Legge Regionale 10 ottobre 2003, n. 23
Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale
Art. 1(Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica)
1. A decorrere dall esercizio finanziario 2003, le assegnazioni di fondi in favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dellarticolo 16
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dufficio dal giudice, purchè vengano specificatamente destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dei Consorzi di bonifica e dell’Unione regionale delle bonifiche e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi (1) ;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento di attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi.
2. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere dei Consorzi di bonifica.
3. Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge. ((2) )
(1) Lettera così modificata dalla l.r. 1/2004, art. 41
(2) Vedi anche l’art. 55 della l.r. 14/2004 e l’art. 30 della l.r. 3/2005