Anno 2003
Numero 1
Data 03/02/2003
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicato nel B.U. R. Puglia 30 gennaio 2003, n. 11 suppl.
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Regolamento Regionale 3 febbraio 2003, n. 1

Sospensione Regolamento regionale n. 4/2001 e direttive ai comuni



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella prima parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti Regionali;

            Vista la L.R. 4/8/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per lesercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/98;

            Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

            Visto l art. 5 del suddetto Regolamento regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita;

            Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 8 del 28/1/2003 con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita con le direttive da fornire ai comuni:

 

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento




Art. 1


 Sono sospesi fino al 30 aprile 2003 gli effetti dellart. 5 del Reg. n. 4/2001(1) . Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i comuni che intendono prevedere la possibilità di insediare grandi strutture di vendita individuano, con delibera di C.C., il piano di prima attuazione delle strutture di grande distribuzione che riporti le aree idonee, articolate per le diverse tipologie di insediamento. Tale delibera deve essere trasmessa per conoscenza alla Regione al fine di poter valutare gli effetti cumulativi e generare concorrenza tra le aree. Le aree idonee per le diverse tipologie devono comunque rispondere ai requisiti minimi di compatibilità territoriale e urbanistica. 


(1) Ai sensi dell'art. 28, comma 10, L.R. 1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi, anche, le altre disposizioni ivi previste.


Disposizioni finali


Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.