Anno 2003
Numero 25
Data 04/12/2003
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 dicembre 2003, n. 144.
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Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 25

Disposizioni di carattere tributario



Art. 1

(Esenzione tassa automobilistica disabili)(1) 


1. I soggetti di cui allarticolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allarticolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e allarticolo 30 della legge 20 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto allesenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo. Lesenzione può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, inoltrando apposita istanza alla competente struttura tributaria regionale.(2) 


2. Le variazioni che comportino mutamenti nel regime di esenzione di un autoveicolo devono essere comunicate alla Regione nel termine di sessanta giorni dal loro verificarsi. Per la violazione della presente disposizione si applica una sanzione amministrativa pari a un quarto della tassa dovuta.


3. Ai fini del riconoscimento dellesenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 1 apponendo, in calce al certificato, la dizione ricorrono le condizioni previste dalla legge ai fini dellesenzione dalla tassa automobilistica regionale. Sono fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non si farà luogo a nuova visita medica.




(1) Per  la disciplina della tassa automobilistica vedi anche le ll.rr. 51/98, art,5; 32/99, art. 5; 9/2000, art. 51; 31/2001, art. 4 così come modificato e integrato dalle ll.rr. 25/2003, art. 6 ,  20/2005, art. 21. 22/2006, art. 7 e 39/2006, art. 15
(2) Vedi anche l'art.1, comma 3, legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43.


Art. 2

(Tariffa massa rimorchiabile)


1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose è determinata in base ai parametri individuati nella seguente tabella, secondo le risultanze della carta di circolazione:

Tariffa

Tipo veicolo

Importo annuo

Euro

Importo 4 mesi
Euro

1

Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a
18 tonnellate

258,00

86,00

2

Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate

568,00

189,00

3

Per trattori stradali:

a 2 assi

a 3 assi

568,00

800,00

266,00

189,00

2. La tassa automobilistica regionale non è dovuta qualora, per i tipi di veicolo di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui al comma 1, sulla carta di circolazione risulti lannotazione sospensione al traino.




Art. 3

(Mancato pagamento per la perdita di possesso)


1. I soggetti obbligati alla tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo non sono tenuti al versamento del medesimo. [Qualora il versamento sia stato già effettuato, è riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate. Sia l’esenzione dal pagamento che il diritto al rimborso sono subordinati all’avvenuta relativa annotazione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA).](3) 

1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il contribuente che, in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, abbia perso il possesso di un veicolo di sua proprietà a seguito di furto debitamente documentato, ha diritto di ottenere, previa richiesta, la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato secondo le seguenti modalità:
 
a) il rimborso è riconosciuto nella misura proporzionale al numero dei mesi interi successivi a quello in cui si è verificato il furto, purché il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo sia pari ad almeno tre mesi;
b) la compensazione è riconosciuta qualora il contribuente proceda ad una nuova immatricolazione, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso a seguito di furto. In tal caso è riconosciuta al contribuente una riduzione dell’importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo pari alla quota parte di tassa pagata sul veicolo precedente, per il periodo in cui non si è goduto del suo possesso, purché questo sia pari ad almeno tre mesi. L’applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione avvenga entro e non oltre sei mesi dal verificarsi della perdita di possesso, per furto, del veicolo precedente. (4) 
 
 
1 ter. Sia l’esenzione dal pagamento che il diritto al rimborso o alla compensazione sono subordinati all’avvenuta relativa annotazione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA). (5) 
 

2. In caso di mancato pagamento della tassa a seguito di furto del veicolo, qualora il medesimo sia stato ritrovato e la relativa annotazione non ancora eseguita, è dovuto l’importo per l’intero periodo senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Nel caso di reimmissione del veicolo in circolazione senza aver annotato la relativa formalità e senza aver assolto al pagamento della tassa automobilistica regionale, è dovuta la sanzione amministrativa pari al triplo della tassa, oltre la tassa medesima.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



(3) Periodi abrogati dalla l.r. 10/2019, art.1, comma ,lett. a).
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 10/2019, art.1, comma ,lett. b).
(5) Comma aggiunto dalla l.r. 10/2019, art.1, comma ,lett. b).


Art. 4

(Sospensione della tassa automobilistica)(6) 


1. Costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli. L’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
 
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per effetto dell’avvenuta trascrizione al pubblico registro automobilistico della cessione di cui al comma 1, risultano pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45, dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e il diritto fisso di cui al comma 47 del medesimo articolo 5 non è dovuto.
 
3. La consegna di veicoli, mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi non costituisce titolo per la sospensione del pagamento della tassa automobilistica regionale. Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa l’esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l’avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà.


(6) Articolo sostituito dalla l.r. 37/2023, art.10, comma 1.


Art. 5

(Veicoli storici)


1. Gli autoveicoli e motoveicoli a uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dallanno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati esclusivamente alla tassa automobilistica regionale, qualora posti in circolazione su area pubblica, secondo le seguenti misure fisse annuali:

a) autoveicoli euro 30

b) motoveicoli euro 20.


2.  La tassa di cui al comma 1 si applica altresì:

a) ai veicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone,a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club storico italiano (ASI), Associazione italiana auto motoveicoli classici (AIAC), Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti;

b) ai motoveicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico predisposto dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), ovvero muniti del certificato, recante gli  estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima Federazione. (7) 


3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai veicoli adibiti a uso professionale.


4. Gli organi preposti al controllo su strada avranno cura di verificare lavvenuto pagamento della tassa di circolazione dei veicoli di cui al presente articolo, trasmettendo gli eventuali processi verbali di constatazione alla Regione.


5. Il mancato pagamento della tassa di circolazione è sanzionato con lapplicazione della tariffa prevista per la tassa automobilistica regionale di proprietà maggiorata con la sanzione del 30 per cento e con la decadenza dal beneficio dellesenzione fino alla riproposizione di una nuova istanza.






(7) Comma così sostituito dalla l.r. 45/2012, art. 6


Art. 6

(Integrazione articolo 4 legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31)(8) 


1. Allarticolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché quelle di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte allanagrafe delle ONLUS istituite ai sensi dellarticolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso, la cui destinazione, luso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione.

1 ter. Ai fini della fruizione dei benefici di cui al comma 1 bis, i soggetti interessati devono far pervenire alla competente struttura tributaria della Regione apposita istanza corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.


2. In applicazione dellarticolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le tasse di ispezione dovute per la detenzione di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia di cui al numero dordine 2 della tariffa annessa alla l.r. 31/2001 sono abrogate.




(8) Articolo successivamente modificato dalla l.r. 20/2005, art. 21 è riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 31/2001


Art. 7

(Rapporti con gli enti)


1. Nelle more dellemanazione del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 3 dellarticolo 23 del d.lgs. 446/1997, al fine di consentire un efficace espletamento delle attività previste dal comma 3 dellarticolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32, è data facoltà alla Giunta regionale di applicare quanto previsto dal comma 4 dellarticolo 24 del d.lgs. 446/1997. (9) 



[2. In deroga a quanto disposto dallarticolo 21 del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1986, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 dellarticolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31, esercitate dallACI ai sensi del comma 1 dellarticolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, è corrisposto al citato Ente dietro presentazione di fattura. Con le medesime modalità si provvede a eventuali conguagli di rimborsi relativi agli anni precedenti. (10) ] (11) 



(10) Vedi anche la l.r. 1/2005, art. 11
(11) Articolo abrogato dalla l.r. 35/2020,art. 23, comma 3.
(9) Vedi anche la l.r. 43/2008


Art. 8

(Tasse sulle concessioni regionali sanzioni amministrative)


1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65, nel caso di mancato o ritardato pagamento delle tasse annuali si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo dovuto ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta nei casi e nella misura previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 65/1980 è abrogato.




Art. 9

(Ripetibilità spese postali)


1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle finanze dell8 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001, sono ripetibili, nella misura di euro 3,10, le spese postali sostenute dalla Regione per la notifica degli atti di cui allarticolo 1 del citato decreto effettuati mediante invio di raccomandata, nella misura di euro 5,16 per i rimanenti atti di cui allarticolo 2 dello stesso decreto.






Art. 10

(Rateizzazione di crediti) (•)


1. Le somme dovute a titolo di tributi nonché di sanzioni, interessi ed oneri ad essi collegati, su motivata richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, possono essere versate fino ad un massimo di settantadue rate mensili con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), secondo il seguente schema:
a) fino a euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 3.000 per gli altri soggetti, nessuna rateizzazione;
b) da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00, fino a dodici rate mensili, per le persone fisiche;
c) da euro 3.000,01 ad euro 10.000,00, fino a ventiquattro rate mensili;
d) da euro 10.000,01 a 15.000,00 fino a trentasei rate mensili;
e) da euro 15.000,01 a euro 25.000 fino a quarantotto rate mensili;
f) oltre 25.000, fino a settantadue rate mensili.
 
2. All’accoglimento dell’istanza di rateizzazione provvede il dirigente regionale preposto alla struttura tributaria competente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima.
 
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo giorno non festivo del mese. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco dell’anno solare, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 


(•) Articolo sostituito dalla l.r. 37/2023, art. 11, comma 1.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.