Legge Regionale 31 gennaio 2003, n. 2 Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 1Finalità.(2) [1. La presente legge
disciplina lesercizio delle funzioni e le modalità organizzative relative agli
interventi di sviluppo economico, alle attività produttive, alle aree
industriali e a quelle ecologicamente attrezzate, ai sensi dellarticolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione e dellarticolo 26 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 2Esercizio delle funzioni.(3) [1. Lesercizio delle funzioni amministrative e
dei compiti inerenti la definizione, lattrezzamento e la gestione delle aree
industriali previste dal piano urbanistico generale e la promozione delle
condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo delle attività produttive
sono attribuiti ai comuni, che li svolgono, anche attraverso le forme
associative previste dal Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nel quadro della programmazione economica regionale e degli
indirizzi strategici di settore e territoriali.
2. La Giunta regionale prevede, in sede di
approvazione di piani e programmi regionali a valenza pluriennale,
lattribuzione di risorse per lo svolgimento da parte dei comuni delle funzioni
amministrative a essi conferite, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità.
3. In particolare, i comuni provvedono:
a) a fornire servizi informativi agli
operatori italiani ed esteri interessati ad avviare, ampliare o ristrutturare
attività produttive nella regione, per offrire i vantaggi localizzativi nella
regione con particolare riferimento a quelli riguardanti le agevolazioni e gli
incentivi regionali, nazionali e comunitari e le modalità per facilitare
laccesso alle stesse;
b) a individuare a livello territoriale e
settoriale programmi di sviluppo che consentano opportunità di investimenti
economici e di creazione di imprese;
c) a sviluppare opportune azioni e iniziative
di marketing territoriale per incoraggiare la localizzazione di nuove attività
produttive nella regione;
d) a individuare e selezionare imprenditori
disponibili per investimenti sul territorio regionale, favorendo anche accordi
tra investitori e imprenditori locali;
e) agli studi, ai progetti e alle iniziative
per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
f) a sviluppare ricerca tecnologica,
progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di
assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al
rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di
assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e
allapplicazione di innovazioni tecnologiche;
g) allacquisizione e alla progettazione di
aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa lazione promozionale
per linsediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché
allattrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
h) alla vendita, allassegnazione e alla
concessione alle imprese di lotti di aree attrezzate. A tal fine, con proprio
atto individuano le aree e i criteri per lassegnazione;
i) per le aree attrezzate programmate dagli
stessi, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alle aree
attrezzate per insediamenti produttivi, delle infrastrutture e delle opere per
il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo
predisposta.
4. I comuni possono, altresì, provvedere a:
a) costruire in aree attrezzate di fabbricati,
impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali
allingrosso e al minuto, depositi e magazzini;
b) vendere, locare e concludere operazioni di
locazione finanziaria a favore delle imprese per fabbricati e impianti in aree
attrezzate;
c) realizzare e gestire aree produttive,
artigianali, commerciali allingrosso e al minuto o destinati a centri e servizi
commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti
urbanistici comunali;
d) realizzare e gestire impianti tecnologici
per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri
impianti a rete;
e) recuperare gli immobili industriali
preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e allattuazione di
programmi di reindustrializzazione;
f) acquistare o vendere energia elettrica da e
a terzi da destinare alla copertura integrativa di fabbisogni delle imprese;
g) realizzare e gestire laboratori attrezzati
per il controllo della qualità dei prodotti e per lanalisi di acque, aria,
rifiuti e rumori;
h) determinare e riscuotere i corrispettivi
dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione
degli impianti;
i) riscuotere le tariffe e i contributi per
lutilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti.
5. La redazione e approvazione del piano
urbanistico esecutivo o sue varianti e lacquisizione di terreni, nonché la
realizzazione di opere nelle aree industriali sono effettuate applicando la
disciplina di cui allarticolo 3 della presente legge.]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 3Procedimento e obiettivi della pianificazione
territoriale di settore.(4) [1. La Giunta regionale, anche su richiesta di
uno dei Comuni territorialmente interessati e sentiti tutti gli altri Comuni che
rientrano nel medesimo territorio, adotta i piani di cui allarticolo 51
del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e le
relative varianti, nonché i piani degli agglomerati industriali
attrezzati perseguendo prioritariamente gli obiettivi del recupero e riuso del
patrimonio edilizio esistente ai fini di uno sviluppo ecosostenibile e del
superamento dei fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.(5)
2. I piani di cui al comma 1 sono depositati
presso la segreteria di ciascun Comune interessato e, dellavvenuto deposito, è
data notizia mediante pubblicazione di avviso su due quotidiani a diffusione
provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici . (6)
3. Entro sessanta giorni dalla data del deposito chiunque abbia interesse
può presentare proprie osservazioni anche ai sensi dellarticolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.
241 . (7)
4. Entro i successivi sessanta giorni la
Giunta regionale si pronuncia sulle osservazioni di cui al comma 3 e approva
definitivamente i piani. (8)
5. Per un periodo di due anni decorrenti dalla
data di adozione dei piani di cui al comma 1, i comuni interessati sospendono
ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con i
piani stessi .] (9)
(4) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19 (5) Vedi, anche, l'art. 11, comma 3 l.r.
25 agosto 2003, n. 19. (6) Vedi, anche, l'art. 11, comma 3, l.r.
25 agosto 2003, n. 19. (7) Vedi, anche, l'art. 11, comma 3,l.r.
25 agosto 2003, n. 19. (8) Vedi, anche, l'art. 11, comma 3,l.r.
25 agosto 2003, n. 19. (9) Vedi, anche, la l.r.
25 agosto 2003, n. 19.
Art. 4Gestione delle infrastrutture e oneri di
urbanizzazione.(10) [1. Annualmente il Comune, sulla scorta dei
risultati del precedente esercizio, determina canoni, prezzi e tariffe per la
fornitura di beni e servizi alle aziende insediate in unarea industriale.
2. I comuni, ogni tre anni, determinano
altresì i criteri di riparto degli oneri per la copertura dei costi di gestione
e manutenzione delle opere e degli impianti in uso comune alle aziende
insediate. Sono a carico del Comune i costi di gestione e manutenzione di opere
e impianti di uso pubblico.
3. Qualora i comuni non adempiano alle
precedenti prescrizioni, la Regione assume proprie determinazioni
sostitutive ] (11)
(10) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19 (11) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 2 marzo 2004, n. 69, (Gazz. Uff. 10 marzo 2004, n. 10, 1a serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Art. 5Attività normativa.(12) [1. La Giunta regionale, con uno o più
regolamenti di delegificazione, che si attengono ai princìpi della
semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, nonché i
termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, definisce:
a) le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dellambiente;
b) i criteri di gestione unitaria delle
infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di
soggetti pubblici e privati, anche costituiti nelle forme previste dalla vigente
legislazione per la gestione dei servizi pubblici locali;
c) le modalità di acquisizione dei terreni
compresi nelle aree industriali, nei limiti previsti dallarticolo 26 del D.Lgs. n. 112/1998;
d) lindividuazione, in forma partecipata con
gli enti locali interessati, delle aree di cui alle precedenti lettere secondo i
criteri e le priorità previste dallarticolo 26, comma 2, del D.Lgs. n.
112/1998;
e) i processi di armonizzazione e
semplificazione delle disposizioni regionali di settore e dei relativi
procedimenti, nonché procedure di accelerazione per il ricorso a forme di
partecipazione o concertazione negoziata;
f) i criteri e le modalità per lesercizio del
controllo strategico settoriale e del controllo sullattività amministrativa,
così come previsto dalla legislazione vigente, nonché per lesercizio del
controllo di gestione finanziaria e della valutazione costi-benefìci.]
(12) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 6Attività di promozione e sviluppo industriale e di
sostegno alle imprese.(13) [1. Lattività di promozione generale per lo
sviluppo industriale e di sostegno alle imprese, richiedente lunitario
esercizio di funzioni a livello regionale, ai sensi dellarticolo 3 del D.Lgs. n. 112/1998,
rimane di competenza della Regione ed è svolta dalla Finpuglia S.p.A. nel quadro della programmazione generale di
settore e degli indirizzi di politica industriale e territoriale determinati
dalla Regione, anche al fine di sostenere lazione in materia degli enti locali.
2. Nel quadro generale di crescita della
produzione industriale e delle attività a essa collegate, Finpuglia S.p.A., nelle forme e con gli obiettivi indicati
dalla Giunta regionale e in armonia con gli strumenti di programmazione
territoriale, industriale e di marketing internazionale:
a) promuove piani e progetti di sviluppo
generale con particolare attenzione alla riqualificazione ambientale e al
riutilizzo delle aree produttive eventualmente dimesse;
b) promuove lattività di consulenza e
assistenza per la nascita di nuove iniziative industriali e per il loro
consolidamento;
c) indica il tipo, la qualità e la quantità
dei servizi generali necessari per sostenere lapparato produttivo delle imprese
minori;
d) realizza iniziative per lorientamento e la
formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei
giovani imprenditori, ivi comprese quelle finalizzate allintroduzione nelle
aziende di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
e) acquisisce, esamina e promuove, in
collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con quelle delle Camere di
commercio, studi e ricerche sui mercati esteri per la individuazione di nuovi
investitori o di nuovi sbocchi per le produzioni regionali;
f) definisce, aggiorna e attiva un programma
di marketing mirato.]
(13) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 7Organi straordinari per il trasferimento di
funzioni.(14) [1. Le funzioni esercitate ai sensi
della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 31, dagli enti pubblici economici di cui
allarticolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono attribuite ai
Comuni competenti per territorio.
2. Per lattuazione di quanto previsto al
comma 1, la Giunta regionale nomina, con atto deliberativo adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario
regionale per ogni Consorzio, dichiarando la contestuale cessazione dalla carica
dei Commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale 25 luglio 2001, n. 19 . (15)
3. Con lo stesso provvedimento la Giunta
regionale nomina, altresì, i Collegi dei revisori dei conti, composti da tre
membri, di cui uno con funzioni di Presidente, individuandoli tra i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. ]
(14) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19 (15) Vedi, anche, l'art. 5, comma 2, l.r.
25 agosto 2003, n. 19.
Art. 8Trasferimento delle funzioni (16) (17) [1. Ciascun Commissario regionale, entro
novanta giorni dalla data dellinsediamento, trasmette allapprovazione della
Giunta regionale il proprio programma operativo con lindicazione del tempo
necessario alla sua realizzazione. Tale programma dovrà contenere:
a) la liquidazione della situazione debitoria
certa risultante dagli atti amministrativi e contabili del Consorzio;
b) la rappresentazione analitica di tutti i
rapporti in sofferenza o in contenzioso, con lindicazione delle risorse
necessarie alla loro generale definizione e liquidazione;
c) il trasferimento ai Comuni interessati
delle funzioni, dei beni patrimoniali mobili e immobili e del personale
collegato allesercizio delle stesse. Analogamente si procede per ogni rapporto
giuridico e per le relative risorse finanziarie connessi ai beni in corso di
acquisizione;
d) il trasferimento ad altri soggetti di
particolari opere e impianti e del personale addetto, in ottemperanza alla
vigente normativa di settore o a specifica indicazione della Regione.
Analogamente si procede, come per la lettera c), se opere e impianti sono in
corso di acquisizione;
e) la rescissione non gravosa di qualsiasi
rapporto giuridico collegato allesercizio delle funzioni trasferite.
2. In nessun caso il programma operativo o la
sua attuazione potrà far gravare sui soggetti destinatari delle funzioni
trasferite, né direttamente né indirettamente, i debiti facenti capo alle
gestioni pregresse degli enti pubblici economici.]
(16) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, l.r.
25 agosto 2003, n. 19. (17) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 9Soppressione e liquidazione dei Consorzi.(18) [1. La Giunta regionale, con apposito atto
deliberativo, può dichiarare la soppressione dei Consorzi per lo sviluppo
industriale e per i servizi reali alle imprese presenti sul territorio
regionale, affidando al Commissario regionale nominato ai sensi dellarticolo 7
i poteri propri di Commissario liquidatore, determinando le fasi e le modalità
della liquidazione con apposito regolamento da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dei poteri di
Commissario liquidatore.
2. Il Commissario regionale investito dei
poteri di Commissario liquidatore provvede a elaborare e approvare il piano di
liquidazione da attuarsi secondo le norme e le procedure previste dal codice
civile, nonché alla ordinaria gestione dellente, assicurando:
a) la rescissione, anche in via anticipata,
purché senza aggravio finanziario, dei contratti di lavoro a tempo determinato
del personale dipendente, curando la definizione di tutti gli adempimenti di
natura retributiva, fiscale e previdenziale;
b) la rescissione, anche in via anticipata,
purché senza aggravio finanziario, dei contratti di locazione di beni mobili e
immobili, di fornitura di beni, di opere, di servizi, di collaborazione
professionale, di non immediata e fondamentale necessità per lespletamento
delle procedure e delle attività di liquidazione dellente, motivandone il
mantenimento ed espletando ogni utile iniziativa volta al ridimensionamento
dellonere finanziario di ciascuno di essi;
c) il trasferimento a enti locali o, in
subordine, ad altri enti pubblici, mediante appositi atti convenzionali, delle
attività progettuali, realizzative ed esecutive di
piani, di progetti e di incarichi già nella titolarità dellente, acquisiti sia
in forma diretta che mediante affidamento da parte della Regione, dello Stato,
dellUnione europea; nellatto convenzionale di trasferimento, ove necessario,
può essere previsto il mantenimento, in capo allente, della gestione
amministrativa e della rendicontazione amministrativa di quanto oggetto
dellatto convenzionale;
d) la gestione ordinaria e manutentiva ordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare
dellente, direttamente impiegato per lespletamento dellattività
amministrativa di liquidazione;
e) lalienazione non gratuita degli arredi,
mobilio, suppellettili, beni mobili registrati e attrezzature dufficio non
necessari allo svolgimento dellattività di liquidazione, ovvero il conferimento
gratuito degli stessi o parte di essi agli enti locali, ad associazioni e
organizzazioni senza scopo di lucro che ne facciano richiesta, purché senza
alcun onere finanziario a carico dellente;
f) la ricognizione e la dichiarazione di
inalienabilità, con apposito e singolo atto deliberativo, di ciascuna unità
immobiliare di proprietà o nella disponibilità dellente, comprese le relative
pertinenze, che per sua natura, condizione giuridica o vincolo di destinazione
non possa rientrare tra quelle oggetto della procedura di cui alla lettera e);
le unità immobiliari ricognite e dichiarate
inalienabili, in uno alle relative pertinenze e alle opere su di esse
insistenti, entro trenta giorni dalla data di adozione dellatto deliberativo di
cui innanzi, saranno acquisite al patrimonio della Regione o degli enti locali
titolari delle funzioni amministrative, mediante la sottoscrizione di tutti gli
atti necessari, alla cui cura e perfezionamento provvederà il commissario
liquidatore di intesa rispettivamente con il dirigente del settore
amministrativo regionale o dellente locale, competente in materia di
patrimonio;
g) il pagamento dei debiti e delle
obbligazioni esistenti alla data della dichiarazione di messa in liquidazione
dellente, secondo le risultanze contabili e patrimoniali, previa verifica e
accertamento della effettiva esistenza e consistenza di ciascuno di essi e,
comunque, dopo aver esperito apposita azione di determinazione, in accordo con
la parte creditrice, di modalità e tempi di pagamento connessi alleffettiva
disponibilità delle somme derivanti dalle operazioni di alienazione del
patrimonio immobiliare. ]
(18) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 10Personale degli enti pubblici economici.(19) [1. Il personale degli enti pubblici economici
soppressi è trasferito agli enti locali titolari delle funzioni e compiti
conferiti ai sensi della presente legge.
2. Linquadramento presso gli enti locali del
personale degli enti economici soppressi avviene sulla base della tabella di
equiparazione, contenuta nel piano operativo di cui allarticolo 8, tra la
qualifica posseduta e quella corrispondente prevista per il comparto degli enti
locali e dalla relativa normativa in materia di contratti di lavoro, compresi
gli istituti di incentivazione allesodo. ]
(19) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 11Norme finali e abrogazione di legge.(20) [1. La legge regionale 15 gennaio 1999, n. 3 Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 è
abrogata.
2. La Giunta regionale fissa gli indirizzi e i
parametri di riferimento per la individuazione, ai sensi dellarticolo 36
della L. n. 317/1991 e successive modificazioni, dei sistemi produttivi
locali ivi compresi quelli che per la loro specializzazione corrispondono alla
definizione di Distretto industriale.
3. La Giunta regionale, inoltre, con apposito
regolamento individua i compiti e le attività che i Distretti industriali e i
sistemi produttivi locali possono svolgere sul proprio territorio di riferimento
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale individua i sistemi
produttivi locali per il tramite di Finpuglia ai sensi
dellarticolo 6 della presente legge. ]
(20) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
Art. 12Norma finanziaria.(21) [1. Lattività di promozione e sviluppo industriale e di
sostegno alle imprese di cui allarticolo 6 è svolta sulla base di specifici
stanziamenti determinati in sede di approvazione dei bilanci annuali di
previsione.]
(21) Legge abrogata dalla l.r. 2/2007, art. 19
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