanziamenti.
Art. 40Costituzione del Fondo regionale
di riequilibrio per lapplicazione degli istituti retributivi
accessori del personale dipendente dal
Servizio sanitario regionale. 1. Nellambito delle azioni per la razionalizzazione e la qualificazione del
Servizio sanitario regionale, al fine di garantire uniformità e omogeneità negli
impieghi presso tutte le aziende pubbliche del servizio, sono costituiti fondi
regionali di riequilibrio per la remunerazione degli istituti accessori previsti
dai vigenti contratti nazionali collettivi decentrati di lavoro, a decorrere
dallanno 2003, con utilizzo delle risorse aggiuntive regionali.
Art. 41Attuazione dellarticolo 34, comma 13, della L. n. 289/2002.(19) 1. In attuazione dellarticolo 34, comma 13,
della L. n. 289/2002, previa valutazione di curriculum attestante provata
professionalità e competenza, le aziende sanitarie possono stipulare contratti o
convenzioni con personale medico adibito, mediante incarichi a tempo determinato
in essere alla data del 31 dicembre 2002, ai servizi di emergenza territoriale
confluiti nel sistema di emergenza-urgenza 118, al compimento di almeno dodici
mesi di servizio
2. I contratti di cui al comma 1 avranno durata
annuale, con decorrenza dalla data di subentro nelle relative funzioni da parte
di medici di continuità assistenziale che avranno superato il corso di
formazione per lemergenza territoriale, e potranno prevedere lutilizzo di
detto personale medico incaricato nelle centrali operative e nei servizi di
medicina e chirurgia di accettazione e durgenza.
3. I medici impiegati a tempo determinato per
assicurare la fase sperimentale del servizio regionale di emergenza territoriale
- 118, in attività alla data del 31 dicembre 2002, possono, a domanda, essere
ammessi in soprannumero ai corsi banditi ai sensi dellarticolo 66 del D.P.R.
28 luglio 2000, n. 270
4. Nellattuale fase sperimentale di attivazione
del servizio di emergenza territoriale nella Regione Puglia gli incarichi
provvisori conferiti ai sensi dellarticolo 67, comma 3, del D.P.R. n.
270/2000 hanno scadenza in coincidenza vai il conferimento degli incarichi a
tempo indeterminato.
Art. 42Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6. 1. I commi 3, 4 e 5 dellarticolo 18
della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6
(Sistema regionale della prevenzione. Istituzione
dellAgenzia regionale per la protezione ambientale - A.R.P.A.), sono abrogati.
(20)
2. Il personale, le dotazioni strumentali e le
funzioni dei servizi impiantistico-antinfortunistici delle A.U.S.L. titolari
della gestione dei presidi multizonali di prevenzione sono assegnati alle
rispettive articolazioni dellA.R.P.A.
Art. 43Modifiche alla L.R. n. 20/2002.
1. Al comma 1 dellarticolo 9
della L.R. n.
20/2002, dopo le parole: di cui allarticolo 11
della L.R. n.
32/2001 sono inserite le seguenti: e alla vigente normativa
regionale.
[ 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r.
20/2002, in materia
di gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali (USL), è
aggiunto il seguente:
<<3 bis.
Per il
rispetto delle norme in materia di patto di stabilità, degli obiettivi di
finanza pubblica, nonché dei termini e delle condizioni previste dal decreto
interministeriale 16 ottobre 2002, n. 65718, in materia di definitiva chiusura
delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, si applicano i principi e le
disposizioni di legge per la liquidazione coatta amministrativa previsti per la
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti
sotto qualsiasi forma costituiti, comunque interessanti la finanza pubblica, i
cui scopi sono cessati o che si trovano in condizioni economiche di grave
dissesto, ovvero le cui gestioni liquidatorie risultano gravemente deficitarie,
giusta previsione del comma 1 ter del d.l. 63/2002, convertito, con
modificazioni, dalla l. 112/2002 ]. (21)
3. Per lattuazione del comma 2 del presente
articolo:
a) [entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della
Giunta regionale provvede a emanare il relativo decreto e a disporre la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia] ;19
b) [con il
decreto di cui alla lettera a), il Presidente della Giunta regionale, al fine di
garantire luniformità dei procedimenti amministrativi, a norma dellarticolo 12
delle preleggi del codice civile, nomina per tutte le gestioni di liquidazione
coatta amministrativa un unico Comitato regionale di sorveglianza, costituito da
tre componenti, uno dei quali designato dal soggetto istituzionale di cui al
comma 3] ; 19
c) [a tutti gli
effetti di legge lo stato del passivo va accertato con riferimento alla data del
1° maggio 2003. Alla stessa data vanno conteggiati, ai sensi e per gli effetti
dellarticolo 55 del R.D. n. 267/1942, gli interessi maturati sulle
posizioni debitorie non ancora estinte] ;19
d) [a favore
delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, poste in liquidazione coatta
amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino
alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla
data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si provvederà
alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici gestioni
liquidatorie entro il limite massimo complessivo di cui sopra] ;19
e) il Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della stessa, con proprio decreto, può avocare a sé le
gestioni liquidatorie e istituire specifica struttura di progetto, con oneri di
funzionamento a carico delle stesse, a cui affidare il compito speciale di
coordinare e attuare tutte le operazioni di liquidazione, nonché ogni altra
azione di gestione, transazione, riparto, non ammissione, recupero, escussione,
senza esclusione alcuna, ritenuta opportuna o necessaria per la tutela della
finanza pubblica e dei superiori interessi della collettività. Per tali finalità
il Presidente della Giunta regionale può chiedere la collaborazione e azionare,
a norma di legge, le competenti istituzioni della pubblica amministrazione,
nonché, per la riscossione dei crediti, fare ricorso alla procedura prevista dal
testo unico 14 aprile 1910, n.
639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive
modificazioni e integrazioni;
e-bis) [i
Direttori generali pro-tempore delle Aziende USL, per le finalità di cui al
comma 3-bis dellarticolo 11
della L.R. n.
20/2002, sono Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte
amministrative delle USL soppresse dallarticolo 2
della L.R. n.
18/1994, confluite in ciascuna azienda sanitaria e provvedono
alle sistemazioni contabili e al pagamento delle posizioni debitorie residue
mediante utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione. A tal
fine, i suddetti Commissari liquidatori provvedono alla redazione dello stato
passivo e ai successivi adempimenti, ai sensi degli articoli 207 e seguenti del
R.D. n. 267/1942] .19
3-bis. Ai Direttori generali per le attività di
Commissario liquidatore spetta un compenso onnicomprensivo forfettario fissato
in euro 8 mila . (22)
(21) L’art. 43 è stato successivamente modificato dalle ll.rr. 1/2004, art. 32; 14/2004, art. 20 e 20/2005, art. 5. Vedi il testo aggiornato e coordinato della l.r. 20/2002. La Corte Costituzionale con sentenza n. 25/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della l.r. 20/2002 nelle seguenti parti: comma 3 bis introdotto dalla l.r. 4/2003, art. 43 come modificato dalla l.r. 1/2004, art. 32; commi 3 ter e 3 quater introdotti dalla l.r. 4/2003, art. 43 come modificato dalla l.r. 1/2004, art. 32: commi 3 ter 1 e 3 ter 2 introdotti dalla l.r. 14/2004, art. 20: La Corte ha dichiarato, altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della l.r. 4/2003, comma 3, lett. a), b), e c) , d) ,e bis) ( queste ultime come modificate dalla l.r. 1/2004, art. 32)(22) Comma aggiunto dall'art. 32,
comma 2, lettera d), l.r. 7 gennaio
2004, n. 1.
Art. 44Decadenza automatica dei Direttori generali. 1. In conformità a quanto previsto dallarticolo 52, comma 4, lettera d), della
L. n. 289/2002, riguardante la decadenza automatica dallincarico dei
Direttori generali, sono confermate le disposizioni in materia di cui, in
particolare, alla L.R. n.
28/2000 e alla L.R. n.
32/2001, alla L.R. n.
7/2002 e alla L.R. n.
20/2002, nonché quelle previste dalla presente legge.
Art. 45Esonero dallobbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria. 1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie
pubbliche e private sono esonerati dallobbligo del possesso del libretto di
idoneità sanitaria ex articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283
concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande) e articolo 37 del D.P.R. 26 marzo 1980,
n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283
e successive modificazioni).
2. Le aziende sanitarie sono esonerate
dallobbligo di provvedere al rilascio o rinnovo dei libretto sanitario ai
soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di ispezione
presso le farmacie.
Art. 46Modalità di erogazione di medicinali. 1. Entro il 31 agosto 2003 la Regione Puglia, acquisiti i dati di spesa
farmaceutica pubblica relativi al primo semestre, sentite le associazioni
rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate, potrà
confermare lattivazione delle forme di distribuzione di cui allarticolo 8,
comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti
in materia di spesa sanitaria), convertito dalla L. n. 405/2001, previa
valutazione delleconomicità, dellappropriatezza e dellefficienza dei servizio
e stabilendone le relative modalità.
CAPO 12Disposizioni varie
Art. 47Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità. 1. In applicazione delle disposizioni recate dallarticolo 74,
comma 1, della L.R. n.
28/2001, il limite massimo è fissato in euro 25,00.
Art. 48Acquisizione degli immobili da destinare a sedi della Regione in Bari e della
delegazione regionale nella Capitale (23) 1. Le disposizioni contenute nellarticolo 22
della L.R. n.
20/2002, concernenti le operazioni di contrazione di un mutuo con
la Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento massimo di dieci
anni, da destinare allacquisto di un immobile in Roma da adibire a delegazione
regionale nella Capitale, restano confermate ed estese a tutto lesercizio 2003
per un ammontare di 4,5 milioni di euro.
2. La Giunta regionale è autorizzata altresì a
contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo fino a un massimo di 80,5
milioni di euro, per un periodo di ammortamento massimo di venti anni, per
lacquisto e lesecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento dellex
centro servizi di proprietà demaniale quale nuova sede della Regione in Bari,
ivi compresa la realizzazione della struttura da destinare al Consiglio
regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata a definire,
con proprio atto, i criteri, le modalità e le condizioni delle relative
operazioni di acquisizione.
4. Al conseguente onere relativo agli anni 2003 e
successivi si fa fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio da iscrivere
in apposita unità previsionale di base.
Art. 49Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4
luglio 1997, n. 18. 1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di cui allarticolo 3
della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano
di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia)
e successive modifiche e integrazioni sono prorogate di ulteriori tre anni.
Art. 50Quarto centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino. Contributo. 1. In occasione del quarto centenario della
nascita di S. Giuseppe da Copertino, è erogato un contributo di euro 150 mila in
favore del Comune di Copertino per le opere infrastrutturali e di euro 50 mila
in favore del Comitato promotore per le attività celebrative. (24)
2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno, per
euro 150 mila, sul capitolo 522090 dellunità previsionale di base 8.4.4 e, per
euro 50 mila, sullunità previsionale di base 1.2.1, capitolo di nuova
istituzione 1262, epigrafato Contributo straordinario al Comitato promotore per
la celebrazione del quarto centenario della nascita di S. Giuseppe da
Copertino.
Art. 51Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto
agli organi politici(25) [1. Al personale regionale
distaccato, in via continuativa, presso le segreterie particolari del Presidente
della Giunta regionale, degli Assessori regionali, del Presidente, Vice
Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti
delle Commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i
Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfetario giornaliero, per ogni
giornata deffettiva presenza in servizio e fino a un massimo di duecentoventi
giorni in un anno, pari a venticinque centesimi di euro per chilometro,
comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla
normativa vigente, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica
complessiva tra il Comune sede dellufficio di appartenenza e quello della sede
di lavoro . È altresì corrisposto
un rimborso forfetario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a
euro 20,00 . (26)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese a tutto il
personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa
presso gli uffici regionali ubicati fuori dalla sede di servizio, per un massimo
di cento giorni per anno.
3. Gli Economi cassieri competenti provvedono a liquidare
mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione
attestante le effettive giornate di presenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo per
le distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il Comune sede
dellufficio di appartenenza e il Comune sede di lavoro.
5. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino
a quando la materia non sarà regolamentata in sede di contrattazione decentrata
con le organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003.
6. Larticolo 27
della L.R.
n. 7/2002 è abrogato e tutte le altre disposizioni di norme
regionali in contrasto con il presente articolo non si applicano nei confronti
del personale di cui ai commi 1 e 2] (30).
Art. 52Modifiche allarticolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3. 1. Dopo il
comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme
per il funzionamento dei Gruppi consiliari), sono aggiunti i
seguenti:
5
bis.
Qualora i
responsabili dei Gruppi consiliari siano dirigenti già in servizio presso la
Regione, a essi compete un’indennità pari a quella spettante per la direzione
delle Commissioni consiliari ovvero, se migliore, quella posseduta per la
direzione dell’Ufficio da cui è distaccato. 5 ter.
La Presidenza del Consiglio regionale
stabilisce la graduazione di dette indennità, in relazione alla consistenza
numerica dei Consiglieri per ogni Gruppo. 2. Il comma 4
dellarticolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1, è
sostituito dal seguente:
4. Il Presidente del Gruppo conferisce lincarico
di responsabilità dellufficio a un’unità di cui al comma 1 già in possesso
della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella
categoria D o in possesso dei requisiti per linquadramento nella medesima
posizione previsti per laccesso dallesterno.
CAPO 13Modifiche al trattamento indennitario e previdenziale dei Consiglieri
regionali
Art. 53Trattamento indennitario.(27) [1. Per il
libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia
spetta - a far tempo dalla data di proclamazione - il seguente trattamento
indennitario:
a) indennità di mandato;
b) diaria di funzione e missione;
c) trattamenti accessori.
2. La corresponsione del trattamento indennitario
di cui al comma 1 cessa:
a) alla data della prima riunione del nuovo
Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio regionale e i membri
dellUfficio di Presidenza;
b) alla data di proclamazione del nuovo eletto,
per il Presidente della Giunta regionale;
c) alla data di nomina degli Assessori regionali,
per i componenti della Giunta regionale;
d) alla data di proclamazione dei nuovi eletti,
per gli altri Consiglieri regionali]
Art. 54Indennità di mandato.(28) [1. A titolo di
indennità di mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta
mensilmente - per dodici mensilità annuali - una somma lorda pari all80 per
cento dellindennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.
2. Al variare dellindennità mensile lorda
spettante ai Parlamentari nazionali varia, proporzionalmente e con medesima
decorrenza, lindennità di mandato dei Consiglieri regionali di Puglia]
Art. 55Diaria di funzione e missione.(29) [1. A titolo di
rimborso spese onnicomprensivo per gli oneri derivanti dalle funzioni esercitate
e per le missioni svolte sul territorio regionale nellespletamento del mandato,
ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente una diaria
calcolata sullindennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali nella
seguente misura percentuale:
a) 80 per cento al Presidente della Giunta
regionale;
b) 48 per cento al Presidente del Consiglio
regionale;
c) 40 per cento al Vice Presidente della Giunta
regionale;
d) 36 per cento ai Vice Presidenti del Consiglio
regionale e agli Assessori regionali;
e) 32 per cento ai Consiglieri segretari
dellUfficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti, speciali e dinchiesta, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al
Presidente del Comitato per la Protezione civile;
f) 24 per cento ai Vice Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti, speciali e dinchiesta;
g) 22 per cento ai Consiglieri segretari delle
Commissioni consiliari permanenti, speciali e dinchiesta;
h) 20 per cento ai Consiglieri regionali.
2. Nel caso in cui il Consigliere regionale
svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1, è corrisposta solamente la
diaria con percentuale più alta]
Art. 56Trattamenti accessori.(30) [1. Ai
Consiglieri regionali spettano, mensilmente, a titolo di rimborso spese, i
seguenti trattamenti accessori:
a) diaria a titolo rimborso spese;
b) rimborso spese di trasporto;
c) rimborso spese per missioni in Italia e
allestero.
2. La diaria di cui al comma 1, lettera a), è
quella determinata dallarticolo 3
della legge
regionale 29 gennaio 1998, n. 5, diminuita di ventuno punti
percentuali.
3. Allarticolo 4,
comma 1, della L.R. n.
5/1998, le parole: di 1/18 sono sostituite dalle seguenti: del
9 per cento.
4. Lentità del rimborso spese di cui al comma 1,
lettera c), del presente articolo, unitamente alla facoltà di aggiornarla
periodicamente, è determinata dallUfficio di Presidenza con apposita
deliberazione.
5. LUfficio di Presidenza emana le disposizioni
attuative delle norme del presente articolo]
Art. 57Diritto allassegno vitalizio.(31) [1. Ai
Consiglieri regionali cessati dal mandato - che abbiano compiuto sessantanni di
età e abbiano versato i contributi previdenziali obbligatori per un periodo di
almeno cinque anni - spetta un assegno vitalizio mensile.
2. Per ogni anno di contribuzione oltre il
quinto, letà richiesta per ottenere lassegno vitalizio è diminuita di un anno,
con il limite alletà di cinquantacinque anni.
3. Ai fini del computo degli anni di
contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero purché di durata non
inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Per il periodo così computato il Consigliere
regionale è tenuto a versare i contributi previdenziali obbligatori.
5. Lassegno vitalizio è cumulabile, senza
detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante,
a qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal mandato.
6. Lassegno vitalizio è indicizzato annualmente,
a partire dal 1° giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo
rilevata dallISTAT nellanno precedente]
Art. 58Contributi previdenziali.(32) [1. I Consiglieri regionali in carica che hanno
contribuito al fondo per la corresponsione dellassegno vitalizio per quindici
anni hanno diritto, a domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per
cento recuperando le somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di
contribuzione]
Art. 59Misura dellassegno vitalizio.(33) [1. Per i
Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato e non più rieletti,
fino alla legislatura precedente quella di entrata in vigore della presente
legge, lammontare dellassegno vitalizio è determinato in percentuale agli anni
di contribuzione - sullindennità mensile lorda corrisposta al Consigliere
regionale in carica nello stesso mese a cui si riferisce lassegno vitalizio -
secondo la seguente tabella:
Anni di
contribuzione |
Percentuale
sullindennità di carica mensile lorda |
5 |
35 |
6 |
37 |
7 |
42 |
8 |
47 |
9 |
52 |
10 |
57 |
11 |
59 |
12 |
61 |
13 |
64 |
14 |
67 |
15 |
70 |
16 e oltre |
75 |
2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto,
eletti o rieletti nella legislatura dentrata in vigore della presente legge,
lammontare dellassegno vitalizio è calcolato - in percentuale agli anni di
contribuzione - sullindennità di mandato mensile lorda corrisposta al
Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce lassegno
vitalizio, secondo la seguente tabella:
Anni di
contribuzione |
Percentuale
sullindennità di carica mensile lorda |
5 |
40 |
6 |
44 |
7 |
48 |
8 |
52 |
9 |
56 |
10 |
65 |
11 |
68 |
12 |
70 |
13 |
72 |
14 |
76 |
15 e oltre |
80]
(38) |
]
Art. 60Disposizioni finali.(••) [1. Nel caso in
cui ai Parlamentari nazionali venga corrisposta una differente indennità mensile
lorda, costituisce riferimento per lapplicazione della presente legge
lindennità più favorevole per il Consigliere regionale.
2. Le norme di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56
decorrono dal 1° giugno dellanno 2003.
3. Le norme di cui allarticolo 59 decorrono dal
1° agosto 2005. Entro la chiusura dellesercizio finanziario 2003, lUfficio di
Presidenza, dintesa con lAssessorato al bilancio, provvede alla determinazione
del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità
interno.
4. La quota a carico del Consigliere regionale
per il pagamento del premio annuo dellassicurazione infortuni, prevista
dallarticolo 3 della legge
regionale 15 gennaio 2001, n. 8, è aumentata dal 30 per cento
al 60 per cento.
5. Al variare dellindennità mensile lorda
corrisposta ai Parlamentari nazionali variano - in ugual misura e con medesima
decorrenza - tutte le diarie e rimborsi spese - a essa collegati - spettanti ai
Consiglieri regionali]
Art. 61Abrogazioni.(34) [1. Sono
abrogati: a) gli articoli 1,
2,
7,
8
e 10
della L.R. n.
5/1998; b) larticolo 5 e il comma 2 dellarticolo 12
della legge
regionale 14 novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni;
c) il comma 2 dellarticolo 6 della L.R. n.
5/1998; d) il comma 3 dellarticolo 6 della L.R. n. 5/1998, da ultimo modificato con la
L.R. n.
7/2002.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti dellart. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]
Tabella A IMPORTI
DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA
LEGGI
PLURIENNALI.
IN MILIONI DI
EURO
SETTORI
DI
INTERVENTO |
2003 |
2004 |
2005 |
RAGIONERIA
(Mutui) |
265,40 |
297,63 |
296,95 |
RAGIONERIA
RUOLI DI
S.F. |
15,93 |
14,00 |
12,00 |
EDILIZIA
RESIDENZIALE |
17,90 |
12,00 |
8,00 |
Totale |
299,23 |
323,63 |
316,95 |
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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