Anno 2003
Numero 29
Data 23/12/2003
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note  Il presente provvedimento è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera e), L.R. 5 febbraio 2013, n. 4.
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Legge Regionale 23 dicembre 2003, n. 29

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi(1) (2) 


(1) Vedi anche la l.r. 4/2013 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” che con l’art. 27, c.1, lett. e)   ha  abrogato la presente legge
(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla l.r.  n. 4/2013,art. 27, comma 1, lettera e)


Art. 1

(Parco dei tratturi della Puglia)(3) 


[1. I tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono conservati al demanio armentizio regionale di cui allarticolo 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 e costituiscono il Parco dei tratturi della Puglia.]





(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla l.r.n. 4/2013,art. 27, comma 1, lettera e)


Art. 2

 (Piano comunale dei tratturi) (4) (5) 


(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 388 del 14-10-2005 

 

[1. E fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del ministro 23 dicembre 1983, entro il 31 dicembre 2012.  (6) 

2. Il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:

a) i tronchi armentizi che conservano loriginaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale;

b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

3. Il piano comunale dei tratturi ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG).

4. Il piano comunale dei tratturi apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.

5. Esso è proposto dal Comune, che convoca una Conferenza dei servizi che si svolge ai sensi dellarticolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dallarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. La convocazione della Conferenza dei servizi è resa pubblica e alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dallapprovazione del piano comunale dei tratturi.

7. II verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi, con i vincolanti pareri della Regione Puglia, della Soprintendenza archeologica e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio, costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale.

8. II parere definitivo della Soprintendenza archeologica è espresso anche ai fini dellarticolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alle fattispecie delle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

9. II piano comunale dei tratturi comprende l elenco di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

10. II piano, approvato dal Consiglio comunale, ha una validità pari a cinque anni e, se non modificato con la medesima procedura di cui al presente articolo, si rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo.

11. In caso di inerzia, allo scadere del termine prefissato, il Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni successivi, invita il Sindaco a provvedere fissando un nuovo termine.

12. In caso di persistente inadempienza del Comune obbligato, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore al demanio e patrimonio, nomina con proprio decreto un Commissario ad acta, scelto tra funzionari regionali ed esperti in materia, perché provveda secondo i termini e le procedure del presente articolo.

13. Tutti gli oneri finanziari derivanti dalla redazione del piano comunale dei tratturi, inclusi quelli del Commissario ad acta, sono a carico del Comune obbligato.]


(4) Vedi l’art. 25 della l.r. 4/2013  che così dispone : “Le aree tratturali classificate dai Piani comunali dei tratturi, previsti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 29/2003 possono essere rispettivamente trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali o alienate secondo la disciplina del presente testo unico.”
(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla l.r.n. 4/2013,art. 27, comma 1, lettera e)
(6) Termine già prorogato dalla l.r. 14/2004, art. 4,dalla l.r. 25/2007, art. 14 e dalla l.r. 5/2010, art. 3 è stato così ulteriormente prorogato dalla l.r. 38/2011, art. 14


Art. 3

 (Aree tratturali di interesse archeologico)(7) 


(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 388 del 14-10-2005 

 

[1. I tronchi tratturali di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse in deroga al comma 1.

3. Fermi restando tutti gli altri vincoli territoriali, sono regolarizzabili secondo la vigente normativa le costruzioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle seguenti condizioni:

a) parere della Soprintendenza archeologica per le sole opere eseguite successivamente al vincolo storico introdotto con d.m. 23 dicembre 1983;

b) acquisto del suolo pertinenziale, nella misura strettamente necessaria alla costruzione, al prezzo di cui al articolo 4.

4. Le opere non regolarizzabili sono sottoposte alla specifica disciplina di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e integrazioni.]





(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla l.r.  n. 4/2013,.art. 27, comma 1, lettera e)


Art. 4

Aree tratturali prive di interesse archeologico(8) 


 (giurisprudenza)

 

Corte Costituzionale

Sent. n. 388 del 14-10-2005, Pres. cons. ministri c. Regione Puglia 

 

 [1. I tronchi tratturali di cui all’articolo 2, lettera b), destinati a viabilità pubblica, a domanda e previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione, possono essere trasferiti gratuitamente a favore dei comuni con vincolo di destinazione. (9) 

2. I tronchi tratturali di cui all’articolo 2, lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, possono essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori. (10) 

3. Il prezzo della vendita è così costituito:

a) per i suoli agricoli non migliorati, dal valore medio di esproprio stabilito dalla Commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);

b) per i suoli diversi dalla lettera a), compresi i suoli agricoli migliorati, dal valore attuale di mercato stabilito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15 della l.r. 67/1980, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, modificato dall’articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17. (11) 

3 bis. Ai soggetti di cui al comma 2, in caso di acquisto spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui al comma 3. (12) 

3 ter. Ai soggetti di cui al comma 2, in caso di acquisto di aree tratturali occupate da costruzioni effettivamente utilizzate, al momento della presentazione dell’istanza, in modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90 per cento del prezzo di cui al comma 3, lettera b). (13) 

3 quater. All’attuale possessore delle aree tratturali occupate da costruzioni al momento della presentazione dell’istanza, spetta una riduzione del 50 per cento del prezzo in caso di trasformazione edilizia; all’uopo viene apposta  specifica annotazione nei pubblici registri immobiliari all’atto della trascrizione.  (14) 

3 quinques I destinatari delle agevolazioni di cui al comma 3 ter, in caso di trasformazione edilizia del bene nei cinque anni successivi all’acquisto sono tenuti al versamento di un’ulteriore somma pari alla differenza tra il prezzo di cui al comma 3 bis e quanto già versato; all’uopo viene apposta specifica annotazione nei pubblici registri immobiliari all’atto della trascrizione. (15) 

4. I suoli liberi possono essere alienati con procedure di evidenza pubblica, fermo restando, per i terreni agricoli, l’esercizio del diritto di prelazione previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), e successive modificazioni. Il prezzo, determinato secondo i criteri dettati dal comma 3, costituisce la base d’asta. (16) 

5. La vendita dei beni oggetto della presente legge, comunque, sintende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite.]





(10) Comma così sostituito dalla l.r. 5/2010, art. 4
(11) Comma così sostituito dalla l.r. 5/2010, art. 4
(12) Comma inserito dalla l.r. 38/2011, art. 13
(13) Comma inserito dalla l.r. 38/2011, art. 13
(14) Comma inserito dalla l.r. 38/2011, art. 13
(15) Comma inserito dalla l.r. 38/2011, art. 13
(16) Comma così sostituito dalla l.r. 5/2010, art. 4
(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla l.r.n. 4/2013,art. 27, comma 1, lettera e)
(9) Comma così sostituito dalla l.r. 5/2010, art. 4


Art. 5

(Norme di attuazione)(17) (18) 


[1. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative connesse alla presente legge, provvede a istituire, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, quale struttura incardinata nellAssessorato agli affari generali - Settore demanio e patrimonio, lUfficio demanio armentizio, fissandone la sede in Foggia, così come previsto dallarticolo 3 della l.r. 67/1980.

2. LUfficio demanio armentizio avrà competenza sullistruttoria dei piani comunali dei tratturi, sullistruttoria delle procedure di autorizzazione e di alienazione e sulla vigilanza e la tutela dei Parco al pari dei soggetti di cui allarticolo 7 della l.r. 67/1980.]





(17) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla l.r.n. 4/2013,art. 27, comma 1, lettera e)
(18) Lettera così sostituita dalla l.r. 5/2010, art. 5


Art. 6

Reimpiego proventi dellalienazione(•) 


[1. I proventi derivanti dallalienazione dei tratturi sono impiegati:

 

a) per il 30 per cento ai fini di cui allarticolo 30, comma 2, della L.R. n. 27/1995;

 

b) per il 60 per cento ai fini della conservazione e valorizzazione del demanio armentizio regionale e del finanziamento di progetti comunali approvati con i piani comunali dei tratturi e destinati al recupero della civiltà della transumanza ;

 

c) per il 10 per cento ai fini della copertura degli oneri derivanti dalleventuale reintegra dei tratturi da inserire nel Parco e dalla gestione del Parco medesimo.] 



(•) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla l.r.  n. 4/2013,art. 27, comma 1, lettera e)


Art. 7

Abrogazione(19) 


[1. Sono abrogate tutte le norme che, contenute in precedenti leggi regionali, risultano in contrasto con la presente legge, in particolare gli articoli 8 e 14 della L.R. n. 67/1980 e gli articoli 1, 2, 3, 4 5, 6, 10, commi 2 e 3 e larticolo 13 della L.R. n. 5/1985. ]


 



(19) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla l.r.  n. 4/2013,.art. 27, comma 1, lettera e)


Art. 8

Norma finanziaria(20) 


[1. Allonere derivante dalla prima applicazione e attuazione della presente legge, previsto in euro 260 mila per lanno 2003, in euro 250 mila per lanno 2004, in euro 1 milione 40 mila per lanno 2005, si provvede nel seguente modo:

 

Esercizio finanziario 2003

u.p.b. 4.1.2.

 

Capitolo di entrata di nuova istituzione:

Proventi da alienazione di beni tratturali

 

Euro 260.000,00

u.p.b. 2.3

Capitolo di spesa di nuova istituzione

Spese per lattuazione della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 - art. 6

Euro 260.000,00

 

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio. ]



(20) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla l.r.  n. 4/2013,art. 27, comma 1, lettera e)