Anno 2003
Numero 11
Data 25/09/2003
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 26 settembre 2003, n. 110.
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Regolamento Regionale 25 settembre 2003, n. 11

Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami per la caccia da appostamento. Allevamento dei cani da caccia



ILPRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE


Vista la L.R. n.27 art.16 del 13/08/1998 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria.

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1386 del 04 settembre 2003 con la quale si approva il Regolamento Regionale per lallevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia.

Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti regionali.



EMANA



Il seguente Regolamento:




Art. 1

Generalità.


1) Il presente regolamento, in attuazione dellart. 16 comma 1, L.R. n. 27/1998 disciplina:

a) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche a scopo alimentare;

b) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche con fini di ripopolamento, attività cinofila e richiami per la caccia da appostamento consentito;

c) Gli allevamenti e/o la detenzione di fauna delle specie selvatiche ed esotiche a scopo amatoriale ed ornamentale;

d) Gli allevamenti dei cani da caccia.

2) Gli allevamenti di cui ai punti a) e b) sono soggetti a tassa di concessione regionale di cui allart. 53, comma 9, L.R. n. 27/1998.

3) Le autorizzazioni di cui ai punti a) e b) sono rilasciate dalla Regione previo nulla osta della Provincia competente per territorio dopo aver constatato i requisiti previsti dal presente regolamento. Esse hanno durata quinquennale, sei mesi prima della scadenza il titolare deve inoltrare domanda di riconferma.

4) Gli allevamenti di cui ai punti c) e d) sono segnalati alla Provincia competente per territorio.

5) Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme sanitarie vigenti, nonché al regolamento di polizia veterinaria e allobbligo di adottare misure per garantire il benessere degli animali giusto quanto previsto dalla relativa legislazione, fermo restante gli adempimenti fiscali ove si ravvisi finalità di lucro.

6) Su tutti gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche di cui ai punti a) e b) la Provincia deve effettuare controlli amministrativi almeno due volte lanno.

7) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, riscontrato anche a seguito dei controlli amministrativi e sanitari, su richiesta della Provincia competente, può essere disposta la revoca dellautorizzazione ove prevista, nel caso del punto c) è previsto il sequestro della fauna con lapplicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

 




Art. 2

Allevamenti di fauna a scopo alimentare.


1) Le specie allevabili a scopo alimentare sono:

a) Ungulati (Artiodactyla)

b) Lepri

c) Galliformi

d) Anatidi.

2) Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta per gli uccelli.

3) Lallevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) Costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dallesterno, mediante interramento o curvatura della rete alla base verso lesterno;

b) Tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in presenza di più specie allevate;

c) Rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria.




Art. 3

Istituzione.


1) La richiesta di autorizzazione allallevamento di fauna delle specie selvatiche di cui allart. 2, va indirizzata alla Regione Puglia Assessorato allAgricoltura - Settore Caccia ed alla Provincia territorialmente competente - ripartizione caccia. Contestualmente alla richiesta deve essere presentata la seguente documentazione:

a) Piano di gestione indicante la tipologia, localizzazione e planimetria dellallevamento, numero di riproduttori a regime per specie allevata, strutture in dotazione aventi le caratteristiche di cui allart. 2 comma 3, tecniche di allevamento e cattura;

b) Certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti riproduttori mediante fattura di acquisto o dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà attestante lavvenuta cessione dei soggetti riproduttori;

c) Certificazione del servizio veterinario dellUSL competente sullidoneità igienico-sanitaria del terreno e delleventuali strutture preesistenti interessate dallimpianto di allevamento;

d) Atto comprovante la titolarità di imprenditore agricolo o commerciale.

2) Il titolare dellautorizzazione, oltre ad essere in regola fiscalmente, dovrà dotarsi di un registro vidimato dalla Provincia competente dal quale dovrà evincersi il movimento della fauna allevata a partire dal carico di riproduttori, al numero dei nati, ai capi venduti, quelli giacenti e quelli deceduti. Su detto registro dovranno essere segnalati i vari controlli avuti durante larco dellanno, sia sanitari che di vigilanza, da parte della Provincia.

3) Il titolare dellautorizzazione dovrà apporre allingresso dellallevamento la dicitura: Allevamento di Fauna delle specie selvatiche autorizzato a scopo alimentare.

4) Presso ogni Provincia competente per territorio è istituito unAnagrafe degli Allevamenti previsti alle lettere a) e b) dellart. 1 comma 1. Con la vidimazione del registro previsto al precedente comma 2, la Provincia assegna, riportando in prima pagina, ad ogni allevamento, una lettera corrispondente alle finalità perseguite:

A. = Alimentare

B. = Ripopolamento e/o Reintroduzione e/o Attività Cinofila e/o Richiami Vivi per la caccia da appostamento

O. = Ornamentale e/o Amatoriale

Contenuta in una sigla del seguente tipo: AA-X-0000

AA = Sigla della Provincia in cui è ubicato lallevamento

X = Lettera corrispondente alle finalità dellallevamento

0000 = Numerazione generale progressiva dellallevatore.




Art. 4

Abbattimento e Commercializzazione.


1) Labbattimento dei capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dellanno solare. La macellazione può avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

2) Per labbattimento degli ungulati (Artiodactyla) è consentito anche luso dei mezzi previsti dallart. 32 L.R. n. 27/1998, purché effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione.

3) La vendita di capi vivi o morti da destinarsi ad altri allevamenti o a scopo alimentare, regolarmente autorizzati, è consentita durante tutto lanno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegno inamovibile o indelebile da cui rilevare lesatta provenienza.

4) I titolari degli allevamenti di fauna della specie cacciabile a scopo alimentare possono essere autorizzati dalla Provincia a cedere i propri prodotti a scopo di ripopolamento, in Zone Addestramento Cani e Aziende Agri-turistico-Venatorie, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro idoneità. Allatto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali attestante lesito favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati sottoposti e la provenienza.




Art. 5

(Allevamenti di fauna della specie selvatica con fini di ripopolamento,

attività cinofile e richiami vivi per la caccia da appostamento consentito)



1) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche previste dalla L.R. n. 27/1998 con fini di ripopolamento e per attività cinofile sono destinati alla produzione di specie autoctone.

2) Le strutture dellimpianto e le tecniche di produzione e di ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali delle specie allevate.

3) Il carico massimo consentito per le specie di fauna stanziale più comunemente allevata è la seguente:

a) Galliformi - da 1 a 30 giorni: 0,02-0,50 mq/capo

da 30 a 70 giorni ed oltre 0,50-2,00 mq/capo in voliera

b) Lepri in recinti di preambientamento: 100 mq/capo

c) Ungulati (Artiodactyla): 5.000 mq/capo

I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. Il prelievo con i mezzi di cui allart. 32 L.R. n. 27/1998 è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposito provvedimento dellAutorità Sanitaria.

4) La richiesta di autorizzazione per allevamento di fauna con fini di ripopolamento ed attività cinofila va inoltrata con le modalità previste allart. 3, comma 1, mentre per la gestione si fa riferimento a quanto previsto dai commi 2-3-4 dellart. 3.

5) Tutti i soggetti, ad eccezione dei galliformi (fagiano, starna, quaglia, ecc.), devono essere marcati con contrassegno riportante una sigla contenente le seguenti specifiche:

a) Numero progressivo di identificazione dellAllevatore rilasciato dalla Provincia art. 3 comma 4;

b) Sigla della Provincia nel cui territorio è ubicato limpianto di allevamento;

c) Anno di applicazione del contrassegno.

6) La certificazione veterinaria scortante gli animali venduti è sempre richiesta.




Art. 6

Richiami vivi per la caccia da appostamento consentiti.


1) Gli uccelli allevabili a scopo di richiamo sono quelli appartenenti alle specie cacciabili previsti dalla L.R. n. 27/1998 art. 35, comma 7, ai quali si aggiungono le specie cacciabili acquatiche.

2) Lallevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) Evitare la condivisione di spazi comuni in presenza di più specie allevate;

b) Rispettare le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria;

c) Utilizzare voliere, gabbie le cui dimensioni sono quelle previste per legge o su indicazioni dellINFS, come minimo;

d) Inanellare gli uccelli detenuti e non provvisti già di contrassegno. Per i nidiacei loperazione va eseguita entro e non oltre i primi dieci giorni di vita. Il contrassegno, ad anello di materiale plastico o metallico, rilasciato dalla Provincia competente per territorio, deve essere inamovibile e di diametro adeguato nonché dovrà riportare il numero progressivo del soggetto, lanno di nascita, la sigla della Provincia e le lettere RA ad indicare il richiamo allevato;

e) Tenere il registro di allevamento vidimato annualmente dalla Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:

1 Il nome scientifico e volgare del soggetto allevato e le specifiche riportate sullanello;

2 La data di nascita o di acquisto degli esemplari e le generalità del cedente;

3 La data delleventuale decesso del soggetto detenuto, in tal caso lanello deve essere conservato, ma non utilizzato per altri soggetti;

4 La data delleventuale cessione e le generalità dellacquirente;

5 Trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo allanno precedente.

Il titolare di Allevamento di Uccelli a scopo di richiamo rilascerà allatto della vendita di un richiamo una certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza del soggetto attestandone di essere nato in cattività. Detta certificazione dovrà essere esibita in fase di controllo durante luso del richiamo stesso.

3) La fauna allevata di cui al comma 1 a scopo di richiamo per lattività venatoria può essere acquistata anche da allevatori extraregionali purché accompagnata da relativa certificazione e regolarmente inanellata.

4) Il cacciatore detentore di richiami vivi di allevamento consentiti per uso caccia deve denunciare entro 30 giorni, su carta semplice, in duplice copia, alla Provincia di appartenenza - Ufficio caccia - lelenco delle specie detenute in regola con i requisiti richiesti:

Attestazione di provenienza

Inanellamento.

La denuncia vidimata dalla Provincia deve essere presentata in un qualsiasi momento di controllo.

5) La morte o la cessione di un soggetto da richiamo, deve essere comunicato alla Provincia competente, lo stesso vale per eventuali nuovi acquisti.

5bis) E’ consentito l’utilizzo, come richiami vivi, dei derivati domestici del colombo e dell’anatra, provenienti da allevamento e regolarmente inanellati 

6) Con lentrata in vigore del presente regolamento, tutti i detentori di richiami vivi di allevamento devono adeguarsi non oltre 30 giorni.

(1) 

(1) Comma aggiunto dal R.R. n. 14/2021, art. 1, comma 1


Art. 7

Allevamento e/o detenzione di fauna selvatica ed esotica a scopo amatoriale ed ornamentale.


1) Previa comunicazione alla Provincia competente per territorio è permesso, senza altra formalità, lallevamento e/o detenzione, ai fini del presente articolo, delle specie consentite di mammiferi e di tutte le specie selvatiche di volatili da gabbia e da voliera. Lallevamento e/o detenzione e possesso di tutte le specie di uccelli da gabbia e da voliera a scopo amatoriale ed ornamentale non è classificabile fra le lavorazioni insalubri previste dallart. 216 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265/1934 e dai relativi regolamenti locali di applicazione.

2) Di tutta la fauna detenuta si deve sempre poter dimostrare la provenienza lecita.

3) Ai fini della dimostrazione della provenienza lecita e dellorigine documentata dei soggetti riproduttori detenuti e presenti in allevamento, fanno fede:

La fattura (o Ricevuta Fiscale) con descrizione degli esemplari, corredata da fotocopia del documento originale che legittima il possesso da parte del venditore (Autorizzazione regionale o documento equivalente, documentazione ufficiale accompagnatori per i soggetti importati dallestero).

Nel caso si tratti di cessione non soggetta allemissione di documento fiscale, è ritenuta valida una specifica Dichiarazione scritta (con assunzione di responsabilità) del cedente.

4) In deroga a quanto sopra, ed in attuazione dellart. 3 comma 4, qualora lallevatore non fosse in grado di comprovare la provenienza dei soggetti detenuti, ma avesse assolto a quanto previsto dalla L.R. n. 27/1998, art. 61, la Provincia territorialmente competente provvede, dopo aver verificato lo stato di fatto, a marcare o inanellare la fauna come previsto e registrarla sullapposito registro vidimato. Gli esemplari appartenenti alle specie indicate nei vari regolamenti CEE e per i quali è stato previsto lobbligo di denuncia non possono essere sprovvisti di regolare certificato CITES.

5) La fauna selvatica nata in cattività da riproduttori detenuti legalmente in riferimento ai precedenti commi, è segnalata alla Provincia, entro lanno in corso e, inoltre, deve essere regolarmente marcata o inanellata:

a) Gli uccelli debbono essere muniti di anellino inamovibile e di diametro idoneo, riportare lanno di nascita. Nel caso in cui lallevatore sia iscritto alla Federazione orticoltori italiani (F.O.I.) lanello inamovibile corrisponde a quello previsto dalla Federazione stessa. Gli anellini sono rilasciati dalla Provincia competente per territorio o dalla Federazione Orticoltori Italiani.

b) I mammiferi debbono essere contrassegnati o da un apposito tatuaggio indelebile e numerato o con Microchips elettronico, apposto dal veterinario che ne rilascia certificazione.

5 bis) Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione annuale, di cui al comma 5), tutti i volatili appartenenti alla fauna selvatica nata in cattività e detenuti a scopo amatoriale o ornamentale che abbiano mutazioni del piumaggio, fermi restando gli altri obblighi previsti. (2) 

 

 

 



(2) Comma aggiunto dal R.R. n. 5/2023 art. 1, comma 1.


Art. 8


1) Le modalità sulla tenuta del registro vidimato dalla Provincia sono quelle previste allart. 6, comma 2, lettera e).

2) Per la fauna nata in cattività e ceduta, il cedente e lacquirente devono sottoscrivere entrambi una dichiarazione in duplice copia ed in carta semplice dellavvenuto passaggio da conservare per almeno cinque anni allegandola alla comunicazione di cui al comma 1 dellart. 7.




Art. 9


1) Negli esercizi commerciali specializzati, nelle mostre ornitologiche, e nelle manifestazioni fieristiche possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari di fauna muniti di contrassegno inamovibile così come previsto negli articoli precedenti.

2) Le strutture ospitanti la fauna sia per gli Allevamenti che per la detenzione in cattività o per il trasporto, devono avere le caratteristiche previste dai Regolamenti CEE e/o da eventuali indicazioni dellINFS.

3) La vigilanza e lapplicazione del presente regolamento spetta alla Provincia nonché ai soggetti previsti dalla L.R. n. 27/1998, art. 44, lettera a) mentre alla Polizia Veterinaria spetta la vigilanza sullapplicazione del regolamento Sanitario.

4) Le sanzioni previste per la detenzione illecita sono quelle previste dalla L.R. n. 27/1998, art. 48 e art. 49.




Art. 10

Allevamenti dei cani da caccia.


1) Gli Allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dellEnte nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.) devono essere segnalati alla Provincia competente per territorio.

2) Ai fini di cui al comma 1, sono ritenuti allevatori ai sensi delle leggi in materia (L. n. 349/1993 e relativo decreto ministeriale 28 gennaio 1994, n. 20504) i possessori che tengono in allevamento un numero non inferiore a cinque fattirici e che annualmente producono un numero di cuccioli non inferiore a trenta.

3) La segnalazione di cui al comma 1 non è necessaria in mancanza dei requisiti previsti al comma 2.

4) Per tutti i detentori di cani da caccia vige il rispetto della L.R. 3 aprile 1995, n. 12 e relative sanzioni.

5) Gli allevatori di cui al comma 2 hanno lobbligo di rispettare i regolamenti sanitari e tenere un Registro vidimato dalla Provincia sul quale sono riportati i dati delle razze allevate, il relativo codice di identificazione e i controllo sanitari eseguiti.




Art. 11

Norma transitoria.


1) Con lentrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevatori devono adeguarsi entro e non oltre 120 giorni.

2) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalle vigenti normative.




Disposizioni finali


Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.