Anno 2003
Numero 23
Data 10/10/2003
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° settembre 2003, n. 100. Vedi anche quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2 della l.r. 22/2004 "Addizionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica"
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Legge Regionale 10 ottobre 2003, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale



Art. 1

(Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica)


1. A decorrere dall esercizio finanziario 2003, le assegnazioni di fondi in favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dellarticolo 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dufficio dal giudice, purchè vengano specificatamente destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dei Consorzi di bonifica e dell’Unione regionale delle bonifiche e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi (1) ;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento di attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi.


2. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere dei Consorzi di bonifica.


3. Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge. ((2) )





(1) Lettera così modificata dalla l.r. 1/2004, art. 41
(2) Vedi anche l’art. 55 della l.r. 14/2004 e l’art. 30 della l.r. 3/2005


Art. 2



1. Al personale operaio a tempo indeterminato di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, fino all’espletamento del concorso previsto dallo stesso articolo viene applicato quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1982, n. 22.(3) 









(3) Vedi anche la l.r. 22/ 2004 recante “Addizionale regionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica".


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.