Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20 Partenariato per la cooperazione(1) (2)
(1) Vedi il Reg. reg. 4/2005 attuativo della presente legge (2) Con la Delib.G.R. 18 novembre 2004, n.
1670 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali. Con Delib.G.R. 6 dicembre 2005, n. 1829, con Delib.G.R. 30 ottobre
2006, n. 1616, con Delib.G.R. 26 luglio 2007, n. 1227, con Delib.G.R. 23
settembre 2008, n. 1743 e con Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 804 è stato approvato
il programma annuale delle attività regionali, in materia di partenariato per la
cooperazione di cui alla presente legge, rispettivamente, per l'anno 2005, per
l'anno 2006, per l'anno 2007, per l'anno 2008 e per l'anno 2010. Con Delib.G.R.
9 febbraio 2010, n. 304 e con Delib.G.R. 15 marzo 2011, n. 471 è stato
approvato, ai sensi della presente legge, il piano triennale 2010-2012, relativo
al partenariato per la cooperazione. Con Delib.G.R. 3 luglio 2012, n. 1323 è
stato approvato il programma annuale 2012 di cui alla presente legge.
CAPO 1Criteri
Art. 1Obiettivi. 1. La Regione: a) riconosce nelle comunità locali i reali destinatari degli
interventi di partenariato internazionale; b) favorisce il rafforzarsi della cultura del partenariato fra
comunità e istituzioni. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la
realizzazione di più elevati livelli di efficacia nei servizi erogati a favore
delle comunità e si pone, in particolare, i seguenti obiettivi: a) la sostenibilità degli interventi; b) la formazione di unità amministrative a personale misto;
c) la diffusione di unadeguata informazione su finalità e
risultati degli interventi.
Art. 2Interventi. 1. La Regione, nel rispetto della legislazione nazionale e in
armonia con gli indirizzi dellUnione europea e delle organizzazioni
internazionali, promuove, sulla base degli accordi di collaborazione
sottoscritti con realtà omologhe: a) iniziative per il partenariato fra comunità locali; b) la cooperazione internazionale;
c) la cultura dei diritti umani.
Art. 3Partenariato fra comunità locali. 1. Il partenariato fra comunità locali, in particolare
transfrontaliere, prevede iniziative finalizzate a sostenerne processi di
sviluppo culturale, sociale ed economico, mediante: a) listituzione di una Conferenza permanente delle università
balcaniche e dellEuropa orientale, con sede in Puglia, al fine di promuovere la
partecipazione di tali realtà allo spazio europeo dellistruzione superiore;
b) la partecipazione allOsservatorio interregionale sulla
cooperazione allo sviluppo (O.I.C.S.) e ad associazioni anche costituite in
relazione alle attività dellUnione europea e del Consiglio dEuropa; c) la collaborazione fra istituzioni locali e centrali, fra
soggetti privati e del terzo settore; d) la promozione di specifici progetti per sostenere la
conoscenza della cultura e della lingua italiana. 2. Gli interventi riguardano: a) la promozione di iniziative proprie o la partecipazione a
iniziative promosse dallUnione europea, dal Governo italiano, da associazioni,
da organizzazioni non governative, da organizzazioni internazionali; b) limpiego di volontari e di proprio personale qualificato,
con compiti di assistenza tecnica, progettazione, amministrazione, gestione,
monitoraggio delle attività.
3. Le iniziative sono definite e attuate con il coinvolgimento
della componente giovanile delle comunità locali interessate.
Art. 4Cooperazione internazionale. 1. La cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo
prevede iniziative finalizzate a promuovere, su scala locale, lo sviluppo umano
sostenibile, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle fasce
sociali più svantaggiate, mediante lattuazione di azioni in favore di
popolazioni e di territori coinvolti in eventi eccezionali causati anche da
conflitti, da calamità, da situazioni di denutrizione e da carenze
igienico-sanitarie. 2. La Regione, anche in sintonia con la cooperazione
governativa e nellàmbito di programmi di cooperazione dellUnione europea e di
organizzazioni internazionali, attua interventi in grado di valorizzare le
risorse umane e le strutture pubbliche disponibili nellarea dellintervento,
promovendo e coordinando la partecipazione di soggetti della società pugliese.
3. Gli interventi riguardano: a) il soccorso e lassistenza a popolazioni colpite
dallemergenza; b) il recupero di dignitose condizioni di vita delle
popolazioni con attenzione prioritaria ai minori e persone svantaggiate e il
sostegno alla realizzazione di strutture a carattere socio-culturale e di
infrastrutture civili; c) lelaborazione, la partecipazione a progetti di sviluppo
integrato, per la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi; d) il sostegno a istituzioni locali, laggiornamento
professionale, amministrativo e manageriale, la promozione sociale dei cittadini
dei paesi interessati, in coordinamento con altre attività regionali in tema di
servizi sociali e di formazione e lavoro, anche al fine di favorire il rientro
di cittadini immigrati in Puglia nei propri paesi di origine; e) la partecipazione a interventi di organizzazioni non
governative, anche mediante linvio di volontari e di proprio personale nei
paesi in via di sviluppo e in quelli con economia in via di transizione; f) il sostegno al commercio equo e solidale; g) la promozione di esperienze di microcredito per lo sviluppo
locale; h) limpiego di proprio personale qualificato e di volontari,
con compiti di assistenza tecnica, amministrazione, gestione, monitoraggio delle
attività.
4. Le iniziative sono definite e attuate con il coinvolgimento
della componente giovanile delle comunità locali interessate.
Art. 5Promozione della cultura dei diritti umani. 1. La promozione della cultura dei diritti umani prevede, in
unottica europeista, iniziative di sensibilizzazione e di educazione a sostegno
della cultura della pace e dei diritti umani, con particolare riferimento alla
componente giovanile delle comunità interessate. 2. Le iniziative riguardano: a) la ricerca, la produzione di materiale finalizzato a
sensibilizzare la comunità regionale sui temi della promozione della cultura dei
diritti umani, soprattutto nel rispetto delle singole identità culturali e
religiose, seminari di studio; b) la promozione della interculturalità, con particolare
riguardo allàmbito scolastico e agli educatori;
c) gli interventi atti a tutelare i diritti umani e la pari
dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e
religiose, anche mediante il sostegno ad apposite strutture, idonee a sostenere
la persona umana in situazioni di particolare disagio.
CAPO 2Programmazione delle attività
Art. 6Piano triennale. 1. Le attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono definite in
specifico piano triennale che riporta: a) la valutazione dei risultati conseguiti con le attività
precedenti; b) lanalisi dellevoluzione del quadro internazionale; c) lanalisi della situazione di Paesi e aree in cui si
svolgono le iniziative; d) lindicazione delle finalità da perseguire e degli obiettivi
da realizzare; e) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli
interventi.
2. Il piano triennale è predisposto sulla base di criteri e
finalità definiti dalla Giunta regionale, è adottato dalla stessa Giunta,
trasmesso al Consiglio regionale e inviato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per gli adempimenti di competenza.
Art. 7Programma annuale di attuazione.(3) 1. Il piano triennale è realizzato attraverso un programma
annuale di attuazione delle attività approvato dalla Giunta regionale.
2. Il programma annuale, approvato dalla Giunta regionale entro
il mese di gennaio, contiene:
a) le indicazioni delle priorità geografiche e tematiche per la
realizzazione degli interventi proposti;
b) le iniziative da attuare e la relativa ripartizione di
risorse;
c) i criteri da adottare e le procedure da seguire per
lattuazione degli interventi;
d) i criteri e le procedure di valutazione.
3. Il programma annuale è trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Eventuali modifiche dello stesso sono adottate con le
medesime modalità.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione procede a
regolamentare lutilizzo delle risorse di cui allarticolo 10.
(3) Vedi la l.r. 10/2009, art. 35 che così dispone: “Nell’ambito delle risorse stanziate per la realizzazione del programma annuale 2009 di “partenariato per la cooperazione” di cui alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 20 (Partenariato per la cooperazione), la quota di finanziamento destinata a interventi da realizzarsi secondo le procedure di avviso pubblico è assegnata utilizzando, a scorrimento, le graduatorie definite a seguito dell’espletamento dell’invito a presentare proposte relative al programma annuale 2008.”
CAPO 3Organismi
Art. 8Struttura regionale. 1. Gli adempimenti rivenienti dallattuazione della presente
legge sono affidati al Gabinetto del Presidente, Ufficio cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo in funzionale raccordo con lUfficio rapporti
internazionali. 2. La Regione può istituire antenne operative allestero,
utilizzando proprio personale specificamente qualificato. 3. Ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso
le antenne operative di cui al comma 2 è corrisposta unindennità di sede
speciale mensile a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla
permanenza nella sede di servizio, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio
1998, n. 62.
4. Il personale regionale impegnato in attività di partenariato
per la cooperazione può essere collocato in aspettativa senza assegni, ma con
oneri previdenziali e assistenziali a carico della Regione. Tale aspettativa fa
salvi i benefìci di carriera.
Art. 9Albo regionale. 1. Possono essere soggetti promotori di attività previste dalla
presente legge: enti locali, organizzazioni non governative, associazioni
iscritte in albi regionali, istituzioni scolastiche e universitarie, enti
pubblici e privati, organismi intergovernativi, soggetti della ricerca,
associazioni e ordini professionali, associazioni di categoria, istituti di
formazione, istituzioni del credito, organizzazioni sindacali, imprese e
cooperative.
2. Possono essere iscritti in un apposito Albo regionale dei
soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di
promozione della cultura dei diritti umani, istituito con funzione consultiva
presso la Giunta regionale, i soggetti di cui al comma 1 e che abbiano
presentato al Presidente della Giunta regionale specifica istanza corredata di:
a) copia dellatto costitutivo e dello statuto;
b) relazione dettagliata e documentata sullattività svolta.
3. LAlbo regionale è istituito con decreto del Presidente e
liscrizione nellAlbo è disposta con decreto dello stesso.
CAPO 4Norme finali e transitorie
Art. 10Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge
si provvede mediante listituzione nel bilancio di previsione per lesercizio
2003 del capitolo di nuova istituzione epigrafato Interventi regionali in
materia di partenariato per la cooperazione. 2. Per lesercizio 2003 il suddetto capitolo è dotato di uno
stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 225 mila mediante
contestuale riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 3185 UPB 3.2.2.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà a definire lo
stanziamento, in relazione al programma di attività, in sede di redazione della
legge annuale di bilancio.
Art. 11Rinvio. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto compatibili.
Art. 12Norma transitoria. 1. In fase di prima applicazione viene definito dalla Giunta regionale un programma annuale per lanno in corso, per interventi di particolare urgenza.
Art. 13Abrogazioni. 1. È abrogata la legge
regionale 2 agosto 1993, n. 11.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|