Legge Regionale 28 luglio 2003, n. 10 Istituzione del servizio volontario di viglianza ecologica(1)
(1) Vedi il Regolamento regionale n. 4/2006 attuativo della presente legge riportato nel volume II. Vedi anche la l.r. 14/2007, art. 16
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia riconosce la funzione del volontariato
per la salvaguardia dell’ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti
specifiche finalità: a) diffondere la
conoscenza e il rispetto dei valori ambientali; b) concorrere con le istituzioni pubbliche
alla tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente; c) effettuare un
costante monitoraggio e controllo del territorio al fine di prevenire e
accertare violazioni in materia ambientale; d) partecipare,
prestando la propria opera sotto il coordinamento delle Autorità competenti, ad
interventi in caso di emergenze di carattere ambientale. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove
l’istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da
guardie ecologiche volontarie.
3.
Sono guardie ecologiche volontarie, di seguito denominate GEV, coloro che,
avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da Province o da
associazioni di tutela ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e superato l’esame finale ai sensi dell’articolo 4, sono nominati
dalla Provincia ai sensi dell’articolo 6.
Art. 2(Organizzazione della vigilanza ecologica
volontaria) 1. Le GEV, nominate con le procedure indicate allarticolo 6, si strutturano in uno o più Raggruppamenti provinciali (RP) o circondariali (RC) dotati di propri regolamenti di servizio; le guardie ecologiche sono proposte e organizzate dalle associazioni di protezione ambientale legalmente costituite e riconosciute ai sensi dellarticolo 13 della legge n. 349 del 1986 e dalle associazioni di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale, purché iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 e alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 12. I regolamenti di servizio sono approvati dallAutorità di Pubblica sicurezza a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952. (2)
2. Le GEV svolgono la propria attività nellambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e delle convenzioni di cui agli articoli 9 e 10.
3. I rappresentanti legali delle associazioni di volontariato cui appartengono i Raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono i tramiti mediante i quali le Province e gli enti o organismi pubblici, titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dellambiente, intrattengono i rapporti con le GEV.
(2) Comma così modificato dalla l.r. 17/2005, art. 23
Art. 3(Compiti e poteri delle GEV) 1. Le
GEV:
a)
promuovono e diffondono l’informazione in materia ambientale, con particolare
riferimento alla legislazione relativa, favorendo una consapevole educazione
ecologica attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione in collaborazione
con enti e istituzioni;
b)
concorrono ai compiti di protezione dell’ambiente, dell’igiene pubblica, di
tutela e di valorizzazione del patrimonio naturalistico;
c)
accertano – nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 10 e nei limiti
del presente articolo – violazioni: comportanti l’applicazione di sanzioni
pecuniarie previste dalle disposizioni di legge o dai regolamenti in materia di protezione del
patrimonio naturale e dell’ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di
parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e
attuazione;
d) collaborano con gli enti o organismi
pubblici competenti alla vigilanza in materia di:
1. inquinamento idrico (della falda,
marittimo, lacustre e fluviale), atmosferico, elettromagnetico e
acustico;
2. smaltimento dei
rifiuti;
3. uso di prodotti chimici in agricoltura,
pozzi e cave;
4. escavazione di materiali litoidi e di
pulizia idraulica;
5. protezione della fauna selvatica,
esercizio della caccia e della pesca in acque marine e
salmastre;
6. protezione della flora, dei prodotti
del sottobosco, dei funghi e dei tartufi;
7. tutela del patrimonio naturale e
paesistico;
8. difesa dagli
incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le
infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del
trasgressore.
Nello
svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti
enti o organismi;
9. danno ambientale derivante
dall’imbrattamento con vernici di edifici e manufatti;
e) collaborano con le competenti Autorità
nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di
carattere ecologico.
2.
L’atto di nomina definisce i compiti specifici che ciascuna GEV è chiamata a
espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento
all’articolo 3 e all’allegato “A” della presente legge. In particolare,
individua l’ambito normativo entro il quale la guardia volontaria può esercitare
la propria attività e, di conseguenza, il potere di elevare contravvenzioni in
ambiti specifici.
3. Nel
caso in cui, con i poteri di cui all’articolo 255 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, accertino violazioni – che comportino l’applicazione di sanzioni
pecuniarie – alle disposizioni statali e regionali in materia ambientale, le GEV
redigono il verbale con le modalità previste dalle norme vigenti. Il verbale
deve essere depositato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto
ore, alla Provincia di rispettiva pertinenza, competente a emanare
l’ordinanza/ingiunzione, o al Comune, nel caso in cui il servizio di vigilanza
sia espletato in ambito comunale, così come previsto dall’articolo 11. Il
pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in
appositi conti correnti postali.
4. Le
GEV, nell’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza, in virtù
dell’ordinamento legislativo vigente, acquisiscono lo status di pubblici
ufficiali (articolo 357 del codice penale) e funzioni di polizia amministrativa
(articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni).
5. Nei
casi di collaborazione con gli enti o organismi pubblici competenti alla
vigilanza, ai sensi del comma 1, lettera d), le GEV procedono, ove possibile,
all’identificazione del trasgressore e redigono un rapporto scritto sulle
infrazioni rilevate, da inviare all’ente o organismo competente, secondo le
direttive ufficialmente impartite dal medesimo.
6. I
compiti di cui ai commi precedenti, ovvero altri compiti non previsti dal
presente articolo, sono disciplinati attraverso una convenzione sottoscritta tra
l’ente pubblico titolare della funzione e le associazioni di GEV, ai sensi
dell’articolo 5
della legge
regionale n. 11 del 1994.
7.
L’espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a
costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo
gratuito.
8. Il
servizio di cui ai commi precedenti è approvato e posto sotto vigilanza del
Questore della Provincia nel cui territorio è disimpegnato il servizio, ai sensi
degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge n. 1952 del 1935.
Art. 4(Corsi di formazione e di
aggiornamento) 1. La Giunta regionale, sentite le Province e i
rappresentanti delle associazioni di cui all’articolo 1, definisce le modalità
di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione per volontari da adibire
al servizio di vigilanza ecologica, stabilisce il contenuto dei programmi e
determina il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi medesimi per
ciascun ambito provinciale e circondTimes New Romane. 2. I corsi possono essere organizzati dalle Province e
dalle associazioni ambientaliste riconosciute iscritte presso il Ministero
dell’ambiente, a norma della legge n. 349 del 1986, senza oneri a carico del
bilancio regionale, e si concludono con un esame teorico-pratico, secondo quanto
stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, dinanzi a una commissione
costituita con le modalità di cui al comma 3. 3. La commissione desame, nominata con deliberazione della
Giunta provinciale, è presieduta dallAssessore provinciale all’ambiente o da un
funzionario competente in materia dallo stesso delegato ed è composta da:
a) un esperto in legislazione in materia
ambientale; b) un esperto in discipline ecologiche e
ambientali; c) un esperto di settore designato dalla
Regione; d) il responsabile dei Raggruppamenti provinciali o
circondTimes New Romani presenti nella provincia; e) il responsabile dell’organo
organizzatore; f) un funzionario di pubblica sicurezza designato dal
Prefetto. Esercita le funzioni di segretario della commissione un
impiegato della Provincia. 4. Con il provvedimento di nomina della commissione o con
atto successivo è stabilito il calendario d’esame.
5. La Giunta regionale, con lo stesso procedimento di cui
al comma 1, definisce altresì le modalità di svolgimento dei corsi di
aggiornamento per le GEV già in servizio.
Art. 5(Guardie già in servizio) 1. Alle GEV nominate ai sensi delle leggi nazionali
vigenti e alle guardie venatorie volontarie delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute a norma dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986,
nominate ai sensi dell’articolo 44,
comma 1, lettera b), della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 27
(Norme per la protezione della fauna omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico ambientali e per la regolamentazione del
prelievo venatorio) e iscritte nei registri provinciali di cui al comma 9 del
medesimo articolo, che prestano attività alla data di entrata in vigore della
presente legge viene rinnovata ovvero riconosciuta la nomina senza obbligo di
frequenza ai corsi di formazione previsti dall’articolo 4; esse tuttavia sono
tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al comma 5 del citato
articolo 4. Inoltre, per la conferma e la continuazione del servizio volontario
sono tenute a dimostrare, singolarmente o tramite il rappresentante legale
dell’associazione cui appartengono, l’avvenuto espletamento degli obblighi
procedurali e il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo
6.
Art. 6(Nomina delle GEV) 1. La nomina a GEV è disposta nei confronti di chi ha
superato i corsi di cui allarticolo 4 con provvedimento della Provincia
competente per territorio. 2. La nomina di cui al comma 1, per la sua efficacia, è
subordinata: a) al giuramento davanti al Sindaco del comune di residenza
della guardia, ai sensi dell’articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51;
b) al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
Art. 7(Identificazione delle GEV) 1. Ogni GEV è munita di tesserino personale, con apposita
matricola, rilasciato dalla Provincia, conforme al modello approvato dalla
Giunta regionale; nell’esercizio dei propri compiti, la guardia è tenuta a
qualificarsi mediante l’esibizione del medesimo tesserino. 2. Nell’espletamento del servizio la GEV è tenuta, inoltre,
a indossare il contrassegno distintivo della Provincia di appartenenza da questa
fornito. Il distintivo deve contenere: a) l’emblema
della provincia; b) il nome della
provincia; c) il nome della
regione; d) un piccolo
tricolore con al centro il simbolo della Repubblica
Italiana.
3. La Regione Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a fornire alle Province lo
schema del distintivo, il materiale con cui deve essere realizzato e le sue
dimensioni. Lo schema del predetto distintivo è approvato dalla Giunta
regionale.
Art. 8(Sospensione e revoca
dell’incarico) 1. L’inosservanza degli obblighi fissati dalle convenzioni
e dal regolamento provinciale autorizza
la Provincia, sentiti i rappresentanti del Raggruppamento provinciale o
circondTimes New Romane, a comunicare al Questore l’irregolarità commessa
dalla GEV o dalla squadra in servizio e a sospenderla, con decreto, in attesa
delle decisioni in merito adottate dal Questore, ai sensi dell’articolo 4 del
regio decreto-legge n. 1952 del 1935. La sospensione dell’incarico, ed
eventualmente la revoca, può essere disposta dalla Provincia anche nel caso di
persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari
requisiti di idoneità.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati dalla
Provincia al Questore, alla Regione e al Prefetto per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
Art. 9(Compiti delle Province) 1. Le Province: a) redigono i programmi di cui all’articolo 2, comma 2,
d’intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia
di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente, nonché con le rappresentanze
dei Raggruppamenti provinciali o circondTimes New Romani delle associazioni
chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi
medesimi; b) ricevono i resoconti dell’attività espletata e le
notizie relative alle trasgressioni accertate; c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od
organismi pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di
attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo apposite
convenzioni; d) redigono e inviano alla Regione, entro il mese di aprile
di ciascun anno, le relazioni sull’attività svolta nell’anno precedente dai
Raggruppamenti provinciali o circondTimes New Romani presenti nella provincia.
Essi sono tenuti a inviare la relazione sulle attività annuali alla Provincia
entro il mese di febbraio di ogni anno; e) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla
responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle GEV
nell’espletamento dell’incarico – nei casi in cui alla copertura del rischio non
si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del
presente articolo e all’articolo 10 - senza che quest’obbligo da parte delle
Province comporti responsabilità dirette di esse su eventuali danni cagionati a
terzi. I massimali di copertura dell’assicurazione devono essere i minimi
previsti dalla compagnia con la quale si stipula il contratto di copertura del
rischio. Le Associazioni ambientaliste possono integrare liberamente la
copertura assicurativa secondo le proprie esigenze e a proprie
spese; f) mettono a disposizione dei Raggruppamenti provinciali e
circondTimes New Romani delle GEV mezzi e attrezzature da destinare
all’espletamento del servizio, nei limiti delle assegnazioni previste nei
bilanci regionale e provinciale.
2. Nell’ambito della propria
programmazione di salvaguardia del territorio la Provincia predispone le
convenzioni di cui all’articolo 3, comma 6 e le propone alla firma delle
associazioni GEV.
Art. 10(Attuazione dei programmi) 1. I programmi di cui al comma 2 dellarticolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 9 si attuano mediante convenzioni. La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti fra lassociazione cui il Raggruppamento provinciale o circondariale appartiene e lente o organismo pubblico che si avvale dellopera delle GEV.
Art. 11(I Comuni) 1. Nell’ambito della loro autonomia, i Comuni della Regione
Puglia possono dotarsi di GEV a condizione che siano state nominate, svolgano
servizio e siano soggette ai controlli e alle sanzioni secondo quanto disposto
dalla presente legge. 2. Ogni
Provincia assegna ai Comuni richiedenti un congruo numero di volontari a seconda
delle disponibilità, delle esigenze e delle emergenze, da pattuirsi mediante
accordi scritti da definirsi tra le parti e perfezionati da una deliberazione
consiliare. 3. Le
Province sono tenute a curare l’iter istruttorio conseguente le richieste dei
singoli Comuni e ne assicurano l’assistenza procedurale. 4. Le GEV
in servizio presso i Comuni svolgono il medesimo nei limiti del territorio loro
assegnato. 5. Gli
accertamenti delle violazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e le
eventuali sanzioni pecuniarie sono gestiti in ambito
comunale. 6. Gli
introiti delle multe devono essere depositati su un apposito capitolo e
ripartiti secondo le seguenti modalità: il 10 per cento alla Regione Puglia, il
20 per cento alla Provincia di appartenenza e il 70 per cento al Comune. Le
percentuali si intendono al netto delle spese di gestione. 7. Le
somme nette introitate possono essere utilizzate esclusivamente dalla Regione,
dalle Province e dai Comuni per attività inerenti la salvaguardia dell’ambiente,
riservando una congrua percentuale delle stesse alla gestione del personale
volontario di cui al presente articolo e al suo
attrezzamento. 8.
Restano ferme le prerogative delle Province indicate negli articoli precedenti e
successivi della presente legge.
9. Le somme di cui ai commi 5
e 6 devono essere versate con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della
riscossione con la seguente causale: “Introiti multe GEV del mese di……………,
Comune di…………….”.
Art. 12(Doveri delle
GEV) 1. Le
GEV devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie
funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle
Province, nonché dalle convenzioni ai sensi degli articoli 9 e
10. 2. Se
ha notizia di un reato nell’esercizio o a causa del servizio di cui è
incaricata, la GEV è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate
dall’ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si
tratti di reato punibile a querela dell’offeso. 3.
Nell’espletamento dei propri compiti le GEV non possono essere
armate.
4. Alle GEV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei
prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale nelle
giornate in cui espletano il loro servizio.
Art. 13(Coordinamento regionale) 1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento del servizio di vigilanza ecologica.
2. In particolare la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) definisce le linee fondamentali dei programmi di attività e le direttive tecniche per lespletamento del servizio delle GEV, approvandone il relativo regolamento organizzativo;(3) b) definisce le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione e degli esami; c) può adottare schemi tipo per le convenzioni di cui allarticolo 10.
3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, una relazione sullattività del servizio di vigilanza ecologica.
(3) Vedi il Reg. reg. 4/2006
Art. 14(Norme finanziarie) 1. La Regione devolve una quota pari al 75 per cento delle proprie entrate, derivanti per infrazioni amministrative dai verbali redatti dalle GEV di cui alla presente legge, il cui utilizzo è subordinato alleffettivo introito, al fondo regionale speciale per la vigilanza volontaria, istituito presso la Regione medesima. Ugualmente, in favore del fondo ciascun ente locale provvede secondo quanto previsto dai commi 5 e successivi dellarticolo 11.
2. Qualora il fondo regionale nellanno in corso non venga impegnato completamente, la parte restante sarà utilizzata lanno successivo entrando a far parte della somma indistinta del fondo medesimo.
3. La Giunta regionale, con propria delibera, stabilisce le modalità e i tempi di assegnazione e della rendicontazione da parte delle associazioni dei contributi ottenuti derivanti dal fondo regionale speciale per la vigilanza volontaria, nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della Regione.
Art. 15(Diritto d’informazione) 1. Le circolari e i pareri comunque espressi, posti in essere da organi e uffici della Regione e da enti sub-regionali relativamente alle materie di cui allallegato A, e che risultino utili anche ai fini dei servizi di vigilanza, sono comunicati in copia alle associazioni di tutela ambientale che dispongono di proprie guardie ambientali giurate nominate secondo le leggi in vigore.
Art. 161.
Qualora le normative regionali in vigore prevedano tra gli organi con compiti di
vigilanza o di tutela dell’ambiente personale volontario appartenente alle
associazioni di cui all’articolo 1, le stesse devono essere applicate e
interpretate in conformità della presente legge. 2. Le
norme regionali comunque in contrasto con quelle della presente legge si
intendono abrogate, ovvero – se di natura più generale – disapplicate alla materia oggetto della presente
legge. 3. Con riferimento alle associazioni, di cui all’articolo
1, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, per
quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato e dei
regolamenti provinciali in materia di volontariato e di guardie giurate.
4. Le
modifiche alla presente legge sono adottate previa audizione delle associazioni
ambientaliste di cui all’articolo 1 da parte della competente Commissione
consiliare permanente.
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